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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

 
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VIGILANZA SUGLI ISTITUTI DI PATRONATO ED ASSISTENZA SOCIALE
 
La costituzione degli istituti di patronato e di assistenza sociale – enti di diritto privato  gestiti da associazioni nazionali di lavoratori che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali - va inquadrata nella tradizionale funzione di assistenza ai lavoratori svolta dalle organizzazioni sindacali, fra le quali un particolare rilievo assume quella esercitata nei confronti degli enti previdenziali per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni da questi dovute o nelle controversie giudiziarie nei confronti degli stessi, soprattutto a causa della complessità delle pratiche amministrative e della difficoltà per il cittadino di portarle a termine senza un'adeguata assistenza.
 
La legge 30 marzo 2001, n. 152, "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale" rappresenta una tappa importante nel percorso di modernizzazione dello Stato, in quanto fissa nuove modalità di espletamento del servizio, svolto dai patronati, allargato a nuove sfere di attività precedentemente non previste, che rispecchiano la dinamica di sviluppo dei servizi e tiene conto del cambiamento intervenuto nel tessuto socio-economico del paese.         

In particolare, i soggetti interessati sono i lavoratori dipendenti e autonomi, i pensionati, i singoli cittadini italiani, gli stranieri, gli apolidi e i comunitari presenti nel territorio dello Stato e i loro superstiti ed aventi causa, mentre, per quanto concerne l'attività degli istituti di patronato, oltre a quella relativa al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, viene indicata anche l'informazione e la consulenza  ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.         

Gli istituti di patronato possono altresì svolgere, senza scopo di lucro, attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all'informazione sulla legislazione fiscale anche se in limiti definiti dalla legge stessa.

La vigilanza sugli enti di patronato viene svolta secondo le modalità di cui all'articolo 15 della legge n. 152/2001.

a)  in Italia tramite i competenti Servizi Ispezione del Lavoro delle Direzione Provinciali del Lavoro;
b)  all'estero con personale dipendente  della  competente Div. XIII, che abbia particolare esperienza in materia con la collaborazione di  alcuni  Ispettori in servizio presso le  DPL e di Ufficiali e Sottufficiali dei Carabinieri in servizio presso il Nucleo Carabinieri del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
c)  il Ministero emana, inoltre, direttive e criteri e dispone, altresì, ispezioni straordinarie sul territorio nazionale ed all'estero, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.  

L'attività e l'organizzazione degli Istituti di patronato sul territorio nazionale vengono rilevate attraverso la seguente documentazione:

d)  appositi registri di apertura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi ed appositi registri di chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi, riportante tutta l'attività indicata nelle tabelle allegate al D.I. 764 del 13 dicembre 1993, convalidati, all'atto del controllo da parte del Servizio Ispettivo delle DPL e da tenere presso le sedi provinciali e zonali.
e)  Tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle pratiche espletate in ciascuna sede provinciale e zonale, che devono pervenire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, debitamente verificate e convalidate dal competente Servizio Ispezione del Lavoro.
f)  Tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività, compilate dagli Istituti di patronato, da trasmettere direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto, in ordine alla esattezza e vericidità dei dati comunicati.
g)  Il conto consuntivo dell'esercizio annuale da trasmettere, entro il 31 marzo al Ministero,  corredato dalla relazione illustrativa dell'attività svolta e dell'organizzazione, con allegati i nominativi degli organi di amministrazione e di controllo e l'elenco degli operatori e delle persone a qualsiasi titolo utilizzati.             

La Divisione tredicesima della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali provvede, dopo aver elaborato i dati già sottoposti a verifica, alla ripartizione del Fondo patronati.  

Istituti di patronato e di assistenza sociale
Normativa attualmente vigente:  

Dm del 10 ottobre 2008 n. 193 (formato .pdf 28,43 Kb)
Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152
allegati (formato .zip 237 Kb)

Legge 30 marzo 2001, n. 152 – Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.  

In attesa del nuovo regolamento previsto dalla suddetta legge per la ripartizione del fondo si continua ad applicare il decreto legge 13 dicembre 1994 n. 764, come previsto dall'articolo 20, comma 5, della legge 152/2001.