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Ai sensi dell’articolo 1, comma 326, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la corresponsione di una indennità giornaliera onnicomprensiva, pari ad € 30,00 (trenta/00 euro) in caso di sospensione dal lavoro in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250
Tipologia:
Decreto Direttoriale
Numero norma:
1733
Data norma:
Area Tematica:
