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Il tentativo obbligatorio di conciliazione è esperibile:
  • o in sede sindacale (nelle forme previste dalla contrattazione collettiva) – art. 411 cpc;
  • o in sede amministrativa – art. 410 cpc.
Termine per l'espletamento: 60 giorni dalla presentazione della richiesta; decorso tale termine la domanda giudiziaria diviene, comunque, procedibile.

Il tentativo in sede amministrativa si svolge presso le Direzioni Provinciali del lavoro che sono uffici periferici del Ministero del lavoro ubicati in ogni capoluogo di provincia. La controversia viene trattata dalla Commissione provinciale di conciliazione prevista dall'art. 410 cpc. La Commissione di conciliazione è composta da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è presieduta dal Direttore dell'ufficio o da un suo delegato.   

Procedura

Il lavoratore o il datore di lavoro che opti per lo svolgimento in sede amministrativa, presenterà richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione alla Commissione Provinciale di Conciliazione (da individuarsi secondo i criteri fissati dall'art. 413 cpc) che provvederà a convocare le parti per l'esame della controversia.
Se la conciliazione non riesce, il verbale deve indicare le ragioni del mancato accordo. Delle risultanze del verbale il giudice, nell'eventuale successivo giudizio, tiene conto ai fini del regolamento delle spese processuali.
Se la conciliazione, riesce, viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della Commissione. Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del Tribunale che, ad istanza di parte ed accertatane la regolarita' formale, lo dichiara esecutivo con decreto. Le rinunce eventualmente effettuate dal lavoratore mediante la conclusione della conciliazione sono inoppugnabili (art.2113, ultimo comma, codice civile).  


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