I Fondi di solidarietà, inizialmente istituiti dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono attualmente disciplinati dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (artt. 26-40 bis).
Con la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 191-216), è stata emanata la Riforma degli Ammortizzatori sociali ed è stata, quindi, modificata la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Sono seguiti interventi di modifica del citato Decreto Legislativo anche a seguito dell'adozione del Decreto Sostegni ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 23, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2022, n. 25) e del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (convertito con modificazioni in Legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 12 ter).
In particolare, il Legislatore ha previsto l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, comma 1 e 7 bis, D.Lgs. n. 148/2015) e alternativi (art. 27, comma 1 e 4 bis) già costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente; inoltre, i Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni relative alla platea dei datori di lavori e alla prestazione dell'Assegno di integrazione salariale entro il 30 giugno 2023 (come prorogato dal Decreto Milleproroghe, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 9, comma 3). In proposito, è possibile consultare la Circolare INPS n° 4 del 16 gennaio 2023 recante specificazioni in merito alla proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali.
I Fondi sono, dunque, strumenti finalizzati ad assicurare principalmente ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, indipendentemente dal settore di appartenenza, per quei settori e aziende che non beneficiano di CIGO e CIGS. A tal fine, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione dei Fondi.
La normativa vigente prevede le seguenti tipologie:
- fondi di solidarietà bilaterali;
- fondi di solidarietà bilaterali alternativi;
- fondi territoriali.
Inoltre, per le aziende operanti in settori non coperti dalla CIGO e per i quali non siano stati istituti specifici fondi bilaterali di solidarietà, esiste il Fondo di integrazione salariale (FIS).
La prestazione erogata dai Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, D.Lgs. n. 148/2015) è denominata Assegno di integrazione salariale (art. 30).
Oltre ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l'Assegno di integrazione salariale, i Fondi di solidarietà bilaterali possono avere le seguenti finalità (art. 26, comma 9, D.Lgs. n. 148/2015):
- assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (lett. a);
- prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni (lett. b);
- contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea (lett. c);
- assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti, per un periodo non inferiore a tre anni (c.d. "staffetta generazionale" lett. c bis). Sul punto, la recente Circolare n. 1 del 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni in merito alla "staffetta generazionale".
Quanto ai principi generali che regolano il funzionamento dei fondi, in primo luogo, si prevede l'equilibrio finanziario, ovvero l'obbligo di bilancio in pareggio e al contempo il divieto di erogare prestazioni in carenza di disponibilità (art. 35).
In merito alle risorse dei Fondi di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, queste provengono dalla contribuzione:
- ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo (art. 33, comma 1);
- addizionale, a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, qualora siano previste le prestazioni dell'Assegno di integrazione salariale (art. 33, comma 2);
- straordinaria (art. 33, comma 3).
Inoltre, sono individuati requisiti specifici di professionalità e onorabilità dei componenti dei Comitati amministratori preposti alla gestione di ciascun Fondo (art. 36).
Va segnalato che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali e territoriali è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva - DURC (art. 40 bis).
Con riguardo alle novità introdotte dalla Riforma degli Ammortizzatori sociali, di cui alla Legge di Bilancio 2022, Decreto Sostegni ter e Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, in materia di Fondi di solidarietà e Fondo di integrazione salariale (FIS), è possibile consultare: la Circolare MLPS n. 1 del 3 gennaio 2022 recante le "Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro"; la Circolare MLPS n. 6 del 18 marzo 2022, relativa agli interventi normativi apportati dal Decreto Sostegni Ter; la Circolare MLPS n. 3 del 16 febbraio 2022, avente ad oggetto il Fondo di integrazione salariale, informazione e consultazione sindacale (art. 14, D.Lgs. n. 148/2015), pagamento diretto (art. 7, D.Lgs. n. 148/2015) e causali di accesso; la Circolare INPS n. 18 del 1° febbraio 2022, che illustra le novità introdotte in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni ter; la Circolare MLPS n. 1 del 17 gennaio 2023 che fornisce indicazioni in materia di "staffetta generazionale".
In merito alle previsioni di settore contenute nella Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e nel Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198), è possibile consultare la Circolare INPS n° 4 del 16 gennaio 2023 avente ad oggetto la sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie per l'anno 2023.