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FAQ Sistema MDV Tipologie contrattuali Modulo Dimissioni Volontarie Esclusioni
Sistema MDV
- Dove sono reperibili e scaricabili i moduli per presentare le dimissioni volontarie?
Il modulo per le dimissioni volontarie è contenuto nell'allegato A del Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008. Inoltre, è possibile scaricarlo nella sezione SISTEMA MDV.
- Qual è la procedura per la compilazione del modulo?
Il lavoratore che intende presentare le dimissioni volontarie può scegliere di compilare autonomamente il modello online, registrandosi al sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, oppure può recarsi presso un Soggetto Intermediario (Comune, Centro per l'Impiego, Direzioni provinciali del lavoro). Il sistema MDV rilascia il documento delle Dimissioni volontarie avente codice univoco e data certa di rilascio (valido 15 gg) che dovrà essere consegnato al datore di lavoro.
- Quali sono gli altri soggetti abilitati alla validazione del modulo?
Sono soggetti intermediari: le Direzioni Provinciali del Lavoro, gli Uffici Comunali e i Centri per l'Impiego (art. 1, comma 1, della legge 188/2007). E' prevista, inoltre, entro i sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto, la stipula di convenzioni ad hoc con Sindacati e Patronati, che consentiranno anche a questi soggetti di essere abilitati alla validazione dei moduli.
- Il lavoratore può effettuare la compilazione del modulo per le dimissioni volontarie autonomamente da qualsiasi postazione Internet oppure dovrà farlo unicamente tramite intermediario?
Sì, il lavoratore può registrarsi ed accedere al Sistema MDV messo a disposizione dal Ministero del Lavoro da qualsiasi postazione Internet. In alternativa per la validazione del modello può rivolgersi a uno dei Soggetti Intermediari previsti dalla norma.
- Per la validazione delle dimissioni è necessario recarsi presso i soggetti abilitati territorialmente competenti?
No, la territorialità non è vincolante.
- Quando entra in vigore l'obbligo di compilazione e di presentazione del nuovo modello ministeriale?
L'entrata in vigore è il 5 marzo 2008. Torna su
Tipologie contrattuali
- Quali sono i lavoratori soggetti all’obbligo di comunicazione delle dimissioni volontarie?
Devono presentare il modulo per le dimissioni volontarie tutti quei lavoratori che rientrano in una delle seguenti categorie di contratto: rapporti di lavoro subordinato; contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; contratti di collaborazione di natura occasionale (le c.d mini co.co.co.); contratti di associazione in partecipazione; contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
- Il lavoro marittimo rientra nel campo di applicazione della norma?
La nuova procedura prevista dal Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008 non si applica al lavoro marittimo.
- A quali tipologie di datori di lavoro devono essere presentate le dimissioni volontarie?
Le dimissioni volontarie possono essere presentate a tutti i datori di lavoro, comprese le Pubbliche Amministrazioni, i datori di lavoro domestico, le cooperative, ecc. Torna su
Modulo Dimissioni Volontarie
- Qual è la validità del modulo di dimissioni?
Il modulo ha una validità di 15 gg. dalla data di emissione e deve, pertanto, essere consegnato al datore di lavoro entro tale termine.
- Il modulo informatico deve essere inviato al Ministero del Lavoro entro 15 gg dalla sua emissione oppure deve essere consegnato al datore di lavoro entro 15 gg dalla data di inoltro al Ministero?
Il modello deve essere convalidato da uno dei soggetti intermediari e presentato al datore di lavoro entro i 15 giorni successivi.
- Nel caso in cui il termine di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva nazionale o dal contratto individuale di lavoro sia superiore ai 15 gg. di validità del modulo, come deve comportarsi il lavoratore?
Il lavoratore deve comunque presentare le dimissioni al datore rispettando il termine di preavviso previsto dalle disposizioni contrattuali.
- Nel caso in cui il lavoratore abbia presentato le dimissioni precedentemente alla data di entrata in vigore del DI 21 gennaio 2008 (5 marzo 2008) e con decorrenza successiva a tale data, deve presentarle di nuovo utilizzando il modello ministeriale?
Le dimissioni presentate prima del 5 marzo 2008 sono valide e non necessitano della compilazione del modello ministeriale.
- Nel caso in cui il lavoratore ci ripensi e voglia ritirare le proprie dimissioni cosa è possibile fare?
E’ possibile annullare le dimissioni ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 188/2007, entro i 15 gg. di validità delle stesse, purché non siano già state consegnate al datore di lavoro. In tal caso, infatti, poiché le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio si perfezionano al momento in cui vengono a conoscenza del datore di lavoro.
- Cosa succede se il lavoratore non consegna le dimissioni validate al datore di lavoro?
In tal caso le dimissioni non hanno alcuna validità.
- Cosa succede se il lavoratore presenta le dimissioni volontarie attraverso un modello diverso da quello ministeriale?
In tal caso le dimissioni sono nulle.
- Cosa deve essere inserito nel campo “data decorrenza dimissioni”?
La data che deve essere indicata è il primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro. Torna su
Esclusioni - Il modello di dimissioni volontarie deve essere compilato in caso di risoluzione consensuale del rapporto?
La risoluzione consensuale non rientra nell’ambito di applicazione della normativa in argomento.
- Qualora il lavoratore presenti le dimissioni durante il periodo di prova, deve utilizzare la modulistica ministeriale?
In tal caso, non deve essere utilizzato il modulo ministeriale.
- In caso di collocamento in quiescenza o in pensione è necessario compilare il modulo ministeriale?
No la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione della norma.
- Il modulo telematico deve essere utilizzato anche da coloro che presentano le dimissioni a seguito del raggiungimento dell'età pensionabile?
Il Decreto non si applica al pensionamento in quanto l'istituto non coincide con quello delle dimissioni.
- Chi ha un contratto a tempo determinato deve comunicare al Ministero del Lavoro le proprie dimissioni volontarie?
La cessazione "naturale" di un rapporto di lavoro come quello a tempo determinato non coincide con l'istituto delle dimissioni volontarie nelle quali è necessario il recesso unilaterale del lavoratore. Pertanto in questo caso non si applicano le disposizioni del Decreto.
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