Contributo sperimentale per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

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​​​Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2014 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, concernente il contributo sperimentale per l'acquisto dei servizi per l'infanzia previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il decreto stabilisce i criteri di accesso al beneficio e le modalità di utilizzo delle misure previste, determina il numero e l'importo dei voucher.

La madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale.

Il beneficio di cui all'articolo 1 consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi.​


Comunicato stampa del Sottosegretario Teresa Bellanova del 12 dicembre 2014

​Scheda tecnica Decreto

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