L’articolo 5, comma 3-bis, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.lgs. 151 del 24 settembre 2015, prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 della medesima Legge 68 del 1999, un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
La disciplina delle modalità di versamento del contributo esonerativo in argomento è stata definita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2016, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 151 del 2015.
Il Decreto interministeriale dell'11 giugno 2024 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, abroga e sostituisce, a decorrere dal 1 ottobre 2024, il citato Decreto interministeriale 10 marzo 2016, al fine di modificare il sistema di pagamento in esso previsto, ovvero il versamento tramite bonifico bancario, in favore del sistema di pagamento tramite Pago PA, secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, commi 1 e 2, recante “Codice dell'amministrazione digitale".
Peraltro, considerato che l’importo del contributo esonerativo è stato adeguato da € 30,64 ad € 39,21 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, per effetto del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 193 del 30 settembre 2021, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge 68 del 1999, si è reso necessario aggiornare altresì l’importo trimestrale, indicato nel decreto interministeriale, che i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere.
Si precisa che nelle giornate del 1° e del 2 ottobre 2024 la nuova procedura integrata con la piattaforma PagoPA per i versamenti dovuti per la fruizione dell’esonero autocertificato, non sarà operativa a causa dello svolgimento delle previste attività di aggiornamento dei sistemi informatici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per avere informazioni di dettaglio sulle novità introdotte, si invita a prendere visione della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
