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Rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della partecipazione ad organi collegiali pubblici

La Divisione IV della D.G. della Tutela delle Condizioni di Lavoro è preposta alla raccolta annuale degli elementi di valutazione in ordine alla rappresentatività,  a livello nazionale, delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro nel settore privato.  

La raccolta dei predetti elementi di valutazione è finalizzata soprattutto alla individuazione delle OO.SS. maggiormente rappresentative ai fini della costituzione degli organismi a partecipazione sindacale, ai sensi delle diverse normative che li istituiscono.  
Tale problema ha formato oggetto di esame da parte di una giurisprudenza amministrativa ormai cospicua, la quale, in assenza di positive indicazioni normative, ha ricavato dai principi generali dell'ordinamento alcuni criteri orientativi per l'azione dell'Autorita' Amministrativa.   Il giudizio sulla "maggiore rappresentatività" deve essere il risultato di un complesso di elementi da esaminare caso per caso.  
Il procedimento di nomina dei rappresentanti si sviluppa in due fasi distinte.   In una prima fase, che presuppone l'esistenza di piu' associazioni sindacali concorrenti, l'Amministrazione individua quelle amministrazioni dotate di una rappresentativita' minima sufficiente per avere titolo a partecipare alle designazioni dei rappresentanti nell'organo collegiale.  
I criteri utilizzati a tal fine sono i seguenti:  
consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali; ampiezza e diffusione delle strutture organizzative. La Cassazione ha deciso che la diffusione del campo di azione delle Confederazioni deve essere accertata sia territorialmente (nel senso che non sia limitata a una parte soltanto del territorio nazionale), sia settorialmente (nel senso che non sia limitato ad  alcune categorie soltanto di lavoratori); partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive.  

Per quanto concerne i dati relativi alla consistenza associativa, essi sono dichiarati dalle stesse associazioni sindacali e l'Amministrazione non ha la possibilita' di effettuarne la verifica data la nota mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione.  
Alla seconda fase è preposta la P.A. che deve emanare il decreto di costituzione dell'organismo sulla base della disciplina che lo istituisce.  
In tale fase la P.A., valutando la tipologia dell'organismo, procede all'individuazione delle OO.SS. a cui attribuire la rappresentanza negli organismi collegiali.  
L'impossibilita' di superare il limite dei posti disponibili fissati dal legislatore pone l'esigenza di comparare le OO.SS. concernenti, nell'ambito delle singole categorie professionali, facendo riferimento ad una valutazione globale dei citati criteri.  
Qualora risulti da attribuire un solo posto, lo stesso viene assegnato alla O.S. risultata maggiormente rappresentativa. Allorche', invece, il numero dei posti disponibili sia maggiore, in assenza di positive disposizioni normative, si deve necessariamente procedere ad una scelta che costituisca il punto di equilibrio tra le due alternative possibili: rappresentanza affidata ad un'unica organizzazione e rappresentanza attuata in forma pluralistica nei limiti dei posti disponibili.  
La raccolta degli elementi di valutazione in merito alla rappresentativita' sindacale nel settore pubblico spetta invece, istituzionalmente, all'ARAN ed alla Funzione Pubblica.