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                                                          ARBITRATO 

    In caso di esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione o, comunque, dopo la scadenza del termine previsto per il relativo espletamento, le parti possono volontariamente avvalersi - in alternativa alla strada del processo giurisdizionale - dell'arbitrato. Però, questo strumento di risoluzione extragiudiziaria delle controversie individuali di lavoro, prefigurato dall'art. 412 ter del codice di procedura civile, per risultare in concreto utilizzabile, deve essere regolamentato dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro. Con le modalità stabilite dall'apposita regolamentazione collettiva, se esistente, le parti possono concordare di affidare ad arbitri la decisione della lite.           

All'aprile 2003 l'arbitrato risulta previsto e regolamentato dai seguenti accordi collettivi intervenuti nel settore del lavoro privato

-Accordo interconfederale del 15.6.2000 CISPEL (adesso: Confservizi), associazione dei gestori dei servizi pubblici locali;
-Accordo interconfederale CONFAPI- Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria del 20.12.2000;
-CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei sevizi del 20.9.1999 (Confcommercio e Confesercenti) –art. 17 bis.            

    Nei comparti del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (lavoro pubblico contrattualizzato), le modalità di svolgimento dell'arbitrato sono state in concreto introdotte dal CCNQ Aran-O.S.L. del 23.1.2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale-Serie generale, n. 36 del 13.2.2001) che, entrato in vigore il 31.1.2001, ha specificato la relativa disciplina con carattere sperimentale e per la durata di un biennio. In data 19 marzo 2003 è stata sottoscritta una ipotesi di accordo che ha prorogato integralmente il predetto CCNQ. Il testo dell'ipotesi di accordo è consultabile nel sito internet www.aranagenzia.it .
Una volta terminato il relativo iter procedurale, l'accordo avra' efficacia  fino alla stipula di un nuovo accordo quadro in materia.            

    La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione IV - ha illustrato la disciplina introdotta dal CCNQ con la circolare n. 18 del 30.1.2001 "Prime immediate indicazioni operative per lo svolgimento dei compiti assegnati alle Direzioni regionali del lavoro in funzione di "camere arbitrali stabili"- Contratto collettivo nazionale quadro del 23 gennaio 2001 in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato delle controversie individuali di lavoro pubblico contrattualizzato". La circolare è stata diramata a tutte le Direzioni regionali del lavoro del Ministero che fungono da Camere arbitrali stabili, custodiscono le liste regionali degli arbitri designabili per sorteggio e svolgono i corrispondenti compiti operativi.    




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