L'art. 5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicit , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" ha introdotto il diritto di accesso civico, che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti senza necessit di dimostrare un interesse legittimo.
A seguito dell'approvazione del D.lgs. 97/2016, possibile distinguere due forme di accesso civico:
- Diritto di accesso civico semplice concernente dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria
- Diritto di accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare
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Riferimenti normativi
Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33