Frequently Asked Questions (F.A.Q.) sul Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale
Per il personale dipendente esclusivamente dei Comuni dell’ATS beneficiario, si applicano le tabelle di costi standard così come dettagliato nel paragrafo relativo alla rendicontazione della spesa, per il personale cui si applica il CCNL Enti Locali, il CCNL Comparto Sanità e il CCNL UNEBA. In tutti gli altri casi, ovvero personale esterno al beneficiario (compresi enti strumentali laddove non direttamente beneficiari del Fondo Povertà) o personale dipendente a cui non si applicano i suddetti CCNL, è prevista la rendicontazione a costi reali."
Si rimanda alla normativa vigente in materia di assunzione di personale alle dipendenze dell'ente.
Per la realizzazione degli interventi previsti dal Fondo Povertà, sono ammissibili solo le ore effettive di servizio svolto, sia ordinario che straordinario.
Per la modalità di selezione dei professionisti si rimanda alla normativa vigente in termini di reclutamento del personale. Ciò posto, si ricorda la priorità di potenziare le strutture a supporto degli interventi introdotti con le quote della QSFP creando un’infrastruttura organizzativa duratura.
È ammissibile rendicontare la spesa per le ore straordinarie svolte dal personale amministrativo previa specifica ed espressa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. L’impegno degli operatori è rendicontabile esclusivamente per le ore effettive di servizio svolto ed è complementare alle attività di presa in carico svolta dal personale (interno o esterno) dedicato alla presa in carico. Tenuto conto che si tratta di un’attività collaterale, a supporto della realizzazione degli interventi finanziati con il Fondo, la percentuale di spesa destinata a quest’attività non potrà superare il 15% dell’importo destinato all’ATS per ogni annualità del triennio 2024-2026 e per eventuali residuidi delle annualità precedenti.
La verifica della compensazione delle ore in eccesso/difetto svolte dagli operatori viene effettuata in sede di controllo tramite analisi dei timesheet caricati, qualora la compensazione riguardi il periodo rendicontato. Negli altri casi è necessario fornire in fase di rendicontazione una dichiarazione del legale rappresentante/delegato volta ad attestare che le ore svolte in eccesso/difetto nel periodo rendicontato sono compensate da ore svolte in altri periodi sempre a valere sul Fondo Povertà.
Le spese di rimborso di mezzi propri degli operatori sia assunti direttamente sia tramite altre procedure non sono ammissibili, mentre è previsto il riconoscimento delle spese relative ad automobili a noleggio (anche attraverso leasing), sempre nel limite e nella quota parte afferente alle attività svolte nell’ambito del Fondo Povertà.
Con specifico riferimento alla "Scheda tecnica Rafforzamento servizio sociale professionale", il limite del 50% delle risorse assegnate annualmente a valere sul Fondo Povertà è per l'assunzione a tempo determinato di assistenti sociali direttamente da parte dell'Ente Gestore.
Per le caratteristiche delineate, il rafforzamento dei servizi di Segretariato sociale può essere attuato sia con assistenti sociali sia con altri operatori opportunamente formati e nel rispetto degli atti normativi e regolamentari regionali che disciplinano requisiti e caratteristiche.
L’Ente capofila può delegare la gestione delle risorse ai Comuni dell’ambito coinvolti nella spesa del Fondo Povertà mediante un atto di delega con identificazione della somma trasferita e delle attività da attuare, restando inteso che l’Ente delegato dovrà predisporre la relativa rendicontazione. Si precisa che per le spese che seguono le Linee Guida 2024-25, il CUP è unico per ciascuna quota ed annualità, richiesto dal beneficiario e utilizzato anche anche dagli enti delegati. Per le spese che seguono le Linee Guida delle precedenti annualità, invece, gli Enti delegati dovranno richiedere un CUP specifico per ciascuna quota ed annualità di riferimento.
È possibile assumere assistenti sociali a tempo indeterminato a valere sulla QSFP. Il Contributo Assistenti sociali consente agli ATS che abbiano raggiunto la soglia minima di 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti di ricevere un contributo strutturale per finanziare il rafforzamento del servizio sociale professionale. Il Contributo, volto al raggiungimento del LEPS di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti e dell'ulteriore obiettivo di servizio di 1 assistente ogni 4.000 abitanti, è riconosciuto agli Ambiti Territoriali Sociali in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente nell'Ambito. Si ricorda che la QSFP è applicabile in situazioni diverse, a seconda del rapporto assistenti sociali/abitanti, per integrare il contributo nazionale laddove necessario, con attenzione a evitare doppi finanziamenti. Per maggiori informazioni è possibile consultare le slide del webinar sull'Obiettivo 1 QSFP del 20/02/2026 all'interno della sezione "Formazione" sulla pagina dedicata al link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus/fondo-poverta/pagine/formazione.
La rendicontazione di personale già assunto a valere su altri Fondi è possibile purchè il loro impiego non comporti una riduzione dei servizi ordinari. Poiché il fondo ha natura aggiuntiva e serve a potenziare le attività di contrasto alla povertà, l’assegnazione di queste risorse tramite ordine di servizio non deve tradursi in una sottrazione di lavoro da altre funzioni, evitando quindi situazioni di sostituzione. È necessario evidenziare che il livello dei servizi non viene ridotto e che il personale rendicontato svolge attività realmente aggiuntive e di potenziamento. Si conferma che per il personale assunto tramite CCNL Enti Locali, CCNL Sanito o CCNL Uneba la modalità di rendicontazione è a UCS, nella quota parte afferente alle attività svolte a valere sul Fondo Povertà. Nel caso in cui l'ATS abbia già raggiunto il LEPS di 1 Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti — obiettivo verso il quale sono già destinate le risorse del Contributo Assistenti Sociali — e intenda progredire verso il nuovo standard di 1:4.000, la Quota Servizi potrà finanziare esclusivamente la quota non coperta dal Contributo Assistenti Sociali, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento sulle medesime risorse.
A valere sul Fondo Povertà è ammessa l'assunzione del personale anche a tempo determinato; in merito si rimanda alla normativa vigente in materia di assunzioni di personale alle dirette dipendenze dell’Ente ed alle scelte discrezionali di quest’ultimo, richiamando l'attenzione sulla necessità di potenziare le strutture comunali per dare respiro più ampio agli interventi introdotti creando un’infrastruttura organizzativa duratura. A tal proposito, si ribadisce che con la Legge di Bilancio 2021 il rafforzamento del servizio sociale professionale assume una configurazione stabile. Il parametro demografico precedentemente delineato viene inserito in un meccanismo strutturale di finanziamento collegato alle assunzioni a tempo indeterminato, accompagnato da un sistema di monitoraggio periodico. E' stato pertanto formalizzato il LEPS dell'assunzione di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, nonché un ulteriore obiettivo di progressivo miglioramento di 1:4.000.
Non è attualmente previsto.
Il limite del 50% delle risorse è relativo alle assunzioni di personale a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per personale. Il limite, pertanto, non riguarda la quota massima di risorse che è possibile investire in linea generale a valere sul primo obiettivo dedicato al rafforzamento del servizio sociale professionale, ma solo i casi in cui si sia proceduto alle assunzioni di personale a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale. Si ricorda che è necessario programmare ed investire le risorse in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, garantendo l’attivazione di interventi e servizi a favore dei beneficiari previsti dalla normativa vigente e indicati nelle Linee Guida della Quota Servizi.
È ammissibile la spesa delle ore di lavoro svolte, anche a tempo pieno, dagli assistenti sociali dedicati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa e dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà a valere sulla QSFP.
Sono rendicontabili a valere sulla QSFP le spese per il personale amministrativo (assunto direttamente dall’Ente) o di rafforzamento della struttura amministrativa (esperti esterni/incarichi a P. Iva), se essenziale e purché destinato ai compiti relativi ai beneficiari e a supporto dell’attuazione dei servizi e degli interventi inclusi nel PaIS.
L’impegno degli operatori è rendicontabile esclusivamente per le ore effettive di servizio svolto ed è complementare alle attività di presa in carico svolta dal personale (interno o esterno) dedicato alla presa in carico.
Tenuto conto che si tratta di un’attività collaterale, a supporto della realizzazione degli interventi finanziati con il Fondo, la percentuale di spesa destinata a quest’attività non potrà superare il 15% dell’importo destinato all’ATS per ogni annualità del triennio 2024-2026 e per eventuali residuidi delle annualità precedenti.
No in base alla normativa vigente.
Si rimanda alle scelte discrezionali dell'Ente, richiamando l'attenzione sulla necessità di potenziare le strutture comunali per dare respiro più ampio agli interventi introdotti con le quote della QSFP creando un’infrastruttura organizzativa duratura. Con riferimento al rispetto del LEPS di 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti si ribadisce che il riferimento è al personale assunto dall’Ambito Territoriale sociale/Comune.
Le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato a valere sul contributo assistenti sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 797 ss. della legge 178/2020 sono in deroga ai vincoli di contenimento della spesa. Per le assunzioni di assistenti sociali a tempo determinato è possibile utilizzare fino al 50% delle risorse QSFP in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 200, L. 205/2017).
Nel rispetto della normativa e dei vincoli assunzionali dell'ente le risorse della Quota Servizi possono essere destinate alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato e destinato alla realizzazione degli interventi e servizi sociali previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà. In tal caso si rende necessario effettuare una variazione della programmazione che deve essere concordata con l’Ente Regionale responsabile della sua approvazione; a seguito delle predette interlocuzioni è possibile richiedere all'helpdesk di riportare la programmazione in stato bozza per i trienni 2018-2020 e 2021-2023 per inserire le modifiche necessarie e salvare nuovamente la programmazione a sistema. Al fine di effettuare le modifiche, si prega di contattare l'helpdesk dedicato scrivendo a fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it. Per il triennio 2024-2026 gli ATS potranno agire direttamente a sistema per chiedere di rimodulare la programmazione delle risorse della specifica annualità. Si ricorda, ad ogni modo, il carattere triennale della Programmazione del Fondo Povertà e la necessità per gli ATS di rispettare i vincoli in termini di pareggio di bilancio
Si ribadisce che gli assistenti sociali possono prendere in carico la persona e/o il nucleo familiare fin dall'inizio o in continuità con il percorso avviato da un altro operatore. Ai fini degli utilizzi delle risorse della Quota Servizi occorre la sussistenza della presa in carico dei nuclei o degli individui in condizioni di disagio sociale ed economico come descritto nella normativa di riferimento.
Nell'ambito del sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale è possibile garantire una tutela educativa di carattere professionale a minori temporaneamente allontanati dal nucleo familiare. Nell'ambito del Pronto Intervento Sociale è altresì ammissibile finanziare, nel caso di minori che si trovino nelle condizioni stabilite dall’art. 403 del Codice civile, interventi dalla data del provvedimento della “pubblica autorità” e del relativo inserimento in struttura protetta e fino alla convalida da parte del Tribunale dei minorenni su richiesta del Pubblico Ministero.
Si, oltre agli assistenti sociali è possibile assumere ulteriori figure professionali che siano dedicate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà ed alla realizzazione degli interventi destinati ai beneficiari finali.
