AIUTI CONCRETI QUANDO NE HAI BISOGNO
Le leggi 296/2006, 247/2007 e 244/2007, contengono alcune misure che puntano ad inserire importanti tutele nella vita dei giovani, ed in particolare dei giovani lavoratori.
L’obiettivo è quello di favorire una maggiore autonomia dei giovani, garantire sostegno economico ai lavoratori precari e con contatto di apprendistato anche in momenti particolari di non lavoro (malattia, maternità…) o di disoccupazione.
Sostegno agli apprendisti ed agli iscritti alla gestione separata - Legge 296/2006 (art. 1, c 773 e 788)
La legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha esteso ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato l’indennità giornaliera in caso di malattia.
Questa indennità è a carico dell’INPS e verrà erogata secondo la disciplina prevista per i lavoratori subordinati.
Anche per i lavoratori a progetto ed i collaboratori è prevista una particolare indennità giornaliera di malattia, sempre a carico dell'INPS.
Questa indennità copre un numero di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro. Questo limite non può essere comunque inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare.
Infine, per tutelare le lavoratrici ed i lavoratori che hanno diritto all'indennità di maternità (anche nei casi di adozione o di ingresso in famiglia), sono previsti trattamenti economici per congedi parentali pari al 30% del reddito preso a riferimento per l'indennità di maternità.
Il diritto a questi trattamenti è esercitabile per tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Questa misura è già in vigore per tutti i parti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2007.
Inoltre, a tutela della maternità, viene esteso alle lavoratrici a progetto il divieto di adibire la lavoratrice in gravidanza al trasporto e al sollevamento di pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Queste tutele garantiscono comunque la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte. (legge 247/2007 art. 1 c 83)
Indennità di disoccupazione - Legge 247/2007 (art. 1 c 25 e 26)
La legge 247/2007 prevede la riforma ed il rafforzamento immediato del sistema delle indennità destinate ai disoccupati.
La durata dell’indennità di disoccupazione con requisiti pieni viene portata a 8 mesi per gli infracinquantenni e a 12 mesi per gli over 50.
L’importo dell’indennità di disoccupazione diventa pari al 60% dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% dal 7° all’8° mese, al 40% per gli eventuali mesi successivi.
Inoltre, per garantire la piena copertura previdenziale, verranno assicurati dei contributi figurativi per l’intero periodo durante il quale si percepirà l’indennità di disoccupazione. Questi contributi saranno versati in riferimento alla retribuzione già percepita.
Per i giovani che hanno periodi brevi di lavoro alle spalle (come i lavoratori a termine) è aumentata l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
Questa indennità, calcolata sui redditi da lavoro dell’anno precedente, passerà dall’attuale 30% al 35% per i primi 120 giorni di inoccupazione e al 40% per i giorni successivi.
L’indennità viene erogata per una durata massima di 180 giorni.
Reinserimento lavorativo dei parasubordinati - Legge 244/2007
Per i parasubordinati che non abbiano lavoro, la legge 244/2007 (finanziaria per il 2008) prevede l’attivazione di percorsi di formazione e riqualificazione professionale anche con l’erogazione di sostegni in forma di “voucher”.
Questi interventi sono collegati alle attività gestite dai servizi per l’impiego.
L’obiettivo è aiutare anche i parasubordinati in difficoltà lavorativa attraverso strumenti di sostegno e con la previsione di un loro inserimento a pieno titolo negli interventi di qualificazione, formazione e inserimento finanziati dal Fondo Sociale Europeo.
Sostegno all’autonomia dei giovani - Legge 244/2007 (art.1 c 9)
Per supportare le esigenze di autonomia economica e di emancipazione personale dei giovani, la legge 244/2007 (finanziaria 2008) prevede una detrazione fiscale, per i primi tre anni, a favore dei giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni che affittano una casa con l’obiettivo di utilizzarla come propria abitazione principale.
Ovviamente la casa deve essere diversa dall’abitazione dei genitori.
Credito agevolato ai giovani studenti universitari - Protocollo d'intesa del 19 dicembre 2007
Il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e l’Associazione bancaria italiana (ABI), in collaborazione con il Ministro delle Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e il Ministero dell’Università e della Ricerca, hanno deciso di lavorare insieme per sostenere i processi di crescita delle giovani generazioni. Il protocollo d’intesa siglato lo scorso 19 Dicembre, permette agli studenti un agevole accesso al credito (senza ulteriori garanzie se non quelle della propria determinazione e dei requisiti di merito) per sostenere autonomamente le spese connesse alla propria formazione. L’obiettivo è quello di mettere in condizione i giovani di investire responsabilmente sul proprio futuro e avere un più libero accesso al sapere e alla formazione.