Altre indennità per prestazioni di attività di valore sociale
Fondo per la corresponsione ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI), dell'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro
I lavoratori autonomi, impegnati come volontari nel Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (C.A.I.), hanno diritto a un'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro.
I lavoratori interessati presentano domanda alle Direzioni Territoriali del Lavoro o agli uffici del lavoro della Regione Siciliana e delle Province Autonome di Trento e Bolzano di riferimento. Un volta conclusa la fase istruttoria, la Direzione Generale Ammortizzatori sociali e della formazione - Divisione II - si occupa del pagamento dell'indennità.
Normativa di riferimento
Art. 1, comma 3 della Legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso)