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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

 
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MAGGIORI OPPORTUNITÀ PER UN LAVORO PIÙ STABILE

Le leggi 296/2006 e 247/2007 hanno introdotto alcune misure volte a stabilizzare i rapporti di lavoro co.co.pro. e co.co.co per favorirne la trasformazione in lavoro subordinato. Si tratta di un processo che si propone l’obiettivo di trasformare la precarietà del lavoro in buona flessibilità, garantendo ai giovani la possibilità di progettare il proprio futuro sulla base di un lavoro stabile.   


Stabilizzazione dei precari della PA - Legge 296/2006  (art.1 c 417, 519, 529)
E’ prevista la possibilità di stabilizzare il personale pubblico non dirigenziale, in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, purché assunto mediante procedure di natura concorsuale (comma 519).
Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, infatti, è stato istituito un Fondo finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato (comma 417).
Al tempo stesso, è stato disposto che per il triennio 2007 – 2009 le pubbliche amministrazioni che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti previsti dalla legge, nel bandire le prove selettive riservino una quota del 60% ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di un anno (comma 529).  


Misure per ridurre la precarietà - Legge 247/2007 (art. 1 c 39 - 50)
La legge 247/2007 prevede nuove norme per ridurre le forme più precarie di lavoro ed incentivare l’occupazione più stabile.
Nell’ambito dell’obiettivo del contenimento del precariato, viene affermato il principio per cui “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. 
Inoltre, per la durata dei contratti a tempo determinato, è introdotto il limite massimo di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro. Superato questo limite temporale, il rinnovo del contratto a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, comporta la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro a in tempo indeterminato.
Questi vincoli non si applicano ai lavori stagionali.
La soglia dei 36 mesi potrà essere superata solo una sola volta ed  a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro, con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali  alla quale il lavoratore sia iscritto o abbia conferito il mandato. 
È stato inoltre stabilito un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per coloro che sono stati utilizzati con contratto a termine per un periodo superiore ai 6 mesi.
Lo stesso diritto è riconosciuto anche ai lavoratori stagionali nel caso di ulteriori contratti stagionali.
Questi diritti possonoe essere esercitati entro sei mesi (tre mesi nel caso dei lavori stagionali) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estinguono automaticamente dopo un anno dalla stessa data.
Per coloro che hanno contratti a termine in corso è prevista una specifica normativa transitoria per garantire un graduale applicazione. 


Lavoro part time - Legge 247/2007 (art. 1 c 44)
Le norme che regolano i contratti di lavoro a tempo parziale è stata modificata  per introdurre ulteriori garanzie per il lavoratore.
In particolare, dall’entrata in vigore della norma, sarà possibile modificare l’orario del part time solo in presenza di una espressa previsione contenuta nei contratti collettivi di lavoro, quindi con un preventivo vaglio delle organizzazioni sindacali.
Nel caso in cui i contratti collettivi lo consentano, il datore di lavoro può aumentare la durata della prestazione lavorativa o modificarne l’orario, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, riconoscendo, al lavoratore il diritto a specifiche compensazioni.
Viene comunque esclusa la possibilità di concordare tra le parti le eventuali clausole elastiche, in assenza di specifiche previsioni dei contratti collettivi.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche o con coniugi, figli, genitori o conviventi con potologie oncologiche o con totale e permanente inabilità lavorativa e con un’invalidità al 100% ed i lavoratori con figli con disabilità o di età non superiore ai 13 anni, hanno la precedenza nel diritto di trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale.
Il lavoratore che trasforma il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per le mansioni identiche o equivalenti a quelle che ricopriva precedentemente.  

I contratti di lavoro intermittente o a chiamata e lo staff leasing sono stati soppressi.  
Al fine di ridurre le forme di lavoro che possono produrre alti livelli di precarietà sono stati eliminati il contratto di lavoro a chiamata e lo staff leasing.
Per tenere conto di specifiche esigenze di imprese e lavoratori in particolari settori (i settori del turismo e dello spettacolo, caratterizzati da prestazioni lavorative discontinue) è stata introdotta la possibilità che i contratti collettivi possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro da svolgere nei fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanza scolastica.    


