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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

 
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Previdenza complementare 2007
Le novità della riforma sul sito del Ministero www.tfr.gov.it   

                
FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE    

La necessità di mantenere un adeguato livello di protezione sociale ha indotto il legislatore ad introdurre nel sistema pensionistico forme complementari da affiancare al sistema assicurativo di base al fine di garantire più elevati livelli di copertura previdenziale ai lavoratori. L'individuazione delle fonti di finanziamento e l'introduzione di agevolazioni di natura fiscale, hanno rappresentato i fondamentali passaggi per il corretto sviluppo della previdenza complementare.

  • DESTINATARI
  • TIPOLOGIA DEI FONDI
  • GESTIONE
  • FINANZIAMENTO
  • PRESTAZIONI
  • PERMANENZA TRASFERIMENTI    

Destinatari
I destinatari dei fondi pensione sono:
-  i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
-  i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;
-  i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Dal 1° gennaio 2001, tra i destinatari delle forme pensionistiche complementari sono state inserite anche le casalinghe e tutte quelle persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari. 

Tipologia dei Fondi 

I fondi chiusi (ex art.3 d.lgs. n.124/93), di origine "negoziale", nascono a seguito di:
-  contratti e accordi collettivi, anche a livello aziendale, oppure accordi tra lavoratori promossi dai sindacati firmatari dei contratti collettivi nazionali;
-  regolamenti di enti o aziende;
-  accordi, promossi da sindacati o associazioni di livello almeno regionale, fra lavoratori autonomi o liberi professionisti.

Tali fondi sono dotati di autonomia economico-patrimoniale e gestionale; possono conseguire, a richiesta, la personalità giuridica di diritto privato.

I fondi aperti (ex art.9 d.lgs. n.124/93), invece, sono costituiti con patrimonio di destinazione separato ed autonomo all'interno di banche, assicurazioni, fondi comuni e SIM. Ad essi possono aderire solo coloro per i quali non sussistono o non operano fondi pensione su base negoziale.

Le forme pensionistiche individuali (ex art.2, comma 1, d.lgs. n.47/00), sono forme di risparmio individuali e sono realizzate mediante l'adesione a fondi pensione aperti oppure mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione. A tali fondi possono accedere tutti, indipendentemente dai redditi di lavoro o di impresa.

Il sistema che governa la gestione economico-finanziaria della generalità dei fondi è quello a capitalizzazione.

Gestione

Per la migliore redditività dei conferimenti, il decreto legislativo n.124/93 prevede l'affidamento all'esterno, a soggetti particolarmente qualificati nel campo degli investimenti mobiliari, della gestione delle risorse, fermo restando in capo al fondo la proprietà dei valori conferiti.
I soggetti abilitati alla gestione del patrimonio dei fondi sono:
-  enti gestori di forme di previdenza obbligatoria;
-  imprese di assicurazione;
-  società di intermediazione mobiliare (SIM);
-  istituti di credito;
-  società di gestione dei fondi comuni.      

Finanziamento 

Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è a carico del lavoratore destinatario della prestazione e, in caso di rapporto di lavoro dipendente, in parte anche a carico del datore di lavoro. Le fonti istitutive dei fondi pensione possono, peraltro, prevedere che una quota dell'accantonamento annuale per il TFR sia destinata a finanziare la gestione. Per i neo assunti è previsto che i contratti e gli accordi di lavoro dispongano la destinazione al fondo pensione dell'intera disponibilità relativa al TFR.
      
Prestazioni 
I fondi pensione erogano le seguenti prestazioni:
-  pensione di vecchiaia – il diritto si consegue al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di iscrizione al fondo;
-  pensione di anzianità – la prestazione spetta solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa dell'assicurato che ha un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza e che possa far valere almeno 15 anni di iscrizione al fondo. 

Le fonti costitutive possono prevedere la facoltà da parte dell'assicurato di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale purché il relativo importo non sia superiore al 50% del maturato.
Agli iscritti al fondo da almeno 8 anni è data la possibilità di chiedere, nei limiti previsti dalle fonti costitutive, una anticipazione delle prestazioni per eventuali spese sanitarie, per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli e per la realizzazione degli interventi di cui all'art.31 della legge n.457/78, documentati secondo le disposizioni della legge n.449/97. L'anticipazione può, inoltre, essere richiesta per i congedi formativi di cui alla legge n.53/2000.
In aggiunta alle prestazioni di cui sopra i fondi pensione possono, altresì, attivare forme assicurative intese a tutelare i rischi di invalidità e premorienza.

Permanenza e trasferimenti

Nel caso vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo pensione è previsto:
-  il trasferimento ad altro fondo negoziale in caso di nuova attività lavorativa;
-  il trasferimento ad un fondo aperto;
-  il riscatto della posizione individuale.

In costanza dei requisiti di iscrizione è, peraltro, consentito il trasferimento della posizione assicurativa ad altro fondo pensione, purché siano decorsi 5 anni di partecipazione al fondo, limitatamente ai primi 5 anni di vita del fondo stesso; successivamente a tale termine la condizione di permanenza è ridotta a 3 anni.

In caso di decesso dell'associato, ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi legittimi, sono liquidate le prestazioni corrispondenti ai versamenti effettuati.