È ammissibile la spesa per il personale amministrativo con risorse della Quota Servizi, se essenziale, connessa all’attivazione dei dispositivi e servizi di cui all’art. 7 del D. Lgs 147/17 e proporzionata rispetto a quest’ultimi in termini di risorse investite (e nel limite del 15% rispetto all'importo del finanziamento per le spese relative alle linee guida 2024-26) e purché destinato ai compiti relativi ai beneficiari e a supporto dell’attuazione dei servizi e degli interventi inclusi nel Patto di inclusione sociale. Non risultano invece ammissibili servizi di assistenza tecnica, con riferimento in particolare ad attività tecnico – amministrativo – contabili propedeutiche alla rendicontazione dei progetti e dei finanziamenti necessari per gli interventi di competenza del servizio sociale. A titolo esemplificativo: attività strumentali e accessorie alla rendicontazione di progetti e di finanziamenti che afferiscono al Settore Servizi Sociali, secondo le prassi, le indicazioni operative; attività di raccordo con partner di progetto, fornitori di servizi, professionisti, personale dell’ente finalizzata alla attività di rendicontazione; attività di raccordo con uffici amministrativo-contabili e di controllo di gestione relativamente a fornitura di dati e informazioni finalizzata a adempimenti contabili.
La percentuale minima di spesa da dedicare al Pronto Intervento sociale si riferisce anche all'utilizzo delle risorse umane impiegate nell'attuazione e realizzazione degli interventi.
È ammissibile il costo per la figura dell’educatore impiegato nella realizzazione degli interventi previsti a favore della platea di beneficiari individuata dalle Linee Guida. Si precisa che, con riferimento alle attività relative agli interventi previsti nell'Obiettivo 2 della Quota Servizi (al netto del Pronto Intervento Sociale), il target dei destinatari da considerare sono i percettori ADI e/o nuclei o individui in simil condizioni; non è quindi possibile estendere ulteriormente la platea come nel caso del Segretariato Sociale.
Come previsto dalle Linee Guida, le risorse umane finanziate con la Quota Servizi del Fondo Povertà devono essere dedicate, in maniera esclusiva, alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà. Pertanto, non è possibile impiegare il personale finanziato con le risorse del fondo Povertà nell’attuazione di misure di contrasto alla povertà regionali.
Si rimanda alle modalità di attuazione previste delle linee guida per la realizzazione degli obiettivi previsti dal piano nazionale ed alle competenze dell’Ente per le modalità di reclutamento e gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Inoltre, tali figure professionali devono essere essenziali e strettamente connesse all’attivazione dei dispositivi e servizi di cui all’art. 7 del D. Lgs 147/17; la spesa che ne deriva dovrà essere proporzionata rispetto a quest’ultimi in termini di risorse investite e risulterà ammissibile purché le risorse umane siano destinate alla presa in carico dei beneficiari e a supporto dell’attuazione dei servizi e degli interventi inclusi nel Patto di inclusione sociale. Si precisa che le ore di formazione della risorsa umana ammissibili sulla QSFP sono solo quelle legate alle attività del fondo e non anche la formazione generica del personale che resta in carico all’Ente locale.
Il personale amministrativo non può essere assunto tramite gara d’appalto e i fondi disponibili non prevedono forme di assistenza tecnica. Per quanto attiene le spese relative alle attività svolte dal personale amministrativo, impiegato nell'attività trasversale di rafforzamento amministrativo e rendicontate considerando la voce di costo “Attività trasversale di rafforzamento amministrativo”, è necessario che non eccedano il limite del 15% dell'importo complessivamente assegnato all'Ambito Territoriale Sociale per ciascuna annualità del triennio 2024-2026. Si richiama quanto previsto nella Tabella 6 "Principali regole di ammissibilità delle spese" delle Linee Guida, con particolare riferimento alla voce "Attività trasversale di rafforzamento amministrativo". Nello specifico, risulta ammissibile rendicontare la spesa per il personale amministrativo, se assunto direttamente dall’Ente, e/o la spesa relativa al rafforzamento della struttura amministrativa mediante esperti esterni e/o incarichi a P. Iva. Da ciò ne consegue che non è possibile rendicontare le spese relative allo svolgimento di tale servizio qualora ci si avvalga di figure professionali impiegate mediante modalità contrattuali diverse da quelle espressamente previste da Linee Guida;
qualora sia stato espletato un affidamento precedentemente alla data di pubblicazione delle Linee Guida 2024-2026, per la rendicontazione delle relative spese si applicano le Linee Guida al momento vigenti. Ciò premesso, sulla base di quanto disciplinato dalle precedenti Linee Guida, risulta ammissibile la rendicontazione delle spese relative al personale amministrativo anche se ricomprese nell’ambito di un affidamento del servizio, a condizione che l'attività non si configuri come assistenza tecnica.
Nel caso in cui la documentazione a corredo della rendicontazione sia priva dell’indicazione del CUP o nel caso in cui il CUP sia mancante è necessario implementare la rendicontazione con un atto integrativo che indichi che riconduca tale documentazione al CUP corretto a valere sul Fondo.
Il tema posto trova risposta nelle Linee Guida per l'impiego di Quota Servizi e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2024-2026, consultabili al link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/fondo-poverta/pagine/default Con specifico riferimento alla Sezione 6.1 "I servizi e gli interventi finanziabili con la Quota Servizi", "dovendo essere destinati al PIS 20 milioni per anno a livello nazionale, in assenza di indicazioni regionali, per l’annualità 2024 non potrà essere destinata al PIS una percentuale inferiore al 4,03 % delle risorse assegnate a valere sulla Quota Servizi". Per l'annualità 2025 la percentuale minima di cui sopra risulta essere pari al 4,14 %. Con successive comunicazioni, a seguito della definizione del riparto QS dell'annualità 2026, saranno indicate le percentuali minime da impiegare sul PIS per la stessa annualità.
Le istruzioni per la richiesta del Cup sono contenute nell'Allegato 5 delle Linee Guida consultabili al link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/fondo-poverta/pagine/default
È sufficiente l'indicazione del Cup in tutti i documenti giustificativi utili alla rendicontazione, in quanto relativo alla quota ed annualità di riferimento. Si ricorda che a valere sulla Quota Servizi sono rendicontabili esclusivamente i tirocini di inclusione sociale di cui all’art. 7 del D.Lgs. 147/2017, in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il Cup può essere richiesto anche successivamente all’avvio della spesa qualora non sia stato richiesto precedentemente e, in questo caso, sarà necessario sanare i documenti giustificativi privi di Cup con un documento integrativo che leghi i documenti utili alla rendicontazione al codice.
Nel rispetto della normativa e dei vincoli assunzionali dell'ente le risorse della Quota Servizi possono essere destinate alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato e destinato alla realizzazione degli interventi e servizi sociali previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà. In tal caso si rende necessario effettuare una variazione della programmazione che deve essere concordata con l’Ente Regionale responsabile della sua approvazione; a seguito delle predette interlocuzioni è possibile richiedere all'helpdesk di riportare la programmazione in stato bozza per i trienni 2018-2020 e 2021-2023 per inserire le modifiche necessarie e salvare nuovamente la programmazione a sistema. Al fine di effettuare le modifiche, si prega di contattare l'helpdesk dedicato scrivendo a fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it. Per il triennio 2024-2026 le Regioni potranno agire direttamente a sistema per chiedere al singolo Ambito territoriale sociale di rimodulare la programmazione delle risorse della specifica annualità
L’Ente capofila può delegare la gestione delle risorse ai Comuni dell’ambito coinvolti nella spesa del Fondo Povertà mediante un atto di delega con identificazione della somma trasferita e delle attività da attuare, restando inteso che l’Ente delegato dovrà predisporre la relativa rendicontazione. Si precisa che per le spese che seguono le Linee Guida 2024-26, il CUP è unico per ciascuna quota ed annualità, richiesto dal beneficiario e utilizzato anche dagli enti delegati. Per le spese che seguono le Linee Guida delle precedenti annualità, invece, gli Enti delegati dovranno richiedere un CUP specifico per ciascuna quota ed annualità di riferimento. Per quanto riguarda la rendicontazione delle spese, oltre all'atto di delega e di convenzionamento avvenuto con l'Ente Delegato, è necessario fornire evidenza dei giustificativi di spesa dei pagamenti emessi dall'ATS nei confronti dell'Ente ed i documenti sottostanti (giustificativi di spesa e di pagamento dell'Ente nei confronti di terzi).
Si ritiene ammissibile la spesa indicata.
È possibile programmare l'utilizzo delle risorse delle passate annualità nel corso delle annualità successive, con riferimento alle indicazioni fornite nelle Linee Guida 2024-2026 valida anche per le risorse residue delle annualità precedenti che alla data di pubblicazione avvenuta il 19/09/2025 risiultavano non ancora impegnate o oggetto di disimpegno successivamente a tale data. Si rappresenta che è prevista una deroga a tale indicazione per le procedure di affidamento da rendicontare a costi reali - con data di avvio precedente alla pubblicazione delle suddette Linee Guida.
Se la spesa insiste su più annualità è necessario fornire in sede di rendicontazione documenti dal quale emerga la quota relativa a ciascun annualità del Fondo Povertà con riferimento al CUP del progetto al fine di verificare in sede di controllo la riferibilità della documentazione e della spesa rendicontata al progetto. È possibile anche inserire una tabella di riepilogo con l'indicazione della quota parte afferente a ciascuna annualità.
È possibile utilizzare contestualmente le risorse delle diverse annualità, dando precedenza laddove possibile alle risorse delle annualità precedenti.
L’Ente capofila può delegare la gestione delle risorse ai Comuni dell’ambito coinvolti nella spesa del Fondo Povertà mediante un atto di delega con identificazione della somma trasferita e delle attività da attuare, restando inteso che l’Ente delegato dovrà predisporre la relativa rendicontazione. Si precisa che per le spese che seguono le Linee Guida 2024-26, il CUP è unico per ciascuna quota ed annualità, richiesto dal beneficiario e utilizzato anche dagli enti delegati. Per le spese che seguono le Linee Guida delle precedenti annualità, invece, gli Enti delegati dovranno richiedere un CUP specifico per ciascuna quota ed annualità di riferimento.
Sì, per ciascuna delle quote (QSFP e QPE) è necessario richiedere un CUP specifico per ogni annualità. Qualora il CUP non sia stato richiesto per ogni singola annualità e ogni quota, è possibile richiederlo a posteriori sanando la documentazione utile alla rendicontazione con un documento integrativo che leghi i documenti utili alla rendicontazione al codice.
Si comunica che le risorse del Fondo Povertà non sono da intendersi sostitutive rispetto alle risorse comunali, ma bensì aggiuntive rispetto a queste ultime. Le stesse devono, infatti, esser destinate al potenziamento del sistema dei servizi per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e degli interventi previsti dal Piano Nazionale per gli Interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà. Pertanto, non è possibile accogliere l'ipotesi prospettata di spostamento degli impegni già assunti a valere su risorse comunali ai fini della rendicontazione degli interventi a carico della Quota Servizi del fondo povertà
Si comunica che ai fini della rendicontazione delle spese è possibile caricare 2 spese separate, una per la parte di imponibile (al netto della ritenuta) ed una per la quota della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs. n. 50/2016. Le due dichiarazioni di spesa possono essere inserite in due momenti diversi.
Si comunica che le indicazioni per la richiesta del Cup sono contenute nell'Allegato 5 - Richiesta CUP Quota Servizi FP 2024-2026, disponibile al link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/fondo-poverta/pagine/default
Per le spese che seguono le Linee Guida 2024-26, il CUP è unico per ciascuna quota ed annualità, richiesto dal beneficiario e utilizzato anche dagli enti delegati. Per le spese che seguono le Linee Guida delle precedenti annualità, invece, gli Enti delegati dovranno richiedere un CUP specifico per ciascuna quota ed annualità di riferimento ed i diversi CUP non risultano collegati. Le fatture dovranno contenere nel primo caso il CUP unico e nel secondo caso il CUP richiesto dall'ente delegato. Resta fermo che in entrambe le casistiche è necessario fornire in sede di rendicontazione l'atto di delega con specifico dettaglio delle attività e servizi delegati sia ai Comuni dell'ATS che ad eventuali Enti esterni.