Politiche attive per l’occupazione - Legge 247/2007 (art. 1 c 30 - 33) 
La legge 247/2007 prevede una revisione complessiva degli interventi che possono facilitare l’occupazione qualificata dei giovani relativamente al sistema dei servizi per l’impiego, agli incentivi e agli sgravi concessi alle imprese per favorire l’aumento qualitativo e quantitativo dell’occupazione.
La revisione di tutti gli incentivi e gli sgravi contributivi consentirà di finalizzare le risorse ad incentivare il lavoro stabile, soprattutto per i giovani, le donne e gli ultracinquantenni.
Il fine è concorrere a raggiungere gli obiettivi europei di incremento dell’occupazione, costruendo servizi per l’impiego a livello territoriale in grado di aiutare e sostenere in particolare i giovani nella ricerca di lavoro e nella qualificazione professionale.
Sono inoltre previsti “patti” tra inoccupati, disoccupati e servizi per l’impiego per finalizzare i sostegni al reddito durante i periodi di disoccupazione a percorsi di formazione o inserimento lavorativo.  
La legge prevede un intervento del Governo per riordinare la normativa relativa a tre istituti di particolare rilevanza per le giovani generazioni: i servizi per l'impiego, gli incentivi all'occupazione e l’apprendistato.  

• Programma di sostegno all’inserimento lavorativo dei giovani laureati del Mezzogiorno - Legge 244/2007 (art. 2 c 554 - 556)
È previsto nella Finanziaria per il 2008, con priorità ai contratti a tempo indeterminato. Il programma sarà definito nei primi mesi del 2008.

 
Credito al lavoro - Legge 247/2007  (art. 1 c 72, 73, 74)  
E’ prevista, entro l’anno 2008, l’attivazione di tre Fondi che consentiranno ai giovani fino a 25 anni (29 se laureati) di ottenere finanziamenti a credito con tassi particolarmente bassi e agevolati, in relazione a specifiche esigenze di condizione e  prospettive occupazionali.
I Fondi saranno così articolati:
  
a) Un primo fondo sarà destinato ai  lavoratori a progetto (co.co.co e co.co.pro) iscritti alla gestione separata dell’Inps, e  che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. Questo fondo consentirà ai parasubordinati che dovessero risultare senza contratto per un determinato periodo di tempo, di ottenere un credito di importo fino a 600 euro mensili per una durata massima di 12 mesi per compensare la momentanea caduta di reddito. Il credito potrà essere restituito in ventiquattro o trentasei mesi. La misura è finalizzata a compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;
  
b) Un secondo fondo sarà destinato a erogare crediti di limitato importo per consentire ai giovani di avviare o sostenere attività lavorative innovative; la priorità sarà data alle donne.  

c) Un terzo fondo sarà indirizzato ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo, dell’agricoltura e della cooperazione e l’avvio di nuove attività in tali ambiti.   


Occupazione femminile - Legge 247/2007 (art. 1 c 81)
Nel corso del 2008 sono previsti interventi finalizzati a: sostenere l’occupazione femminile e gli orari flessibili legati alla conciliazione dei tempi del lavoro con quelli della famiglia attraverso un sistema di incentivi e sgravi contributivi mirati; aumentare la durata dei congedi parentali ed incrementarne l’indennità; rafforzare le misure a sostegno della flessibilità dell’orario di lavoro (lavoro a tempo parziale e telelavoro); promuovere servizi per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti, per rendere le donne più libere di scegliere nell’ambito lavorativo; orientare gli interventi dei Fondi comunitari prioritariamente sull'occupazione femminile; favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile; agevolare l’accesso e il rientro delle donne nel mercato del lavoro.


Sostegno ai ricercatori - Legge 247/2007 (art. 1 c 75)
Per integrare le retribuzioni spettanti ai giovani titolari di assegni e contratti di ricerca in servizio presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca, iscritti alla gestione separata, il fondo di finanziamento ordinario delle università è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.