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Collocamento Le norme sul collocamento ordinario sono state oggetto in questi ultimi anni di profonde innovazioni, che possono così sintetizzarsi: - conferimento alle Regioni ed alle Province delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro (collocamento ordinario, agricolo spettacolo, obbligatorio, liste di mobilità), disciplinato con D.Lgs. 23.12.1997, n.469;
- semplificazione delle procedure di collocamento, realizzata con D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442, su delega contenuta nell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n.59;
- introduzione di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, operata con il D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, successivamente modificato con il D. Lgs. 19 dicembre 2002, n.297;
- ingresso dei privati (società, cooperative, associazioni e fondazioni…) nell'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, disciplinato dalla D.Lgs. 23.12.1997, n.469.
I soggetti interessati ad usufruire dei servizi di collocamento debbono: - presentarsi presso il Centro per l'impiego competente per territorio, che è quello dell'ambito territoriale in cui sono domiciliati;
- presentare una dichiarazione, su apposito modulo disponibile presso l'ufficio medesimo, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Banca dati 'Rete dei servizi per l'impiego'
Se sei interessato all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, contatta il Centro per l'Impiego più vicino al tuo domicilio. I Centri per l'Impiego ti offrono servizi di accoglienza, orientamento e consulenza, incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche a sostegno delle fasce più deboli.
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