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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

 
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Come si depositano i contratti  
La normativa vigente prevede il deposito dei contratti di qualsiasi livello per la determinazione degli elementi contrattuali imponibili ai fini contributivi — legge 29 luglio 1996. n.402 — nonché il deposito dei contratti di secondo livello per l'applicazione di un regime contributivo-previdenziale apprestato per le erogazioni legate ai risultati aziendali — legge 135/97.  
L'art.3 della legge 402/96 stabilisce che la determinazione degli istituti contrattuali e degli elementi da considerare agli effetti previdenziali — in aggiunta a quelli previsti dalla legge — fa capo agli accordi collettivi di qualsiasi livello.  
Per usufruire dei benefici contributivi e/o previdenziali previsti dai contratti collettivi di lavoro, le leggi 402/96 e 135/97 richiedono che entro 30 giorni dalla data della stipula ne sia effettuato il deposito.   Il deposito deve avvenire con le seguenti modalità:  

Gli accordi interconfederali ed i contratti nazionali di lavoro devono essere depositati presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali —
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione X
Via Fornovo, 8 — Roma
palazzina "B" III Piano -- open space n.310;

Gli accordi territoriali - subprovinciali e provinciali — devono essere depositati presso la Direzione provinciale del lavoro — Ufficio politiche del lavoro;
Gli accordi regionali devono essere depositati presso la Direzione provinciale del lavoro con sede nel capoluogo di Regione;
Gli accordi di secondo livello aziendali devono essere depositati presso la Direzione provinciale del lavoro — ufficio politiche del lavoro nel cui ambito ha sede l'azienda.

Nel caso di contratto riguardante più unità produttive facenti capo a diverse Regioni o province, la Direzione Provinciale del lavoro competente é quella nel cui ambito ha sede la direzione dell'azienda. Per gli accordi interconfederali ed i contratti nazionali il deposito deve avvenire a cura di almeno una delle parti stipulanti.
Per i contratti territoriali ed aziendali il deposito deve essere effettuato a cura della parte datoriale.
La data in cui viene effettuato il deposito presso i predetti uffici del Ministero costituisce adempimento del termine previsto dalla legge.