Emersione lavoro irregolare: emanata la Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Interno

La Circolare del 24 luglio 2020 in primo luogo chiarisce le modalità per l'avvio dell'attività lavorativa nelle more della definizione della procedura di emersione, ovvero  prima della convocazione delle parti presso lo Sportello Unico. Importanti precisazioni vengono fornite anche sull'attribuzione del codice fiscale provvisorio, nel caso in cui il lavoratore da assumere sia sprovvisto del codice fiscale.

Altro chiarimento atteso è quello relativo alla possibilità nel settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona dell'avvio della procedura da parte di più datori di lavoro. È questo ad esempio il caso in cui un lavoratore domestico lavori ad ore presso più datori di lavori. La circolare chiarisce che i datori di lavoro potranno essere al massimo tre, ognuno dovrà avviare la domanda separatamente, indicando nel modello EM dom il fatto che i  datori di lavoro sono più di uno.

La Circolare ribadisce, inoltre, che nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona è possibile regolarizzare rapporti di lavoro a tempo ridotto (part‐time), purché, con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (euro 459,83 mensili). Viene chiarito che per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato dovrà essere assicurata la garanzia occupazionale minima di almeno 5 giornate.

Con riferimento ai richiedenti asilo, la procedura di regolarizzazione può essere avviata anche in favore di un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo che abbia in corso un rapporto di lavoro irregolare o che debba ancora essere assunto dal datore di lavoro.

In tale ipotesi, al momento della stipula del contratto di soggiorno, lo Sportello Unico consegnerà un'informativa, in relazione alla possibilità di poter mantenere attiva o meno la procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

La Circolare, infine, chiarisce che nell'ipotesi di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno non convertibile che consente di svolgere attività lavorativa – ad es. permesso di soggiorno per richiesta asilo, per lavoro stagionale, ecc. - se il lavoratore ha già in essere un rapporto di lavoro part-time regolarmente instaurato, potrà essere avviata nei suoi confronti la procedura di emersione per un altro contratto part-time nei settori ammessi dalla norma.

L'acceso alla procedura non è invece possibile per la conversione del permesso di soggiorno nel caso in cui il lavoratore abbia un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato full-time.

Per tutti i dettagli, consulta la Circolare del 24 luglio 2020


Per le indicazioni operative leggi:

- la Circolare del 17 novembre 2020 del Ministero dell'Interno;


- la Circolare n.18 del 23 novembre 2020 avente per oggetto: "Attestazione Ispettorato territoriale del lavoro per conversione presso le Questure dei permessi di soggiorno temporanei in permessi per motivi di lavoro subordinato".


Per saperne di più sulla procedura di regolarizzazione vai al focus dedicato sul Portale Integrazione Migranti