Al fine di agevolare la programmazione degli interventi realizzati dagli Ambiti territoriali a valere sulla QSFP, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende disponibile un modello di atto programmatorio denominato Piano di Attuazione Locale (PAL) che per le annualità 2024-2025-2026 dovrà essere implementato in Piattaforma Multifondo. Gli Ambiti territoriali sociali, accedendo al sistema, dovranno implementare le informazioni richieste dal PAL ed inviare la programmazione all’approvazione dell’Ente Regionale. Le Regioni avranno, quindi, la possibilità di validare la programmazione inserita o chiedere agli ATS la necessaria rimodulazione. Con apposita circolare saranno fornite le necessarie istruzioni per procedere alla realizzazione a sistema degli adempimenti di competenza sia per le Regioni che per gli ATS.
Le risorse impegnate (obbligazione giuridicamente perfezionata nel rispetto dell’art. 183 del d. lgs. 267/2000 e dell’Allegato 4/2 al d. lgs 118/2011) e non spese possono essere impiegate a partire dal 1° gennaio 2024, previo disimpegno. I documenti giustificativi utili alla rendicontazione e relativi alle procedure di realizzazione dei servizi dovranno essere integrati ed aggiornati con indicazione della nuova platea dei beneficiari degli interventi.
Tale modalità non risulta compatibile con le specifiche previsioni normative in tema di contabilità e finanza degli enti locali.
Per le spese che seguono le Linee Guida 2024-26, il CUP è unico per ciascuna quota ed annualità, richiesto dal beneficiario e utilizzato anche anche dagli enti delegati. Per le spese che seguono le Linee Guida delle precedenti annualità, invece, gli Enti delegati dovranno richiedere un CUP specifico per ciascuna quota ed annualità di riferimento.
Le società in house in quanto enti strumentali all'Amministrazione possono essere attivate in qualità di un Accordo tra le parti che fornisce la possibilità di delegare quota parte di attività o servizi a valere sul Fondo Povertà, al netto delle attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione che restano in capo all'Ente Capofila dell'ATS. In sede di rendicontazione:
- per le spese che fanno riferimento alle linee guida 2024-26 dovrà essere caricata tutta la documentazione connessa alla delega delle attività e dei servizi dal Comune Capofila dell’ATS all'ente in house ed il CUP - che deve essere richiesto dall'Ente Capofila - sarà unico ed utilizzato anche nella documentazione prodotta dall'ente in house;
- per le spese che fanno riferimento alle linee guida delle annualità precedenti dovrà essere caricata la delega per evidenza delle attività previste e la documentazione dovrà contenere il CUP richiesto direttamente dall'ente in house.
La scheda di richiesta CUP non va allegata in ogni rendicontazione, è un documento che il beneficiario acquisisce in fase di attivazione CUP e che esibisce in caso di richiesta da parte dei controllori. Il codice CUP assegnato poi andrà indicato in ogni documento di procedura (es. determine, contratti, ..) fattura e in ogni documento di pagamento al fine di assicurare l'univoca riconducibilità della spesa al progetto finanziato con il Fondo.
Ai fini della rendicontazione sarà necessario allegare ad ogni DDS una dichiarazione del rappresentante legale/atto dirigenziale che leghi il codice CUP ai documenti giustificativi che ne risultino privi.
Il CUP, essendo un codice identificativo di progetto, dovrà essere attivato per ciascun progetto finanziato da ciascun Fondo/fonte di finanziamento. Tuttavia, può accadere che una procedura o un contratto copra attività afferenti a diversi progetti. In questo caso il CIG di procedura sarà unico - in quanto si riferisce alla procedura appunto - e poi le varie spese connesse alla procedura riporteranno i CUP dei progetti cui si intende collegarle, con l'evidenza della quota attribuita a ciascun fondo.
No, è necessario allineare la programmazione a tali variazioni. La variazione della programmazione deve essere concordata con l’Ente Regionale responsabile della sua approvazione; a seguito delle predette interlocuzioni è possibile richiedere all'helpdesk di riportare la programmazione in stato bozza per i trienni 2018-2020 e 2021-2023 per inserire le modifiche necessarie e salvare nuovamente la programmazione a sistema. Al fine di effettuare le modifiche, si prega di contattare l'helpdesk dedicato scrivendo a fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it. Per il triennio 2024-2026 gli ATS potranno agire direttamente a sistema per chiedere di rimodulare la programmazione delle risorse della specifica annualità.
Risulta possibile effettuare lo spostamento tra quote destinate ad obiettivi diversi, nel rispetto della percentuale di spesa da attribuire ai LEPS. In tal caso è necessaria una variazione della programmazione che deve essere concordata con l’Ente Regionale responsabile della sua approvazione; a seguito delle predette interlocuzioni è possibile richiedere all'helpdesk di riportare la programmazione in stato bozza per i trienni 2018-2020 e 2021-2023 per inserire le modifiche necessarie e salvare nuovamente la programmazione a sistema. Al fine di effettuare le modifiche, si prega di contattare l'helpdesk dedicato scrivendo a fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it. Per il triennio 2024-2026 gli ATS potranno agire direttamente a sistema per chiedere di rimodulare la programmazione delle risorse della specifica annualità.
Nella norma istitutiva del fondo non sono definiti limiti temporali per l'utilizzo delle quote del fondo povertà ancorché ancorate alle programmazioni Nazionali, regionali e locali. Si coglie l'occasione per evidenziare che le risorse sono destinate all'attuazione di livelli essenziali delle prestazioni sociali; pertanto, il basso livello di utilizzo delle risorse incide in maniera sostanziale sulla garanzia di servizi definiti come essenziali dalla norma e sulla presa in carico e l'attuazione degli interventi per la platea di riferimento
È possibile rendicontare il personale assunto a valere su precedenti annualità anche nelle annualità 2024-26, purchè le attività svolte rientrino nel periodo previsto dalle Linee Guida di riferimento; si ricorda che è necessario modificare l’ordine di servizio e regolarizzare gli atti utili alla rendicontazione.
In linea generale la previsione di un fondo annuale consente il trasferimento di risorse in maniera strutturale finalizzato a garantire i livelli essenziali di prestazione sociale con una spesa verosimilmente cronologica. L’ente può comunque, a seguito di specifiche esigenze interne di tipo contabile amministrativo, valutare l’impegno delle risorse non cronologico fermo restando l’obbligo di garantire i livelli essenziali di prestazione sociale.
Per l'avvio dell'utilizzo delle somme 2024, 2025 e 2026 non è necessario presentare alcuna comunicazione preventiva né alcuna
dichiarazione di inizio attività, né trasmettere al Ministero alcun atto di programmazione locale (soggetto all'approvazione delle competenti Autorità locali o alle attività di monitoraggio da parte della Regione competente). Ai fini dell'impiego delle risorse la preliminare adozione del necessario atto di programmazione locale sarà comprovata dai dati caricati in piattaforma Multifondo che saranno validati dall'Ente Regionale.
In fase di programmazione dell'Obiettivo 1 - Rafforzamento del Servizio sociale professionale, occorre indicare il numero di assistenti sociali in servizio al 31/12 dell'anno di riferimento, espresso in Full Time Equivalent, rispettando le dovute proporzioni in caso di incarichi part-time, relativamente al periodo effettivamente lavorato.
I materiali relativi ai webinar sono quelli pubblicati nella sezione dedicata alle attività formative del Fondo Povertà raggiungibile al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus/fondo-poverta/pagine/formazione.
Nel caso di risorse di annualità precedenti non ancora impegnate, il riferimento per l'ammissibilità della spesa è quello delle Linee Guida 2024-2026.
Il tema trova risposta nelle Linee Guida “Quota Servizi” e “Quota Povertà Estrema” del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (Fondo Povertà) ANNUALITÀ 2024, 2025 e 2026, con specifico riferimento alla Sezione 6.1 I servizi e gli interventi finanziabili con la Quota Servizi e alla Sezione 7.1 Spese ammissibili per la QSFP, Tabella 6: Principali regole di ammissibilità delle spese.
La disciplina specifica degli interventi di tirocini di inclusione è affidata alle regolamentazioni regionali, in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con il quale sono state approvate le "linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione". Le modalità di affidamento e gestione devono essere compatibili con le previsioni normative e rientrano nella discrezionalità amministrativa di competenza dell'ATS.
1) Nuclei familiari e individui beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI).
2) Nuclei familiari e gli individui che si trovino in simili condizioni economiche, in possesso di attestazione ISEE non superiore a 10.140,00 euro per i quali è preferibile sussista una “presa in carico sociale” come definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n°160 del 29 dicembre 2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, ovvero: “Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l’autonomia”.
3) Beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) per l’attuazione dei PUC.
I destinatari dei tirocini di inclusione sociale sono persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sociosanitari competenti in quanto presentano bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, per i quali sia stato valutato che il tirocinio di inclusione sociale possa costituire uno strumento appropriato per favorirne l’inclusione sociale, l’empowerment e l’autonomia personale. Si tratta di persone per le quali non risultano adeguati gli ordinari tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) definiti nell’ambito delle linee "Linee Guida In materia di Tirocini Formativi e di orientamento", ai Sensi dell'articolo 1, commi 720 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n. 234".
Si, per il Pronto Intervento Sociale la platea di destinatari oggetto di intervento è rappresentata da tutte le persone in condizione di emergenza sociale.
Le spese di trasporto sostenute dai destinatari finali sono ammissibili:
- nell'ambito dei tirocini di inclusione relativamente alle giornate di effettiva partecipazione;
- nell'ambito dell'attivazione e realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e attività di volontariato a titolarità degli Enti del Terzo settore (ETS).
Le piccole spese di manutenzione ordinaria relativamente alle abitazioni, sono ammissibili esclusivamente nell'ambito dell'Housing first rendicontabili a valere sulla Quota Povertà Estrema.
In relazione al coinvolgimento delle Parrocchie quali soggetti promotori di Progetti Utili alla Collettività, l’articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 prevede che l’amministrazione titolare dei PUC è il Comune, che può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo Settore o di altri enti pubblici, nelle modalità individuate nell’allegato 1. Le Parrocchie, quali enti ecclesiastici, non rientrano tra i soggetti del Terzo Settore. È fatta salva la possibilità per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di applicazione delle norme previste dal Codice del Terzo Settore a condizione che svolgano delle attività di interesse generale (art. 5 del Codice) e che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili. In tale ipotesi, il coinvolgimento sarebbe possibile.
È necessario fare riferimento all’ISEE ordinario.
Per l'elenco completo della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei Tirocini di Inclusione si rimanda al capitolo 9.2 "Rendicontazione a costi reali", Tabella 1 "Affidamenti e convenzioni con soggetti terzi o personale impiegato con altri CCNL", "Costi afferenti ai Tirocini di inclusione" delle Linee Guida 2024-2026.
È possibile ammettere, nell’ambito delle modalità di attuazione riconducibili agli affidamenti esterni di servizi (Dlgs 36/2023 - Codice dei contratti) i costi relativi agli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti, in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, ed il contributo ANAC - al netto dei costi dell’assicurazione - purchè coerenti con le previsioni di cui all’art. 7 del D.Lgs 147/17 e relative Linee Guida.
