8 aprile 2020
Il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali è prescritto dall’art. 1, comma 28, della Legge 6 novembre 2012 n. 190.
I relativi risultati non sono più soggetti a pubblicazione obbligatoria per intervenuta abrogazione dell’art.24 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97.
Termini di conclusione dei procedimenti
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 46 del 18 febbraio 2011
- Tabella A - d.p.c.m. 18 febbraio 2011 n. 46
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 275 del 22 dicembre 2010
- Tabelle A e B - d.p.c.m. 22 dicembre 2010 n. 275
Monitoraggio tempi procedimentali
Il comma 9-bis dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 prevede la nomina, da parte dell'organo di governo, di un soggetto al quale attribuire il potere di sostituirsi al dirigente o al funzionario in caso di inerzia nella conclusione del procedimento entro il termine stabilito dalla legge o dai regolamenti.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei procedimenti di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i privati interessati potranno, dunque, rivolgersi al Segretario Generale, nominato ai sensi del citato comma 9-bis, perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
