IN EVIDENZA Martedì 10 ottobre: scadenza per la
presentazione dei progetti di flessibilità per la conciliazione lavoro - famiglia:(art. 9 legge 8 marzo 2000, n. 53).
I progetti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.00 di martedì 10 ottobre al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale del Mercato del Lavoro – Divisione IV, Via Fornovo 8, 00192 Roma tramite spedizione postale con ricevuta di ritorno, ovvero consegna a mano. In questo caso, l'Ufficio provvederà a rilasciare apposita ricevuta di arrivo. Il rispetto di suddetto termine è rappresentato dalla data di arrivo del progetto presso gli uffici dell'Amministrazione.
I progetti pervenuti fuori termine saranno restituiti all'azienda proponente e potranno essere aggiornati e ripresentati entro la successiva scadenza. Si fa presente inoltre che presso la Direzione Generale del Mercato del Lavoro opera una task force dedicata allo sviluppo delle azioni di conciliazione, alla quale è possibile rivolgersi per indicazioni e supporto in fase di progettazione, tramite il seguente indirizzo di posta elettronica:
progettocon@lavoro.gov.it.
- TEORIA E PRASSI PER LA CONCILIAZIONE LAVORO E FAMIGLIA.
Versione sintetica on line della Guida ragionata al finanziamento di azioni di flessibilità in favore della conciliazione lavoro e famiglia (ex articolo 9 Legge 53/2000)
Che cosa è la conciliazione lavoro - famiglia
La legge 8 marzo 2000 n. 53 reca Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, e si inserisce nella più generale normativa sulle pari opportunità in quanto è finalizzata, tra l'altro, a consentire ai genitori una reale distribuzione dei compiti di cura dei figli, con un sistema di tutele molto più ampio di quello previsto dalle precedenti norme che rende effettivamente possibile la conciliazione del tempo tra lavoro e famiglia.
In particolare, l'art. 9 della legge ha introdotto forme di flessibilità dell'orario, con riferimento in via prioritaria, ma non esclusiva, alla cura dei figli, prevedendo contributi a favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire al lavoratore padre o alla lavoratrice madre di usufruire di particolari forme di flessibilità di orario;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentono la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
Le domande di ammissione ai finanziamenti da parte di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità (art. 9 legge n. 53/2000) devono essere presentate al Ministero del Lavoro, Direzione Generale del Mercato del Lavoro, Divisione IV, compilando il modello di domanda allegato al decreto e alla circolare n. 4/2003 entro i termini delle scadenze annuali previste nel decreto stesso (10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ogni anno).
L'indirizzo e i recapiti sono i seguenti:
Direzione Generale del Mercato del Lavoro
Divisione IV
Via Fornovo, 8 – 00192 RomaT
el +39 06 36754221- 5912 – 4397 - Fax +39 06 36755031
e-mail: progettocon@lavoro.gov.it
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