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Riconoscimento dei titoli

Il decreto legislativo n. 206/07 del 9 novembre2007 in attuazione della Direttiva comunitaria 2005/36/CE, attribuisce al Ministero del lavoro, della salute  e delle Politiche sociali - Direzione Generale per le Politiche l’Orientamento e la Formazione, la competenza per il riconoscimento dei titoli in caso di attività professionali con finalità formative.

In particolare l’art. 5 comma 3 lett. e) del decreto legislativo n. 206/07, attribuisce a questo Ministero la competenza esclusiva per il riconoscimento di due qualifiche professionali, relative agli Istituti di bellezza (Estetisti) ed ai Servizi Domestici conseguiti nei Paesi dell'Unione Europea.

Riconoscimento titolo professionale di  Estetista conseguito in un Paese dell'Unione europea

Per ottenere il riconoscimento occorre compilare l'apposito modulo, allegare la documentazione necessaria e seguire le formalità di presentazione descritte nel modello stesso. 

Per ottenere la certificazione rilasciata da un’Autorità Pubblica o altro Organismo pertinente dello Stato membro di origine, è possibile rivolgersi ai Punti di Contatto europei.

Nel caso in cui, valutata la documentazione prodotta, emergano differenze sostanziali nella conoscenza delle materie fondamentali relativi alla formazione professionale conseguita nel Paese d’origine rispetto a quella nazionale, l’Amministrazione si riserva di sottoporre il richiedente ad una misura compensativa, consistente in una prova d’esame o in un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente, presso un struttura autorizzata dalla Regione in cui il beneficiario risiede, volta a colmare la differenza professionale.

L’eventuale esperienza professionale maturata in un paese comunitario o in Italia, se adeguatamente certificata da un’Autorità Pubblica, può essere valutata al momento dell’applicazione della misura compensativa e costituire parte integrante della formazione stessa.

Riconoscimento titoli professionali conseguiti in un Paese extracomunitario  

Gli art. 49 e 39 del DPR n. 394/99 , regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, dispongono che professionisti in possesso di un titolo professionale di estetista conseguito in un Paese extracomunitario, possono presentare domanda di riconoscimento del titolo stesso - al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - al fine di esercitare la professione corrispondente in Italia.
 
La domanda presentata da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia  è diversa a seconda che la istanza stessa venga presentata da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia o da un cittadino straniero che invii la domanda dall'estero, e che intenda utilizzare il riconoscimento del titolo professionale al fine di ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo.

In quest'ultimo caso, lo straniero deve richiedere al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali la istanza per la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività professionale, ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 394/99.

La documentazione necessaria al riconoscimento del titolo professionale e le relative procedure formali, sono indicate nei modelli stessi.


Riferimenti normativi




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