La modalità di rendicontazione da seguire è a costi reali, voce personale interno a costi reali previa verifica della documentazione relativa all’affidamento e dei giustificativi a supporto del sostenimento della spesa, a seconda della tipologia di spesa (cedolino mensile della retribuzione o documento equivalente nel caso di pagamento spese accessorie e relativo mandato di pagamento quietanzato).
Non sono ammissibili le spese di pubblicazione ed altre tipologie di costi.
Si, a valere sul Fondo Povertà sono ammissibili le spese destinate a realizzare una formazione di tipo specialistico a favore degli operatori, ai fini della realizzazione delle azioni ed all’attivazione dei servizi necessari in favore dei destinatari finali degli interventi.
Al riguardo, si precisa che per le spese che seguono le Linee Guida 2024-2026, tali costi devono essere rendicontati ad UCS in luogo della rendicontazione a costi reali prevista per le precedenti annualità.
Con riferimento alla Quota Povertà Estrema, gli Ambiti territoriali selezionati e i Comuni capoluogo di città metropolitane troveranno in piattaforma Multifondo l’ammontare complessivo delle risorse loro assegnate. Ai fini programmatori, ogni Ente gestore degli Ambiti territoriali e i Comuni capoluogo di città metropolitane, dovrà provvedere a ripartire, direttamente in piattaforma, la quota complessivamente assegnata inserendo la percentuale di impegno per ognuna delle priorità previste, tenendo conto della percentuale minima di risorse da destinare a livello regionale ad ognuno delle priorità, qualora non sia stata prevista una percentuale maggiore negli atti di programmazione regionali e locali. In particolare:
- Housing first (25%) (Obiettivo 1);
- Servizi di accompagnamento alla residenza virtuale e servizi di posta (Leps) (12,5%) (Obiettivo 2);
- Pronto intervento sociale (Leps) (12.5%) (Obiettivo 3)
-Altri servizi e interventi dedicati alla marginalità estrema tra cui la presa in carico e l’accompagnamento, i Centri servizi, la povertà alimentare e la deprivazione. Le risorse possono essere dedicate ad interventi identificati sulla base delle esigenze dei territori, funzionali alla definizione di un sistema strutturato di servizi rivolti alla marginalità estrema, al cui interno si intendono ricompresi il potenziamento dell'HF, Pronto intervento sociale (PIS) e dei servizi di posta e residenza virtuale (Obiettivo 4). Con riferimento alla Quota Servizi, per l’annualità 2024 non potrà essere destinata al PIS una percentuale inferiore al 4,03 % delle risorse assegnate a valere sulla Quota Servizi. Per l'annualità 2025 la percentuale minima di cui sopra risulta essere pari al 4,14 %. Con successive comunicazioni, a seguito della definizione del riparto QS dell'annualità 2026, saranno indicate le percentuali minime da impiegare sul PIS per la stessa annualità.
Il tema trova risposta nelle Linee Guida per l'impiego di Quota Servizi e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2024-2026, con specifico riferimento alla Sezione 7 "Spese ammissibili", Tabella 6: Principali regole di ammissibilità delle spese, "Affitto di locali, manutenzione ordinaria, utenze ed altre spese direttamente riconducibili allo svolgimento delle attività previste dal Fondo" e " Costi per acquisto di arredi destinati a specifica esclusiva destinazione".
In presenza di una coprogettazione con Enti del Terzo Settore per gli interventi di Pronto Intervento Sociale sono da considerare ammissibili le medesime spese previste per tali interventi, come disciplinato nelle Linee Guida per l'impiego di Quota Servizi e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2024-2026, con specifico riferimento alla Sezione 7.1 Spese ammissibili per la QSFP Tabella 6: Principali regole di ammissibilità delle spese.
La spesa utile a garantire l’interoperabilità della piattaforma Gepi con la cartella sociale informatizzata interna all’Ente risulta finanziabile a valere sull’obiettivo 4 “Adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni”.
Si, anche gli interventi finanziabili con la QSFP delle annualità 2022-2023 nell'ambito del Pronto Intervento Sociale, prevedono l'attivazione di sostegni a persone e nuclei familiari, beneficiari e non beneficiari di AdI in situazioni di emergenza sociale.
Il tema trova risposta nelle Linee Guida per l'impiego di Quota Servizi e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2024-2026, con specifico riferimento alla Sezione 7.1 "Spese ammissibili per la QSFP", Tabella 6: Principali regole di ammissibilità delle spese, "Dotazione strumentale informatica e Servizi ICT" per cui "Sono ammissibili le spese afferenti all’acquisto di dotazioni strumentali e informatiche se destinati al personale impiegato a valere sulle quote del fondo povertà per la realizzazione delle azioni previste dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà" e "Costi per acquisto di arredi destinati a specifica esclusiva destinazione" (tablet, dispositivi elettronici, ecc..).
Il tema trova risposta nelle Linee Guida per l'impiego di Quota Servizi e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2024-2026, con specifico riferimento alla Sezione 7.1 "Spese ammissibili per la QSFP", Tabella 6: Principali regole di ammissibilità delle spese, "Adeguamento dei Sistemi Informativi".
Se rivolti ai beneficiari degli interventi previsti dalla normativa vigente, la spesa risulta ammissibile in relazione alla copertura di interventi di natura sociale, pertanto, relativa a centri diurni socioeducativi.
Per quanto riguarda gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC, sono finanziabili sulla QSFP, nei limiti delle risorse assegnate, le voci elencate al punto VIII dell’Allegato 1 del decreto 156/2023, anche nell'ambito di una co-progettazione con un ETS.
Si rimanda alle Linee Guida per l'impiego di Quota Servizi e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2024-2026, consultabili al link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/fondo-poverta/pagine/default, con specifico riferimento alla sezione 6.1 I servizi e gli interventi finanziabili con la Quota Servizi, "Attivazione e realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e attività di volontariato, a titolarità degli Enti del Terzo settore (ETS), definite d’intesa con i Comuni (art. 6 comma 5-bis del DL 48/2023) (Obiettivo 5)".
Il tema trova risposta nelle Linee Guida per l'impiego di Quota Servizi e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2024-2026, con specifico riferimento alla Sezione 6.1 "I servizi e gli interventi finanziabili con la Quota Servizi", "Possono essere finanziate le spese per servizi di accoglienza e ospitalità provvisoria in risposta a bisogni urgenti, immediati ed indifferibili, anche attraverso unità mobili di strada che offrono servizi di prima assistenza (distribuzione indumenti, erogazione diretta di pasti, informazioni, accompagnamento a centri di accoglienza, ecc.); non sono ammessi contributi in denaro. Si ricorda che l’avviamento di servizi di accoglienza ed ospitalità provvisoria delle persone nell’ambito del Pronto intervento sociale è attivabile per rispondere ad emergenze ed urgenze sociali che insorgono repentinamente ed improvvisamente e rispetto alle quali è richiesta una risposta immediata e tempestiva. Pertanto, l’ammissibilità delle spese riferite a questa tipologia di interventi è subordinata alla temporaneità degli stessi".
La spesa non è ammissibile a valere sul Fondo Povertà.
Le spese indicate non risultano ammissibili a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà.
Possono beneficiare degli interventi a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà, oltre ai percettori dell'Assegno di Inclusione, anche coloro che si trovano in simili condizione economiche con ISEE inferiore a 10.140,00 euro al momento dell'attivazione del sostegno, anche se in passato già percettori di misure di sostegno al reddito.
Le spese relative ad interventi di sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale possono essere rendicontate, esclusivamente, se destinate ai beneficiari previsti dalla normativa vigente e richiamati dalle Linee Guida di riferimento.
Le spese indicate non sono ammissibili.
Sì, come indicato nelle linee guida, i destinatari delle risorse della Quota Servizi sono sia i nuclei familiari che gli individui beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) o che si trovino in simili condizioni economiche, in possesso di attestazione ISEE non superiore a 10.140,00 euro per i quali è preferibile sussista una presa in carico sociale.
Si, è possibile far ricorso ad esternalizzazione del servizio di Pronto Intervento Sociale tramite le procedure ammissibili previste nelle linee guida di riferimento.
Si, è possibile far ricorso ad esternalizzazione del servizio di Pronto Intervento Sociale tramite le procedure ammissibili previste nelle linee guida di riferimento.
La spesa non è ammissibile a valere sul Fondo Povertà.
Il tema trova risposta nelle Linee Guida per l'impiego di Quota Servizi e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2024-2026, con specifico riferimento alla Sezione 6.1 "I servizi e gli interventi finanziabili con la Quota Servizi" e alla Scheda Intervento F) Pronto Intervento Sociale (Scheda LEPS 3.7.1. del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023).
Il tema trova risposta nelle Linee Guida per l'impiego di Quota Servizi e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2024-2026, con specifico riferimento alla Sezione 7.1 Spese ammissibili per la QSFP, Tabella 6: Principali regole di ammissibilità delle spese - "Attivazione e realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e attività di volontariato, a titolarità degli Enti del Terzo settore (ETS), definite d’intesa con i Comuni (art. 6 comma 5-bis del DL 48/2023)"
L’avviamento di servizi di accoglienza ed ospitalità provvisoria delle persone in relazione al Pronto intervento sociale è attivabile per rispondere ad emergenze ed urgenze sociali che insorgono repentinamente ed improvvisamente. Tali bisogni non differibili e gravi, richiedono una risposta immediata e tempestiva e, pertanto,l’ammissibilità delle spese riferite a questa tipologia di interventi è subordinata alla temporaneità degli stessi, a differenza dei servizi di housing e case/centri accoglienza che prevedono un intervento più duraturo.
La spesa non è ammissibile a valere sul Fondo Povertà.
Le spese per la consulenza legale sono ammissibili a valere sulla QPE, nell'ambito della realizzzione dei Centri Servizi per il contrasto alla povertà. Le spese per la mediazione culturale sono ammissibili a valere sulla QSFP, nell'ambito del Rafforzamento degli interventi di inclusione sociale: (Obiettivo 2).
Le spese per il ripristino dei contatori a seguito di distacco per morosità non sono ammissibili a valere sul Fondo Povertà.
Nell'ambito dei tirocini di inclusione sonofinanziabili i compensi all’eventuale Soggetto Promotore per le attività di competenza secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, compresi i costi per le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati a terzi, le coperture assicurative INAIL, le visite mediche, i corsi e i dispositivi di sicurezza e le eventuali indennità di partecipazione. Per quanto riguarda le spese accessorie sostenute dai tirocinanti sono da ritenersi costi ammissibili i costi di trasporto relativamente alle giornate di effettiva partecipazione e sono altresì ammissibili i costi sostenuti per assicurazioni e infortuni sul lavoro.
Le spese per i buoni pasto di personale dipendente coinvolto nella realizzazione delle attività non sono ammissibili a valere sul Fondo Povertà perché tali costi sono compresi nel 15% del costo orario UCS.
Le spese per attività di Assistenza Tecnica non sono ammissibili a valere sul Fondo Povertà.
I servizi di supporto nella gestione delle spese familiari sono ammissibili a valere sulla QSFP, nell'ambito del rafforzamento degli Interventi di inclusione (Obiettivo 2), con riferimento al sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare.
