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Tipo 1 - Contratti di solidarietà per le imprese in regime di C.I.G.S. (L.863/84)

Tipo 2 - Contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel regime di C.I.G.S. (Legge 236/93) - 

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Tipo 1 

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER LE IMPRESE IN REGIME DI C.I.G.S. (L.863/84)
Ufficio competente : Div IV della D.G. degli Ammortizzatori sociali e I.O.

Con contratto di solidarietà si fa riferimento ad una situazione di crisi aziendale temporanea, per la quale gli orari di lavoro dei dipendenti vengono ridotti e contestualmente si versa loro un contributo, come misura di sostegno del reddito. I contratti sono disciplinati da due diverse normative, a seconda della fattispecie di azienda coinvolta.

La legge 863/84 prevede la possibilità, per le aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della C.I.G.S., di fare ricorso al trattamenti straordinario di integrazione salariale, a seguito della stipula di un accordo tra le parti (azienda e OO.SS.), finalizzato alla riduzione concordata dell'orario di lavoro per evitare il licenziamento dei lavoratori ritenuti in esubero.

L'ammontare del trattamento di integrazione salariale, determinato dalla predetta legge nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario, è attualmente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 608/96, pari al 60% del medesimo trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il contratto di solidarietà può essere stipulato per un periodo non superiore a 24 mesi, ai sensi della legge 863/84, e può essere prorogato, ai sensi della legge n.48/88, per un massimo di 36 mesi nelle aree del Mezzogiorno (D.P.R. 218/78 e successive modificazioni) e per un massimo di 24 mesi nelle altre aree.

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Tipo 2

 CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL REGIME DI C.I.G.S.
(Legge 236/93)

       Ufficio competente : Div III della D.G. degli Ammortizzatori sociali e I.O.

Con la legge 236/93 art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l'istituto del Cds anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione. La legge in questione prevede per il lavoratore di un'azienda in difficoltà occupazionali, al quale viene ridotto l'orario di lavoro, la possibilità di beneficiare di un contributo. Il contributo è pari al 25% della retribuzione persa ed è corrisposto in uguale misura anche all'azienda. Il contratto non può superare i 24 mesi. In data 25 maggio 2004 è stata emanata la circolare n.20 concernente le procedure per la presentazione dell'istanza alla D.P.L. competente per territorio.