Tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro Relativamente alle controversie individuali e plurime, la legge prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione, configurandolo come condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziaria. Quest'ultima, cioè, deve essere necessariamente preceduta dal tentativo di conciliazione il cui mancato preventivo svolgimento, rilevabile d'ufficio dal giudice, comporta la sospensione del giudizio e l'assegnazione di un termine alle parti per il relativo svolgimento.
Le modalità di espletamento del tentativo sono diverse a seconda che si tratti di controversia insorta nel settore del lavoro privato ovvero in quello del lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.
Modulistica
Controversie di lavoro privato Controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni
Arbitrato
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