Come si depositano i contratti

In attuazione della Legge n. 402 del 29 luglio 1996 la Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione IV provvede alla conservazione degli accordi o dei contratti collettivi nazionali di lavoro, depositati ai fini dell'applicazione del regime contributivo agevolato e alla loro catalogazione.

Conserva e consente la consultazione dei contratti collettivi nazionali dell'archivio storico e dei contratti collettivi nazionali vigenti depositati ai sensi della predetta normativa.

La normativa vigente prevede il deposito dei contratti di qualsiasi livello per la determinazione degli elementi contrattuali imponibili ai fini contributivi nonché il deposito dei contratti di secondo livello per l'applicazione di un regime fiscale agevolato.

La Legge 402/96 stabilisce che la determinazione degli istituti contrattuali e degli elementi da considerare agli effetti previdenziali, in aggiunta a quelli previsti dalla legge, fa capo agli accordi collettivi di qualsiasi livello.

Per usufruire dei benefici contributivi e/o previdenziali previsti dai contratti collettivi di lavoro, la Legge 402/96 richiede che entro 30 giorni dalla data della stipula ne sia effettuato il deposito.
La data in cui viene effettuato il deposito presso i sotto indicati uffici del Ministero costituisce assolvimento del termine per l'adempimento previsto dalla legge di riferimento.

 

Il deposito deve avvenire con le seguenti modalità:

Accordi interconfederali ed i contratti nazionali di lavoro

Gli accordi interconfederali e i contratti nazionali di lavoro devono essere depositati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, Divisione IV, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dgrapportilavoro.div4@pec.lavoro.gov.it o tramite posta elettronica all'indirizzo dgrapportilavorodiv4@lavoro.gov.it.

Il deposito deve avvenire, in applicazione di quanto disposto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 139 del 24 ottobre 1996, esclusivamente mediante le modalità sopraindicate, allegando fotocopia di documento di identità in corso di validità e una dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà ex art. 47 e ss. d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii. sottoscritta dal soggetto che effettua il deposito, attestante l'avvenuta consegna in nome e per conto di una delle parti stipulanti.

Per eventuali chiarimenti: Divisione IV - Mail: dgrapportilavorodiv4@lavoro.gov.it

 

Accordi territoriali

Gli accordi territoriali devono essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro (ora Ispettorato Territoriale del Lavoro) competente per territorio;

Gli accordi regionali devono essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro (ora Ispettorato Territoriale del Lavoro) con sede nel capoluogo di Regione; gli accordi di secondo livello aziendali devono essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro (ora Ispettorato Territoriale del Lavoro) nel cui ambito ha sede l'azienda.

Nel caso di contratto riguardante più unità produttive facenti capo a diverse Regioni o province, la Direzione Territoriale del Lavoro competente (ora Ispettorato Territoriale del Lavoro) è quella nel cui ambito ha sede la direzione dell'azienda.

Per i contratti territoriali ed aziendali il deposito deve essere effettuato a cura della parte datoriale.
Per quanto attiene al deposito telematico dei contratti collettivi aziendali e territoriali di II livello, da ultimo la con Nota n. 2761 del 29 luglio 2019 della  Direzione Generale dei Sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione ha precisato che tutti i contratti collettivi di II livello dal 15 settembre 2019 devono essere depositati attraverso una procedura telematica predisposta.