Non risultano finanziabili le rette per l’accoglienza dei minori in comunità ad eccezione dei minori che si trovino nelle condizioni stabilite dall’art. 403 del Codice civile; nel caso specifico possono essere finanziati interventi dalla data del provvedimento della “pubblica autorità” e del relativo inserimento in struttura protetta e fino alla convalida da parte del Tribunale dei minorenni su richiesta del Pubblico Ministero.
L'acquisto di un'autovettura per i Progetti Utili alla Collettività (PUC) non è ammissibile. È invece consentito il noleggio di un'autovettura a valere sulla QSFP, qualora risulti indispensabile per lo svolgimento delle attività.
Le spese afferenti i servizi richiesti non sono ammissibili a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà.
Le spese sono ammissibili con riferimento alle attività di rafforzamento del segretariato sociale, esclusivamente se riferibili all’intervento in via diretta ed esclusiva.
Con la Quota Servizi del Fondo Povertà è possibile finanziare esclusivamente gli interventi attivati nei confronti dei percettori di sostegno al reddito (prima REI e RDC e poi ADI) e, a partire dal 01 gennaio 2024 in favore di nuclei e individui in simil condizioni o percettori del SFL per le sole attività relative ai PUC. Le uniche deroghe possibili riguardano gli interventi attivati nell'ambito del Segretariato Sociale e del Pronto Intervento Sociale (quest'ultimo a partire dall'annualità 2021) che per loro natura prevedono una platea più ampia. Non sono finanziabili interventi che riguardano destinatari ed azioni diverse da quelle indicate
I beneficiari di SFL a valere sulla Quota Servizi possono beneficiari dell'attivazione di progetti utili alla collettività. In questo caso la partecipazione al PUC determina l’accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 7 del DL 48/2023. L’impegno deve essere svolto, per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16, presso il Comune di residenza, ovvero, previo accordo sottoscritto tra le parti, presso i Comuni facenti capo al medesimo Ambito Territoriale. Qualora detti beneficiari rientrino anche nella tipologia dei "nuclei familiari e gli individui che si trovino in simili condizioni economiche, in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9.360 euro per i quali sussista una “presa in carico sociale” come definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 160 del 29 dicembre 2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, ovvero: “Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l’autonomia", è possibile attivare in loro favore gli interventi previsti dall'Art. 7 del D.lgs 147/2017 che si ritengano necessari. Si precisa che la legge di bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024 - Suppl. Ordinario n. 43) introduce alcune modifiche all’Assegno di inclusione che entrano in vigore il 1° gennaio 2025. La soglia ISEE per l’accesso alla misura viene aumentata da 9.360 a 10.140 euro. Tale aumento è esteso anche ai beneficiari in simili condizioni di disagio economico sopra citati.
Il tema trova risposta nelle Linee Guida per l'impiego di Quota Servizi e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2024-2026 consultabili al link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/fondo-poverta/pagine/default , con specifico riferimento alla Sezione 7 "Spese ammissibili", Tabella 6: Principali regole di ammissibilità delle spese, "Tirocini di Inclusione".
Le spese indicate non sono ammissibili. A valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà sono ammissibili, esclusivamente, i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.
È ammissibile la spesa dei costi sostenuti per i compensi della commissione esaminatrice incaricata della procedura di selezione pubblica per l’assunzione di figure professionali a valere sulla quota servizi o sulla quota povertà estrema, a condizione che sia prodotta e caricata sulla Piattaforma Multifondo idonea documentazione giustificativa
La spesa indicata non è rendicontabile. È rendicontabile, invece, il costo del telefono fornito agli operatori impiegati nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, ma non della sim in quanto si tratta di costi che rientrano nel tasso forfettario, fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, per la copertura dei costi indiretti anche in caso di rendicontazione a costi reali.
Si comunica che la spesa indicata non è ammissibile a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà.
La spesa indicata non è ammissibile. Si precisa che in favore di donne vittime di violenza sono rivolti interventi specifici e finanziati da altre risorse di competenza del Dipartimento per le pari opportunità.
Per l 'assistenza educativa domiciliare non sono previsti limiti percentuali rispetto alla somma impegnata ma vanno in ogni caso garantite le percentuali previste per il Pronto Intervento Sociale, oltre al raggiungimento dei LEPS di riferimento.
Risultano finanziabili a valere sulla Quota Servizi il centro servizi minori e famiglia, se le attività svolte rientrano tra gli interventi definiti dall’art 7 del D.Lgs. 147/2017 e sono destinati alla platea di beneficiari ammissibili a valere sul Fondo Povertà.
È ammissibile nell'ambito degli interventi volti a contrastare la deprivazione materiale attivati a valere esclusivamente sulla Quota Povertà Estrema il rimborso di visite mediche e l'acquisto di farmaci da banco come supporto in risposta a bisogni primari. Si specifica che sono ammissibili alla spesa i cosiddetti farmaci di automedicazione (classificati con gli acronimi SOP e OTC) da poter somministrare ai destinatari finali senza prescrizione medica.
È possibile attivare la co-progettazione limitatamente agli Enti del terzo Settore che siano iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per le attività e servizi previsti dall’art. 7 del D.Lgs 147/17 previste dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore. Tuttavia, affinché si parli di co-progettazione è necessario che vi sia una compartecipazione di risorse economiche e una co-responsabilità nella realizzazione del progetto da parte degli ETS per tutta la durata della convenzione definiti a monte. Prevedere una quota di pagamento da parte dei cittadini, in aggiunta, non è pertinente con le finalità del Fondo Povertà. Per ciò che concerne le fasi del procedimento di co-progettazione si rinvia alle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore) e al BOX 3 – Modalità di collaborazione pubblico-privato: la co-progettazione.
Non è possibile finanziare corsi di formazione destinati ai beneficiari degli interventi, al netto di quelli relativi alla formazione generale e specifica finanziabile nell'ambito dei PUC e dei corsi di formazione base sulla sicurezza nell'ambito dei Tirocini di Inclusione.
Occorre, preliminarmente, fare una distinzione tra Comune di residenza nel quale il beneficiario AdI ha presentato la domanda ed il comune dove il soggetto ha dichiarato di attestare la condizione di svantaggio. Ciò in quanto, in taluni casi, il soggetto potrebbe essere inserito in un programma di cura su un comune diverso da quello di residenza. Quindi se l’operatore si trova in piattaforma una pratica di accertamento della condizione di svantaggio presso il proprio Comune (dichiarato dal soggetto in domanda) che non è quello di residenza del soggetto sarà tenuto a verificare se esiste la condizione di svantaggio e se l'interessato sia inserito in un programma di cura nel proprio ente. Non deve trasferire la domanda perché dopo l’esito dell’accertamento la domanda, qualora accolta, sarà presa in carico dal Comune di residenza.
Sì, la deroga ai vincoli occupazionali si applica anche alle forme associative quali le Unioni di Comuni.
Le spese indicate sono ammissibili, se qualificabili come intervento urgente e straordinario connessi ad un percorso di presa in carico sociale nell’ambito degli interventi di pronto intervento sociale finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà.
Ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 154 del 13 dicembre 2023, sono state definite in condizione di svantaggio, ai fini del comma 1, lettera d), le categorie di seguito indicate: a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici; b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017; c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del DPCM 12 gennaio 2017; d. persone vittime di tratta, di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime”, in carico ai servizi sociali o sociosanitari; e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio; f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023; g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n.328 del 2000, in carico ai servizi sociali; h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all’articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; i. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell’articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari. In fase di presentazione della domanda di accesso all’ADI, il richiedente dovrà auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando: •l'amministrazione che l'ha rilasciata; • il numero identificativo, ove disponibile; • la data di rilascio; • l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l'indicazione della decorrenza, specificando l'amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio. Si rappresenta che la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l’autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell’ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria. La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari sono certificati dalle pubbliche amministrazioni e devono sussistere prima della presentazione della domanda dell’ADI. Per maggiori informazioni si invita a consultare le FAQ disponibili alla pagina AdI Operatori.
È doveroso precisare e ribadire che le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà hanno carattere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alle ordinarie risorse (comunitarie, nazionali, regionali e comunali) già nella disponibilità degli enti territoriali. Rispetto alle modalità di reclutamento del personale, si comunica che rientra nell'esclusiva competenza del beneficiario la scelta delle modalità consentite, tenuto conto del quadro normativo vigente in materia.
No, non risulta ammissibile la spesa indicata.
Le modalità di affidamento rientrano nelle scelte discrezionali dell’ente nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. In caso di affidamento esterno del servizio di pronto intervento sociale, i costi di reperibilità del personale possono essere ritenuti ammissibili se previsti nel capitolato di gara o nell’avviso pubblico per la selezione degli enti affidatari del servizio. Negli altri casi, i costi di reperibilità non sono ammissibili in quanto è possibile rendicontare solo le ore di lavoro del personale effettivamente lavorate e il costo della reperibilità sarà da considerare incluso nel calcolo delle UCS.
Possono partecipare ai PUC anche i beneficiari del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL). In questo caso la partecipazione al PUC determina l’accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 7 del DL 48/2023. L’impegno deve essere svolto, per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16, presso il Comune di residenza, ovvero, previo accordo sottoscritto tra le parti, presso i Comuni facenti capo al medesimo Ambito Territoriale.
La spesa indicata non è ammissibile a valere sul PIS né su altri obiettivi/interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà
A partire dalle spese che riguardano le annualità dal 2022 i PUC possono essere attivati in favore di beneficiari che rientrino nella tipologia dei "nuclei familiari percettori di AdI e gli individui che si trovino in simili condizioni economiche, per i quali sussista una “presa in carico sociale” come definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 160 del 29 dicembre 2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, ovvero: “Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l’autonomia" nonchè i percettori del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) dal 1 °settembre 2023.
La spesa indicata non risulta ammissibile.
Le spese indicate risultano ammissibili a valere sulla QSFP e sulla QPE nell'ambito del PIS.
Sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida 2024-2026, con particolare riferimento alle voci di costo ricomprese nella Tabella 6 della sezione 7.1 "Spese ammissibili per la QSFP", sono ammissibili, a valere sul Fondo Povertà, i costi per l’acquisto di PC ed arredi utilizzati per allestire gli spazi in cui lavoreranno gli operatori impiegati nello svolgimento delle attività. Si precisa che nel caso di beni iscritti tra i cespiti ammortizzabili sarà possibile rendicontare le quote di ammortamento per il periodo di competenza; nel caso in cui il bene abbia un costo inferiore ai 516,46 €, questo è imputabile totalmente alla rendicontazione del Fondo dell’anno di riferimento
L’art. 45 del Codice Contratti Pubblici prevede a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti la destinazione di risorse finanziarie - in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento –per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività elencate nell’allegato I.10 e nei commi 5-7, tra cui è inclusa la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. L’incentivo riguarda il personale dipendente interno all’Amministrazione e costituisce una sorta di trattamento accessorio aggiuntivo alla retribuzione di posizione e di risultato (cfr. CCNL Comparto Funzioni Locali). Considerato che nel CCNL Comparto Funzioni Locali, all'art. 20, sono previsti incentivi per funzioni tecniche per i titolari di incarichi di elevata qualificazione, classificati come trattamenti accessori in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, e che nella metodologia delle UCS adottate sia a valere sul PON Inclusione che sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 tali incentivi non sono inclusi nel calcolo della determinazione del costo orario e nella maggiorazione del 15% dedicata alle spese di gestione inclusa nel calcolo UCS, si ritiene il costo ammissibile. Vista la sua natura accessoria, dunque, risultano finanziabili a valere sulla QSFP, con riferimento alle specifiche procedure attivate coerenti con le previsioni di cui all’art. 7 del D.Lgs 147/17 e relative Linee Guida e rendicontabili come spese di personale interno a costi reali, previa verifica della documentazione relativa all’affidamento e dei giustificativi a supporto del sostenimento della spesa, a seconda della tipologia di spesa (cedolino mensile della retribuzione o documento equivalente nel caso di pagamento spese accessorie e relativo mandato di pagamento quietanzato). Non risultano invece finanziabili i costi dell’assicurazione obbligatoria del personale di cui agli all’art. 45, commi 5 e 7 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, va sottolineato infatti che, dalla lettura del richiamato testo normativo, il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche non può essere utilizzato nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata. Considerato che il QSFP è un fondo nazionale a destinazione vincolata ne consegue l’esclusione di questo tipo di spesa a valere sulla QSFP.
La disciplina specifica degli interventi di tirocini di inclusione è affidata alle regolamentazioni regionali, in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con il quale sono state approvate le "linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione". Le modalità di affidamento e gestione devono essere compatibili con le previsioni normative e rientrano nella discrezionalità amministrativa di competenza dell'ATS.
Il concetto di presa in carico è definito con decreto 160/2023. In particolare, per presa in carico sociale si intende la “Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l’autonomia” così come definita nelle “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” approvate con accordo in Conferenza Stato-Regioni il 22 gennaio 2015. La presa in carico può essere anche contestuale.
È possibile finanziare a valere sulla QSFP e sulla QPE, nell'ambito del Pronto Intervento Sociale, interventi a bassa soglia come previsto dalle Linee Guida cui si rimanda. Si ricorda che i beneficiari degli interventi di PIS sono beneficiari e non beneficiari ADI, in situazioni di emergenza sociale, a valere sulle annualità del Fondo. Le modalità di affidamento rientrano nelle scelte discrezionali dell’ente nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
Sono ammissibili le spese relative alla stipula di una polizza di Responsabilità Civile a tutela degli operatori e degli utenti nell'ambito della co-progettazione a valere sul Fondo Povertà, per l'attuazione del Servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) e del Rafforzamento del Segretariato sociale.
La formazione indicata non rientra tra le spese ammissibili a valere sulla Quota Servizi del fondo povertà, ma nelle competenze specifiche dell’Ente in materia di formazione generale e di aggiornamento professionale del personale.
La spesa non risulta ammissibile a valere sulla Quota Servizi del fondo povertà.
L’intervento indicato non è ammissibile a valere sulla Quota Servizi del fondo povertà in quanto non rientra tra gli interventi di cui all’art. 7 del D.Lgs. 147/2017.
L’intervento indicato non è ammissibile a valere sulla Quota Servizi del fondo povertà.
In riferimento alle spese per l’adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, si precisa che le risorse del Fondo Povertà possono essere inoltre impiegate, fino ad un massimo del 2% del totale delle risorse assegnate, per un eventuale adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o associati, ai fini della interoperabilità con la piattaforma per il coordinamento dei Comuni GePI, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 settembre 2019 e al Decreto Interministeriale dell’8 agosto 2023 istitutivo del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. Sono finanziabili i costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni funzionali all’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 6, comma 8 del D.L. 48/2023. Poiché per la medesima finalità, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 4/2019, è anche istituito il sistema informativo nel cui ambito opera la Piattaforma GePI, gli adeguamenti finanziabili possono essere funzionali a favorire il colloquio dei sistemi locali con la Piattaforma, ma non a replicare le funzioni principali presenti sulla Piattaforma stessa. In particolare, potranno essere finanziati gli adeguamenti necessari a favorire l’attivazione dei Sostegni, anche in relazione al colloquio con i sistemi informativi utilizzati nell’ambito delle attività di segretariato sociale.
Il servizio di integrazione scolastica non rientra tra i servizi finanziabili e rendicontabili a valere sulla QSFP.
Si comunica che è ammissibile la spesa per le ore di lavoro ordinarie e straordinarie del personale impiegato per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà. Compatibilmente con le mansioni svolte e secondo le modalità previste dai contratti collettivi vigenti, nonché delle disposizioni dell’Ente datore di lavoro, nulla osta alla rendicontazione delle ore di lavoro svolte da remoto, qualora l’attività cui il personale è dedicato lo consenta e questo non pregiudichi la presa in carico dei beneficiari degli interventi nel caso di figure professionali con il ruolo di assistente sociale, educatore, etc.
La spesa indicata non è ammissibile a valere sulla Quota Servizi del fondo povertà.
Se il nucleo familiare è beneficiario dell'Assegno di Inclusione potranno essere attivati tutti gli interventi e servizi previsti dall'articolo 7 del DLgs 147/2017 rilevando in tal caso il valore ISEE per l'accesso al beneficio. Nel caso in cui il nucleo familiare con componente disabile non sia beneficiario AdI, il nucleo destinatario di interventi e servizi con risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà dovrà avere un'attestazione ISEE non superiore a euro 10.140 e dovrà sussistere una presa in carico sociale come definita con decreto 160/2023.
Ai fini dell’accesso ai tirocini di inclusione sociale di cui all’art. 7 del D.Lgs. 147/2017, si fa riferimento all’ISEE ordinario.
Nell'alveo degli interventi riconducibili al sostegno socio educativo domiciliare o territoriale, sono da ritenersi ammissibili esclusivamente le attività che rientrino nella definizione stabilita dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali secondo cui si tratta di "interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale". Per quanto premesso, se all’interno dei dispositivi e prestazioni attivabili in servizi socioeducativi territoriali extra scolastici, risultano presenti attività sportive le stesse si ritengono finanziabili in quanto espressione di una opportunità socio – educativa offerta, nell'ambito di una presa in carico globale a favore del nucleo familiare e dei minori che ne fanno parte.
La spesa indicata non è ammissibile a valere sul Fondo Povertà
Il legislatore ha espressamente indicato all’articolo 12 del DL 48/2023, convertito nella legge 85/2023, che nelle misure del Supporto Formazione Lavoro rientrano espressamente il servizio civile universale e i PUC, non anche i tirocini di inclusione sociale.
È ammissibile l’attuazione di più interventi previsti dal progetto personalizzato del beneficiario. In caso di attivazione di un tirocinio di inclusione contestualmente ad un PUC, la copertura INAIL resta in capo al Comune per le attività di tirocinio. Si ricorda che per i PUC il costo del premio assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali è sostenuto direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul PN Inclusione.
Si conferma l’ammissibilità delle spese indicate qualora siano strettamente collegate all’attuazione dei PUC e si ricorda che se i beni superano il costo di 516,46 € è ammissibile a valere su ogni annualità esclusivamente una quota d’ammortamento.
Se il pagamento è stato effettuato con carta di credito/prepagata si può dare dimostrazione dell’avvenuto pagamento tramite il caricamento in fase di rendicontazione dell’estratto conto, purché intestato al gestore del servizio. Si ricorda che in nessun caso è prevista l’erogazione, anche su carta di credito o prepagata, di risorse economiche ai beneficiari degli interventi.
Sono ammissibili a valere sulla Quota Servizi del fondo povertà i servizi socioeducativi extra scolastici riconducibili al sostegno socioeducativo territoriale di cui all’art. 7 del D.Lgs. 147/2017, pertanto se il pasto è ricompreso in questa tipologia di servizi si ritiene ammissibile, mentre non è finanziabile la mensa scolastica.
Si conferma l’ammissibilità della spesa indicata a valere sulla Quota Servizi del fondo povertà nell’ambito del pronto intervento sociale.
Non si ritiene ammissibile la copertura con la QSFP delle spese di compartecipazione al costo del servizio in quanto non compatibile con le finalità del fondo povertà ed essendo lo stesso fissato da regolamenti propri dell’ente comunale. È invece possibile finanziare a valere sulla QSFP un servizio gratuito di assistenza domiciliare socioassistenziale rivolta ai beneficiari indicati dalla normativa vigente e richiamati dalle Linee Guida della QSFP 2024-2026.
Gli interventi finanziabili sono indicati dall’art. 7 del D.Lgs 147/2017 e declinati dalle Linee Guida della Quota Servizi del fondo povertà. Tra questi non rientrano gli interventi di cui alla voce F4 del Nomenclatore degli interventi e servizi sociali “Supporto all'inserimento lavorativo, interventi mirati a incentivare l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di emarginazione comprese persone con disagio mentale o senza dimora”.
Come indicato dalle Linee Guida l’amministrazione titolare dei PUC è il Comune o altra amministrazione pubblica a tale fine convenzionata con il Comune che può avvalersi della collaborazione di Enti del Terzo settore o di altri enti pubblici.
Si conferma la possibilità di aggiornare la platea dei beneficiari con atto dirigenziale motivato e si ricorda che gli interventi finanziabili secondo l’art 7 del d.lgs. 147/17 sono: - tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; - sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; - assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; - sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; - servizio di mediazione culturale; - servizio di pronto intervento sociale. Si ricorda che possono essere beneficiari degli interventi della QSFP: 1) Nuclei familiari e individui beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI). 2) Nuclei familiari e gli individui che si trovino in simili condizioni economiche, in possesso di attestazione ISEE non superiore a 10.140,00 euro per i quali è preferibile sussista una “presa in carico sociale” come definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n°160 del 29 dicembre 2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, ovvero: “Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l’autonomia”. 3) Beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) per l’attuazione dei PUC.
Le borse lavoro non sono ammissibili e rendicontabili a valere sulla Quota Servizi del fondo povertà. Si ricorda che gli interventi ammissibili sono, esclusivamente, quelli indicati dall’art. 7 del D.Lgs. 147/2017 e declinati dalle Linee Guida a cui si rimanda.
Le spese indicate non risultano ammissibili.
Le spese indicate risultano ammissibili a valere sulla Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà e, più precisamente, come contributi una tantum.
La spesa indicata non è ammissibile a valere sul Fondo Povertà in quanto l'Housing Sociale non è rivolto a persone in condizioni di povertà estrema, quale target di riferimento per gli interventi a valere sulla Quota Povertà Estrema.
I servizi di Housing first/led e di Housing temporaneo sono finanziabili esclusivamente sulla Quota Povertà Estrema.
La spesa indicata non è ammissibile a valere sulla QSFP.
Non è consentita la copertura della spesa dell’assistenza domiciliare integrata a valere sulla QSFP. Si ricorda che come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 147/2017 con la QSFP è finanziabile l’Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale, definita e prevista dal Catalogo dei servizi e delle prestazioni di cui al Regolamento regionale e che tali interventi sono gratuiti per il destinatario. Si coglie l’occasione per precisare che le risorse della Quota Servizi sono aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle regionali e locali e sono necessarie ad attivare interventi in favore di persone in condizioni di povertà e fragilità, individuati dalla normativa vigente, attraverso progetti di presa in carico complessivi e non meramente assistenziali da parte del servizio sociale professionale.
Le spese indicate non sono ammissibili a valere sulla Quota Servizi del fondo povertà.
La spesa indicata non è ammissibile a valere sulla Quota Servizi del fondo povertà.
È ammissibile adottare la procedura descritta. Ai fini della rendicontazione delle risorse, sarà opportuno tracciare l’erogazione ed allegare a sistema gli atti utili relativi al procedimento oltre a quelli previsti dalle Linee Guida in merito all’attuazione dei tirocini di inclusione di cui all’art. 7 del D.Lgs.147/2017.
