UNA PENSIONE SICURA ED ADEGUATA
La legge 247/2007 prevede interventi sul sistema previdenziale che hanno l’obiettivo di finanziare adeguatamente le future pensioni dei giovani lavoratori; ciò anche in considerazione dell’allungamento dell’età media della vita e del carattere discontinuo delle carriere.
Si tratta di misure per rendere più stabile e finanziariamente sostenibile il sistema pensionistico, garantendo una pensione sicura e adeguata alle nuove generazioni. Per conseguire questo obiettivo si è proceduto alla revisione del sistema che regola l’età di accesso alla pensione e all’applicazione del sistema di calcolo contributivo per determinare la pensione (pensione più alta per chi accede alla pensione ad età più alte). Il nuovo sistema contempla l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione ogni tre anni.
A ciò, come noto, si potrà aggiungere, volontariamente, una pensione integrativa finanziata attraverso il trattamento di fine rapporto .
Questa “aggiunta” discrezionale e non obbligatoria viene incentivata con alcuni benefici fiscali previsti dalla legge.
Grazie alle nuove misure, a prescindere dalla pensione integrativa, un lavoratore con carriera normale ed almeno 35 anni di contributi avrà diritto ad una pensione pubblica netta equivalente al 60% dell’ultimo stipendio.
Contribuzione figurativa
È stata potenziata la copertura con contributi figurativi, a carico dello Stato, per particolari periodi di non lavoro (malattia e maternità dei collaboratori) e di disoccupazione.
La copertura figurativa piena, prevista anche dalla riforma degli ammortizzatori, è commisurata alla retribuzione già percepita e consentirà ai lavoratori dipendenti con carriere interrotte da disoccupazione di colmare i vuoti contributivi e di aumentare le prestazioni pensionistiche future.
Totalizzazione dei contributi - Legge 247/2007 (art. 1 c 76)
Attualmente non tutti i contributi versati nei diversi fondi del sistema previdenziale obbligatorio possono essere completamente utilizzati a fini pensionistici. Carriere lavorative “spezzettate” in più tipi di lavoro (collaboratori, professionisti senza e con albo, autonomi, dipendenti privati e pubblici … ) danno luogo oggi a contribuzioni che non sempre possono essere sommate pienamente per calcolare i diritti pensionistici sia ai fini degli anni di contribuzione, validi per accedere alla pensione, sia per l’ammontare della pensione stessa.
I provvedimenti contenuti nella legge 247/2007 assicureranno un maggiore utilizzo di tutti i contributi versati.
I giovani che sono nel sistema contributivo indipendente dal lavoro svolto, potranno utilizzare tutti i contributi, versati in qualsiasi fondo, per costruire un’unica pensione.
Per i lavoratori nel sistema retributivo o misto: il limite minimo di anzianità contributiva richiesto per cumulare i contributi nelle varie gestioni pensionistiche, si ridurrà dagli attuali 6 a 3 anni.
Ciò consentirà ad un più ampio numero di lavoratori che attualmente non possono farlo di cumulare i contributi anche nel sistema retributivo.
Riscatto della laurea - Legge 247/2007 - (art. 1 c 77)
Sono stati previsti interventi relativi alla possibilità di riscattare il periodo di studi per conseguire la laurea con l’obiettivo di rendere più conveniente il recupero degli anni di studio, riducendone l’onere. In tal modo, gli anni di corso legale di laurea sono equiparati a periodi lavorativi ai fini pensionistici.
Per i giovani che sono nel sistema contributivo si è stabilità :
• la possibilità di dilazionare il pagamento, senza interessi, fino a 10 anni, con l’accreditamento dei contributi alla data della domanda;
• la totale computabilità dei periodi riscattati ai fini del raggiungimento dei requisiti per acquisire il diritto a pensione;
• la possibilità di chiedere il riscatto del corso legale di studi universitari ancor prima di iniziare l’attività lavorativa, pagando un importo fisso;
• la deducibilità dal reddito dell'interessato o la detraibilità dal reddito dei soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico (es. genitori), nella misura del 19% dell'importo stesso.
Per coloro che sono nel sistema retributivo o misto sono state uniformate le diverse modalità di rateizzazione del contributo di riscatto del corso di studi universitari attualmente in vigore nei diversi regimi pensionistici, consentendone il pagamento – oltre che in unica soluzione – in 120 rate mensili (dalle 48 o 60 attuali), senza l’applicazione di interessi di rateizzazione.
La previdenza dei parasubordinati - Legge 247/2007 - (art. 1 c 79)
Sono state estese le possibilità di contribuzione figurativa per i periodi di interruzione da lavoro (maternità o malattia).
Inoltre è previsto un aumento graduale dell’aliquota contributiva dei parasubordinati, finalizzato a rafforzare la posizione pensionistica dei giovani parasubordinati.
L’aumento dell’aliquota è per 2 terzi a carico del datore di lavoro.
Queste misure contribuiranno ad avvicinare la pensione dei parasubordinati a quella dei lavoratori dipendenti.