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Registri associazioni di volontariato

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266 (legge quadro sul volontariato), l'istituzione e la tenuta dei Registri generali delle organizzazioni di volontariato (comma 1) spetta alle Regioni ed alle Province Autonome. 

L'iscrizione ai Registri (comma 2) è condizione necessaria per accedere ai contributi e ai finanziamenti pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della citata legge 266/1991.

Hanno diritto ad essere iscritte nei Registri (comma 3) le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 della legge 266/1991 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

Sulla base di quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 6, e in accordo con i competenti Uffici Regionali, è in fase di aggiornamento l'elenco delle Associazioni iscritte.   



Per informazioni contattare i seguenti numeri:

Tel.: 06.4683.5650/4091
Fax: 06.4683.4353
E.mail:
volontariato@lavoro.gov.it