NON SI COMUNICA QUANDO

  • Non è soggetto agli obblighi di comunicazione, previsti dal DPR 16 aprile 2006, n.231 e dal decreto ministeriale del 24 gennaio 2008 e successive modificazioni e integrazioni, il c.d. ingaggio in quanto non rientra nell’ambito di applicazione di tali norme trattandosi di un contratto preliminare a quello definitivo di arruolamento.
  • Le cooperative di pesca inquadrate nel settore agricolo da parte dell’INPS devono comunicare tramite C.O. e non col sistema UNIMARE.
  • Nel caso del c.d. “trasbordo sociale”, quando cioè il lavoratore in costanza di rapporto di lavoro viene imbarcato su altra nave del medesimo armatore o società di armamento, la comunicazione non va effettuata se trattasi di trasbordo temporaneo senza modifica della categoria di rischio assicurato.
  • Non è necessario comunicare tramite sistema UNIMARE lo sbarco per malattia o per licenza (a meno che non ci sia interruzione del rapporto di lavoro).
     
  • La cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato non va comunicata nel caso in cui il giorno di cessazione coincide con la data di fine rapporto indicata in fase di instaurazione.