La spesa non risulta ammissibile a valere sul Fondo Povertà.
Si specifica che non sono ammessi contributi in denaro.
Non esiste un termine massimo per la realizzazione degli interventi di Pronto Intervento Sociale. Si ricorda che l’avviamento di servizi di accoglienza ed ospitalità provvisoria delle persone nell’ambito del Pronto intervento sociale è attivabile per rispondere ad emergenze ed urgenze sociali che insorgono repentinamente ed improvvisamente e rispetto alle quali è richiesta una risposta immediata e tempestiva.
Pertanto, l’ammissibilità delle spese riferite a questa tipologia di interventi è subordinata alla temporaneità degli stessi, a differenza dei servizi di housing e case/centri accoglienza che prevedono un intervento più duraturo.
Tali spese non sono ammissibili. Come indicato nelle Linee Guida, con riferimento alla Sezione "Spese non ammissibili", non risultano ammissibili "contributi diretti ai destinatari finali a qualsiasi titolo, su Quota Servizi (ad esempio per il pagamento di quote condominiali, utenze, affitto, piccole spese personali)".
I documenti giustificativi utili alla rendicontazione dei PUC sono indicati dalle Linee Guida dell'annualità di riferimento nella voce relativa alla modalità di attuazione prescelta; nel caso di specie: "Rapporti collaborativi di coprogettazioni di servizispecifici (ex D. Lgs 117/ 2017 - Codice del terzo settore)".
I documenti giustificativi utili alla rendicontazione dei Tirocini di Inclusione sono indicati dalle Linee Guida dell'annualità di riferimento nella voce "Costi afferenti ai Tirocini di inclusione" e, nel caso di esternalizzazione nella voce relativa alla modalità di attuazione prescelta.
Essendo la procedura riconducibile alla rendicontazione a costi reali, come disposto dalle Linee Guida, si comunica che il CCNL da tenere a riferimento è quello vigente.
Ai fini della rendicontazione il periodo di riferimento delle DDS è il trimestre.
La documentazione di riferimento è quella che riguarda le Convenzioni con enti/strutture attive sul territorio. Qualora nell’ambito della Convenzione siano realizzate altre spese con differenti modalità di attuazione, dovrà essere caricata a sistema la medesima documentazione indicata per le singole voci di spesa riportate in questa tabella.
Si conferma la possibilità rendicontare contestualmente le risorse del Fondo Povertà afferenti ad annualità diverse.
Il totale programmato dovrà corrispondere al totale rendicontato. Qualora dovessero esserci disallineamenti è possibile adeguare la programmazione, concordandola con l’Ente Regionale responsabile della sua approvazione; a seguito delle predette interlocuzioni è possibile richiedere all'helpdesk di riportare la programmazione in stato bozza per i trienni 2018-2020 e 2021-2023 per inserire le modifiche necessarie e salvare nuovamente la programmazione a sistema. Al fine di effettuare le modifiche, si prega di contattare l'helpdesk dedicato scrivendo a fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it. Per il triennio 2024-2026 gli ATS potranno agire direttamente a sistema per chiedere di rimodulare la programmazione delle risorse della specifica annualità.
Nel caso di affidamento del servizio la compilazione del Timesheet è richiesta solo ove prevista negli accordi tra le parti.
La compilazione dell'Allegato 2 - Riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate sul progetto è necessaria solo per il personale impiegato alle dirette dipendenze dell'ATS
Sono considerati ammissibili i costi di gestione sostenuti dagli Enti affidatari per la realizzazione delle attività inerenti alla quota in oggetto, se previsti dagli atti di gara. Qualora espressi in termini forfettari, ai fini della rendicontazione, per poter giustificare detti costi, sarà necessario allegare una dichiarazione del rappresentante legale dell’Ente affidatario che certifichi la quantificazione dei costi indiretti e la loro proporzionalità alle attività realizzate a valere sulla Quota Servizi del fondo povertà. Nel caso della coprogettazione, dovendosi osservare il principio dell’effettività delle spese, è esclusa la possibilità di rendicontare i costi indiretti in forma meramente forfettaria, in quanto è necessario che anche i costi di gestione, seppure espressi in forma percentuale, derivino dalla dimostrazione dell’impatto concreto dei costi di gestione/indiretti sullo svolgimento delle attività concordate. Qualora invece fosse previsto il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti è necessario fornire anche il giustificativo a supporto.
È possibile rendicontare servizi ammissibili a valere sul Fondo Povertà originariamente finanziati da altre risorse. Ai fini della rendicontazione sarà necessario allegare in ogni dichiarazione di spesa interessata una dichiarazione del rappresentante legale dell’Ente che leghi il codice Cup richiesto a valere sul Fondo Povertà e la determina di impegno a valere sul Fondo.
Le nuove UCS per il contratto del comparto Enti locali sono considerabili per le attività svolte a partire dalla data di pubblicazione del Decreto con il quale le stesse vengono adottate da parte del MLPS
I documenti da inserire, volti a dimostrare l'effettivo svolgimento delle attività, sono riportati nelle linee guide dell'annualità di riferimento.
Il modello di Timesheet del personale da utilizzare si trova nell'Allegato 1, scaricabile al link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/fondo-poverta/pagine/default
Il personale amministrativo impiegato solo in parte sul Fondo Povertà va rendicontato per la quota parte delle ore svolte a valere sul Fondo Povertà inserite nel timesheet, con evidenza anche della quantificazione delle ore svolte a valere su altri Fondi, non rendicontata a valere sul Fondo Povertà. Si rappresenta che le Linee Guida 2024-2026 hanno introdotto il limite del 15% relativo all'impiego del personale amministrativo; questo limite si applica anche con riferimento alle risorse residue delle annualità precedenti, qualora l’avvio della gara d'appalto e il relativo impegno di spesa siano successivi al 19/09/2025 (data di pubblicazione delle nuove Linee Guida). Si precisa, altresì, che per il calcolo del 15% devono essere considerate tutte le figure amministrative rendicontate, a prescindere dall'attività svolta. Con riferimento, infine, alla rendicontazione del personale amministrativo, sulla base di quanto indicato nelle Linee Guida 2024-2026, si conferma che è ammissibile la rendicontazione esclusivamente di personale assunto direttamente dall'Ente, esperti esterni con incarico individuale e titolari di Partita IVA. Ne consegue che non è ammissibile la rendicontazione di tali figure impiegate a seguito dell’affidamento del servizio mediante gara d’appalto, indipendentemente dalla voce di spesa in cui si intenda inserirle.
I rapporti che intercorrono con le strutture o con chi si occupa del collocamento in emergenza si possono configurare come acquisizione di servizi, dal momento in cui si attivano delle procedure per la loro selezione. Per quanto riguarda la rendicontazione, si dovrà fornire: • la documentazione attestante la procedura di acquisto; • la fattura/ricevuta nonché la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività; • il mandato di pagamento quietanzato e l’F24, ove previsto; • relazione del servizio circa l’intervento in emergenza e urgenza. Si ricorda che a valere sul pronto intervento sociale, come previsto dalle Linee Guida della QSFP, possono essere finanziate le spese per servizi di accoglienza e ospitalità provvisoria in risposta immediata a bisogni urgenti, immediati ed indifferibili, anche attraverso unità mobili di strada che offrono servizi di prima assistenza (distribuzione indumenti, erogazione diretta di pasti, informazioni, accompagnamento a centri di accoglienza, ecc.); non sono ammessi contributi in denaro. Si ricorda che l’avviamento di servizi di accoglienza ed ospitalità provvisoria delle persone nell’ambito del Pronto intervento sociale è attivabile per rispondere ad emergenze ed urgenze sociali che insorgono repentinamente ed improvvisamente e rispetto alle quali è richiesta una risposta immediata e tempestiva. Pertanto, l’ammissibilità delle spese riferite a questa tipologia di interventi è subordinata alla temporaneità degli stessi. Nel caso di minori che si trovino nelle condizioni stabilite dall’art. 403 del Codice civile, possono essere finanziati interventi fino alla convalida da parte del Tribunale dei minorenni del provvedimento predisposto dal Pubblico Ministero.
È possibile rendicontare in quota parte le spese dei documenti giustificativi che superino il valore dell’importo stanziato per l’annualità. Qualora fosse necessario, invece, effettuare una riprogrammazione delle risorse, occorre concordarla con l’Ente Regionale responsabile della sua approvazione; a seguito delle predette interlocuzioni è possibile richiedere all'helpdesk di riportare la programmazione in stato bozza per i trienni 2018-2020 e 2021-2023 per inserire le modifiche necessarie e salvare nuovamente la programmazione a sistema. Al fine di effettuare le modifiche, si prega di contattare l'helpdesk dedicato scrivendo a fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it. Per il triennio 2024-2026 le Regioni potranno agire direttamente a sistema per chiedere al singolo Ambito territoriale sociale di rimodulare la programmazione delle risorse della specifica annualità
Si conferma la possibilità di creare due spese ad hoc all’interno di un’unica DDS trimestrale per la rendicontazione delle risorse umane impiegate nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali. Si ricorda che a valere sulla QSFP sono rendicontabili, esclusivamente le ore lavorate dalle risorse umane impiegate.
In caso di più risorse umane impegnate in un intervento è necessario che vengano inserite nella medesima Dichiarazioni di Spesa.
Si conferma la possibilità di allegare alla rendicontazione un prospetto riepilogativo mensile per giustificare le spese destinate alla fornitura dei pasti per la platea dei beneficiari, nell’ambito del pronto intervento sociale.
Le relazioni delle attività svolte dal personale dipendente devono riferirsi al trimestre oggetto della dichiarazione di spesa.
Si specifica che non sono ammessi contributi in denaro.
Le ore lavorate dal personale rendicontabili a costi standard a valere sulle quote del fondo povertà vanno inserite in Piattaforma nel formato equivalente a quello risultante dalla compilazione del timesheet, esprimendo le ore su base 100 ed includendo le cifre decimali. Si ricorda che, come indicato nelle Linee Guida, "...in tutti i casi in cui la valorizzazione delle ore lavorate preveda frazioni di ora, si dovrà procedere all’arrotondamento per difetto all’ora o alla mezz’ora rispetto alla somma delle ore totali rendicontate"
Si comunica che la documentazione amministrativo- contabile giustificativa delle spese soggette a rendicontazione sulla Piattaforma Multifondo, con riferimento alla quale sia richiesta l’apposizione del timbro e della firma del legale rappresentante dell’ente a cui la stessa è riferita, può essere validamente sottoscritta anche da un soggetto all’uopo delegato, a condizione che una copia dell’atto di conferimento dei relativi poteri – da redigere in forma libera – sia caricata sulla predetta piattaforma.
Nella documentazione inserita dovrà emergere il rispetto del target di riferimento, ove previsto, eventualmente anche in forma di autodichiarazione ma in nessun caso senza la necessità di fornire dettagli rispetto ai nominativi dei destinatari coinvolti.
Si conferma la possibilità di ampliare il periodo di riferimento della DDS da tre a sei mesi laddove risulti più agevole l’inserimento della rendicontazione considerando questo periodo temporale.
Ai fini della rendicontazione relativa all'acquisto di materiale necessario per lo svolgimento delle attività di progetto dei PUC è necessario fornire evidenza del giustificativo di spesa (fattura) e di pagamento del bene, oltra all'effettiva consegna dello stesso.
