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13 marzo 2020
L’art. 11-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, in
attuazione del comma 7 dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 14
settembre 2015, ha previsto il rifinanziamento, per l'anno
2020, delle misure per il sostegno al reddito introdotte
dall'articolo 44, comma 7, del D.lgs. n. 148, del 14 settembre 2015, per un
importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo Sociale per l'Occupazione
e la Formazione.
Si rinvia alla Circolare n. 8 del 16 aprile
2019 per le modalità operative.
Si precisa che, come disposto dall’articolo 3 del decreto
interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015, la concessione del trattamento
è disposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base di
specifici accordi siglati in ambito ministeriale e per periodi non superiori a
12 mesi. In particolare, in presenza di un accordo siglato nell’anno 2020 con
inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2020, è possibile
concedere il trattamento di durata non superiore a dodici mesi, superando il
limite temporale del 31 dicembre 2020.
Resta fermo che il trattamento di cui
trattasi potrà essere erogato sempre nel limite del finanziamento previsto
dall’articolo 11-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8.