QUANDO COMUNICARE

 

L'obbligo di comunicazione si riferisce a:

  • comunicazione di assunzione diretta della gente di mare (DPR 18 aprile 2006 n. 231, art. 11, comma 2);

  • comunicazione di cessazione della gente di mare (DPR 18 aprile 2006 n. 231, art. 11, comma 3);

  • comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave (DL 1 ottobre 1996 n. 510, art. 9-bis, comma 2, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996 n. 608, come sostituito dall'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006 n. 296);

  • comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave (legge 29 aprile 1949 n. 264, art. 21, comma 1, come sostituito dall'art. 6, comma 3, d.lgs 21 aprile 2000 n. 181);

  • comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate (d.lgs 21 aprile 2000 n. 181, art. 4-bis, comma 5, come modificato dall'art. 1, comma 1183 della legge 27 dicembre 2006 n. 296);

  • comunicazione unica: le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro, inviate con le modalità del DM 24 gennaio 2008, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti di DRL e DPL, dell'INPS, dell'INAIL, di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, della Prefettura -UTG. (art. 4-bis, comma 6, d.lgs 21 aprile 2000 n. 181, come sostituito dall'art. 1, comma 1184 della legge 27 dicembre 2006 n. 296).

 

Tutte le comunicazioni relative all’assunzione e alla cessazione del personale marittimo e a tutto il personale che a vario titolo si imbarca sulla nave vanno effettuate entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco e sbarco