Non esiste un format di riferimento per la dichiarazione del Rappresentante legale dell'Ente da allegare alla rendicontazione per le spese afferenti alle annualità 2022-23 e per le DdS finali delle annualità precedenti. Rispetto ai contenuti, devono essere chiari e volti a dimostrare l'effettiva fruizione del servizio da parte del target di destinatari previsti a valere sul Fondo Povertà.
È possibile rendicontare in quota parte le ore di lavoro svolte dal personale impiegato per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà che sia dedicato anche ad altre attività. Per i documenti utili alla rendicontazione si rimanda alle Linee Guida delle annualità di riferimento.
Le spese relative al sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale sono rendicontate a costi reali se affidate all'esterno o a unità di costo standard nel caso in cui le ore siano prestate da personale interno.
Per la rendicontazione ad UCS del personale dipendente è necessario utilizzare i costi standard aggiornati alla data dello svolgimento delle attività che si intende rendicontare.
Per i servizi/prestazioni a valere sulle risorse per le quali devono essere applicate le Linee Guida 2024-2026 vanno utilizzati esclusivamente i loghi del MLPS, del Fondo Povertà e del Beneficiario. Per le spese afferenti le annualità precedenti vanno utilizzati i loghi del MLPS e del Beneficiario.
La Relazione periodica delle attività va allegata a partire dalle spese che riguardano le Linee guida 2022-23 in poi. Per le annualità precedenti non è previsto l'inserimento del documento.
Nel caso di affidamenti di servizi finanziati originariamente con risorse diverse del Fondo Povertà, è possibile rendicontare le spese se inerenti al Fondo, caricando a Sistema un atto dirigenziale che riconduca il CUP originario presente nella documentazione di spesa al CUP richiesto a valere sul Fondo Povertà oltre alla determina di impegno a valere sul Fondo Povertà.
Non è necessario fornire in sede di rendicontazione documentazione che attesti la presa in carico del destinatario finale che va comunque tenuta agli atti.
È previsto il riconoscimento delle attività svolte dal personale dell'Ente Capofila nelle attività che riguardano la propria titolarità.
Nella sezione dell'importo è necessario inserire l'importo totale del mandato di pagamento, nella sezione importo quota si intende il costo che si sta effettivamente rendicontando a valere sulla QSFP e QPE. Qualora gli importi coincidano, è necessario inserire il medesimo importo in entrambe le voci.
I documenti giustificativi utili dipendono dalla modalità di affidamento prescelta. I documenti giustificativi necessari per ogni forma di affidamento utilizzata sono indicati nelle Linee Guida dell'annualità di riferimento.
Il 15% incluso nelle unità di costo standard non è soggetto a rendicontazione in quanto ricompreso nel costo UCS applicato.
Le spese che riguardano diversi affidamenti possono essere inserite a sistema in due spese distinte nella stessa DDS trimestrale; si ricorda che qualora la fattura sia unica è necessario rendicontare per ogni spesa la quota parte afferente al servizio di riferimento.
È possibile indicare più obiettivi per la stessa DDS, rappresentati in diverse spese.
Per le annualità precedenti al 2022 non è previsto il caricamento in sede di rendicontazione della relazione periodica delle attività.
A pag. 40 della Nota metodologica che riporta le tabelle standard degli UCS, approvata con D.D. n. 148 del 12 giugno 2025 è presente una tabella di sintesi che consente di ricondurre i livelli con le nuove aree previste nel CCNL 2019-2021.
Ai fini della rendicontazione del personale a valere sul Fondo Povertà, per l’individuazione delle UCS da applicare bisogna far riferimento al periodo delle attività oggetto di rendicontazione. Con riferimento al CCNL Enti Locali, tenuto conto che a partire da aprile 2023 non è più prevista la declaratoria per livelli, si precisa che, per una corretta imputazione del costo è necessario fare riferimento alle UCS relative alle nuove aree in cui i livelli sono confluiti per effetto del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, indipendentemente dal recepimento dello stesso da parte della Regione a statuto speciale.
Il tema posto trova risposta nelle Linee Guida per l'impiego di Quota Servizi e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2024-2026, consultabili al link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/fondo-poverta/pagine/default . Con specifico riferimento alla Sezione 10 "Sistema informativo del Fondo Povertà", “È necessario procedere a rimodulazione delle risorse qualora siano intervenute variazioni rispetto alla programmazione originaria, a seguito di confronto con l’Ente Regionale responsabile dell’approvazione delle programmazioni locali. A seguito delle predette interlocuzioni è possibile richiedere all’helpdesk di riportare la programmazione in stato bozza per i trienni 2018-2020 e 2021-2023 per inserire le modifiche necessarie e salvare nuovamente la programmazione a sistema. Per il triennio 2024-2026 le Regioni potranno agire direttamente a sistema per chiedere al singolo Ambito territoriale sociale di rimodulare la programmazione delle risorse della specifica annualità."
È possibile richiedere all'helpdesk la modifica dei dati erroneamente inseriti inviando specifica richiesta all'indirizzo fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it
Si intendono i beneficiari presi in carico a valere su un’annualità del Fondo e non per l’anno in cui sono stati presi in carico o erogati gli interventi. Ad esempio, se un beneficiario è stato preso in carico nel biennio 2021 e 2022 impiegando risorse a valere solo sull'annualità 2019 del Fondo (CUP 2019), va inserito nell'annualità 2019. Qualora un beneficiario ricada su più annualità del fondo, l'Ambito potrà procedere all’inserimento del beneficiario per le annualità di riferimento.
Il tema posto trova risposta nelle Linee Guida per l'impiego di Quota Servizi e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2024-2026, consultabili al link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/fondo-poverta/pagine/default . Con specifico riferimento alla Sezione 10 "Sistema informativo del Fondo Povertà", “è attiva in Piattaforma Multifondo la sezione dedicata alla rilevazione dei dati economico finanziari che, a valere su entrambe le Quote, richiede, oltre all’inserimento dei dati relativi alle risorse impegnate e spese, l’inserimento degli interventi attuati e del numero di beneficiari coinvolti per ogni annualità."
Il numero di beneficiari presi in carico dovrà essere inserito seppur l’attuazione del LEPS è garantita mediante affidamento all’esterno.
Le risorse umane impiegate nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, diverse dagli assistenti sociali, possono essere programmate e rendicontate in tutti gli obiettivi eccetto il 1° dedicato al rafforzamento del servizio sociale professionale. Pertanto, nella rilevazione dei dati economico-finanziari è necessario inserire le risorse afferenti alle altre figure professionali a valere sul 2° obiettivo, se le stesse sono state dedicate al rafforzamento degli interventi di inclusione sociale o in altro obiettivo ritenuto congruo rispetto alle attività svolte dal suddetto personale.
Sulla Piattaforma Multifondo vanno indicate le unità di personale assunte a valere sull’obiettivo 1 con qualifica di assistenti sociali corrispondente al numero di persone fisiche. Es. se ho 6 persone in equipe ma sul 2018 ne ho finanziate 8 perché su 2 posizioni c’è stata una rotazione: il n. da inserire nella casella relativa al personale assunto è 8.
Per beneficiari si intende il numero di persone singole. Pertanto, non va indicato il numero di nuclei ma il totale del numero di persone che compongono il nucleo.
È necessario allegare un atto firmato dal Dirigente che attesti l'errore materiale commesso nella/e precedente/i rilevazione/i.
È un dato di stock, pertanto va inserito il dato degli utenti presi in carico e del personale assunto alla data della rilevazione a valere su ogni specifica annualità.
Si. Si fa riferimento a tutte le spese sostenute sull'annualità di competenza del fondo sia se già rendicontate che non ancora rendicontate.
In tal caso è necessario un atto dirigenziale che espliciti i motivi del disimpegno e la quantità di risorse che si procede a impegnare indicando le finalità per cui saranno reimpiegate.
È necessario procedere celermente alla spesa e rendicontazione delle risorse che restano da impiegare per chiudere la rilevazione dei dati e la relativa rendicontazione delle risorse; è possibile aggiornare le rilevazioni in fase di chiusura della spesa sull'annualità di riferimento.
È necessario inserire il dato relativo ai beneficiari presi in carico dalle risorse umane impiegate a valere sulla QSFP.
L'importo indicato non rileva ai fini della rilevazione dei dati economico-finanziari.
Si, se vengono conteggiati a valere sull'obiettivo 1 dedicato al rafforzamento del servizio sociale professionale.
È necessario confermare il numero di beneficiari trasmessi con la precedente rilevazione.
Sì, è sufficiente.
Vanno conteggiati tutti i beneficiari previsti dalle Linee Guida 2024-2026. Si ricorda che la modalità più opportuna per conteggiare i beneficiari presi in carico varia in base al LEPS di riferimento: se il LEPS è riferito al Rafforzamento del servizio sociale professionale, possono essere valorizzate le persone con le quali siano iniziate le attività di pre-assessement anche se non hanno ancora sottoscritto il PAIS; se il LEPS è il Rafforzamento degli interventi di inclusione, naturalmente potranno essere conteggiati solo i beneficiari dei servizi.
Si, vanno conteggiati anche nell'obiettivo 2.
Quanto inserito in fase di rilevazione dei dati non deve corrispondere, al momento della rilevazione, a quanto inserito in fase di rendicontazione. È chiaro che i dati inseriti nella rilevazione devono trovare corrispondenza, anche successivamente, nella rendicontazione delle risorse.
In fase di rilevazione dei dati economico finanziari, i dati indicati nella sezione Importo impegnato/liquidato si riferiscono a quanto impegnato/liquidato esclusivamente a valere sulla quota dell'annualità a cui la rilevazione si riferisce. Non è possibile, pertanto, inserire importi differenti.
Il dato da caricare è relativo al costo sostenuto e rendicontato a valere sulla QSFP, legato quindi alle unità di costo standard (UCS).
Il riepilogo dei dati economico finanziari è quadrimestrale, la rendicontazione è trimestrale come indicato nelle Linee Guida.
Considerata la nozione di impegno (di cui art. 183 del TUEL e D.Lgs 118/2011- all.4/2) e la connessione con la necessaria esistenza di un’obbligazione giuridicamente vincolata e relativo creditore, un qualsiasi disimpegno delle risorse deve essere predisposto con apposita determinazione dirigenziale. In mancanza di tale atto, ai fini dell’adempimento previsto entro il 28 giugno p.v., è possibile allegare a sistema una certificazione sottoscritta dal dirigente responsabile.
La modalità più opportuna per conteggiare i beneficiari presi in carico varia in base al LEPS di riferimento: se il LEPS è riferito al Rafforzamento del servizio sociale professionale, possono essere valorizzate le persone con le quali siano iniziate le attività di pre-assessement anche se non hanno ancora sottoscritto il PAIS; se il LEPS è il Rafforzamento degli interventi di inclusione, naturalmente potranno essere conteggiati solo i beneficiari dei servizi.
È necessario conteggiare le risorse umane una sola volta inserendole nel LEPS relativo all’attività svolta prevalentemente.
I dati comunicati equivalgono ad attestazioni di spesa, pertanto non è possibile procedere alla riapertura delle rilevazioni precedenti, ma è possibile correggere eventuali errori con l’inserimento dei dati corretti in sede di nuova rilevazione dei dati economico finanziari.
Nel caso in cui l’ATS, nelle precedenti rilevazioni, abbia già comunicato un livello di liquidazione pari al totale delle risorse assegnate indicando i dati relativi al monitoraggio fisico degli interventi, non occorrerà procedere nuovamente all’inserimento dei dati della specifica annualità e quota del Fondo.