Quando


Le Dimissioni Volontarie si applicano a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore previsti dall'articolo 2118 del codice civile, nel rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno, rendendo nulle le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle fissate dal Decreto.

Nessuna eccezione è contemplata, né riguardo alla natura giuridica, né in riferimento al settore economico di appartenenza del datore di lavoro.
Parimenti, la norma si applica a tutti i lavoratori che prestano la loro attività con vincolo di subordinazione, nonché i prestatori d'opera che, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, si impegnano a compiere un'opera o un servizio, in cambio di un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (c.d. mini co.co.co).


La disciplina NON SI APPLICA:
  • nei confronti dei rapporti di lavoro marittimo, perché regolati da Legge speciale del Codice della Navigazione;
  • agli accordi di risoluzione consensuale bilaterali che restano disciplinati dalle norme generali sui contratti, che prevedono la libera manifestazione del consenso;
  • nei casi di recesso unilaterale dal lavoratore durante il periodo di prova, previsto dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro;
  • le c.d. dimissioni incentivate laddove frutto di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro e quindi configurino una risoluzione consensuale del rapporto;
  • in caso di collocamento di quiescenza e di collocamento in pensione;
  • alle cessazioni di contratto, in quanto la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale, ma con accordo trilaterale;
  • agli stages e tirocini in quanto non costituiscono rapporti di lavoro autonomo nè subordinato;
  • alle prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n.276/2003;
  • alle prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c.c.;
  • in caso di dimissioni di componenti di organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni purchè si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative;
  • ai rapporti di impiego pubblico non privatizzati e dunque non contrattualizzati (ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 165/2001) e cioè:
    - magistrati ordinari, amministrativi e contabili
    - avvocati e procuratori dello Stato
    - personale militare e delle forze di polizia
    - personale della carriera diplomatica e prefettizia
    - dipendenti della Banca d'Italia ( D.Lgs. CPS 691/1947)
    - dipendenti della CONSOB (Legge 281/1985)
    - dipendenti della ISVAP
    - dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Legge 287/1990)
    - dipendenti dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (Legge 481/1995)
    - dipendenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Legge 249/1997).