Consulenti del lavoro

Disciplina dell'accesso alla professione di Consulente del lavoro e della relativa attività
Indizione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 12/1979, della sessione annuale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro, di concerto con i Ministeri della Giustizia e dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Per il calendario degli esami "Consulenti del Lavoro", si rimanda al sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Accedi alla procedura telematica di Servizi Lavoro per l'inoltro della domanda di ammissione

AVVISI E BANDI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Riconoscimento del titolo professionale di Consulente del lavoro conseguito all'estero  e dichiarazione preventiva di prestazione temporanea e occasionale per spostamento del prestatore - D.lgs. n. 206/2007
La Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali è competente per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero per l’esercizio in Italia della professione di Consulente del lavoro e per la ricezione delle dichiarazioni preventive per la prestazione temporanea e occasionale per spostamento del lavoratore ai sensi della Direttiva Europea n. 2005/36/CE e del D. Lgs. n. 206/2007 e s.m.i.

Riconoscimento del titolo professionale di Consulente del lavoro conseguito all'estero

Per quanto concerne la domanda di riconoscimento di qualifiche estere è necessario allegare:
a) - certificato/attestato di abilitazione alla professione nel Paese d'origine
(obbligatorio se la formazione è regolamentata).
b) - certificato di iscrizione all'Albo professionale
(obbligatorio se la formazione è regolamentata con obbligo di iscrizione a un albo nel paese d'origine)
c) - assenza impedimenti professionali/penali (obbligatorio per la libera professione)
d) - certificato esperienza professionale maturata nel Paese di origine
e) - dichiarazione di valore "in loco" per titoli professionali conseguiti in uno Stato extra-UE
f) - permesso di soggiorno (se già residente in Italia)
g) - documento d'identità

Traduzione dei documenti:

se scritti in lingua straniera diversa da inglese, francese o spagnolo, i diplomi, certificati e attestati di titolo professionale per i quali si richiede il riconoscimento, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano
Per titoli e qualifiche conseguite nell'UE, si accettano:

  • traduzioni semplici accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  • traduzioni autenticate redatte da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell'Unione Europea

Per titoli e qualifiche conseguite in Paese Extra UE, le traduzioni devono essere conformi al testo originale certificato dall'autorità consolare o da un traduttore ufficiale, o presentare la relativa "apostilla".

Il pagamento dell’imposta di bollo da 16 euro, da assolversi obbligatoriamente per richiedere il riconoscimento della qualifica, deve essere eseguito tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabili esclusivamente all'interno della procedura telematica di Servizi Lavoro alla quale si accede tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale). 
Solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento, sarà possibile inviare l’istanza.

La copia del titolo di studio specifico per l'attività richiesta, rilasciata da un Istituto pubblico o privato, del Paese di origine, deve essere accompagnata dalla:
- descrizione degli studi previsti per il titolo, con il dettaglio delle discipline svolte e le ore di formazione teorica e pratica effettuate;
-  autorizzazione da parte dell'autorità competente per il rilascio del titolo e regolamentazione prevista nello Stato per le qualifiche  professionali.
La dichiarazione di valore "in loco", rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo, deve attestare:
− natura giuridica, livello dell'istituzione che ha rilasciato il titolo e contenuto (indirizzo formativo);
− completezza e regolarità del percorso di studi seguito dal richiedente nel Paese d'origine, con specifica degli anni di studio previsti dall'ordinamento locale per il suo conseguimento;
− valore del titolo per l'accesso in loco all'attività professionale corrispondente a quella per la quale si richiede il riconoscimento in Italia;
− se la professione è regolamentata o meno e quali sono gli eventuali soggetti o autorità statali aventi competenza sulla professione in tale Paese;
− se il/la richiedente possiede i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio della professione.

Esercizio temporaneo e occasionale della professione di Consulente del lavoro per spostamento del lavoratore

Tutti i cittadini legalmente stabiliti in un altro Stato dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o in Svizzera possono esercitare la propria professione in Italia in modo temporaneo e occasionale.

Si è legalmente stabiliti in uno Stato quando si possiedono tutti i requisiti per esercitare la professione nello Stato in questione e non si è soggetti ad alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio di tale professione. Per le professioni non regolamentate nel Paese di provenienza occorre dimostrare un anno di esperienza professionale nel corso degli ultimi dieci anni.

Prima di svolgere la prestazione in Italia per la prima volta occorre inviare una dichiarazione preventiva con allegata la documentazione prevista dalla direttiva 2005/36/CE.

Per quanto riguarda la dichiarazione preventiva  è necessario allegare:

1. Copia di un documento di identità in corso di validità.
2. Certificazione dell’autorità competente dello Stato di provenienza che attesta che il sottoscritto/a vi è legalmente stabilito per esercitare l’attività di Consulente del lavoro,  che non sono in corso, nello Stato di provenienza, divieti all'esercizio nemmeno su base temporanea e che la professione è/non è regolamentata in tale Stato.
3. Documentazione comprovante il possesso delle qualifiche professionali possedute (allegato A).
4. Documentazione comprovante che ha esercitato l’attività in questione per almeno un anno nei dieci anni precedenti la presente dichiarazione (nel caso in cui la professione non sia regolamentata nello Stato di provenienza) (allegato B).

Procedimento amministrativo
Denominazione e tipologia del procedimento (istanza di parte o d'ufficio):
riconoscimento del titolo professionale di Consulente del lavoro conseguito all’estero ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
L’istanza può essere presentata da cittadini italiani e stranieri per il riconoscimento del titolo conseguito in ambito comunitario ed extracomunitario.

Direzione generale e Ufficio di livello dirigenziale non generale competente:
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria:
Divisione I

Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale:
Marco Celi - Dirigente Divisione I - Tel. 0646834250
mail Dgrapportilavorodiv1@lavoro.gov.it
posta elettronica certificata Dgrapportilavoro.div1@pec.lavoro.gov.it

Responsabile dell'adozione del provvedimento finale, recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale:
Direttore Generale della DG Rapporti di Lavoro e Relazioni Industriali. Tel. 0646834200;
mail DGRapportiLavoro@lavoro.gov.it

Termine di conclusione del procedimento
I termini sono previsti dal D.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda viene data notizia al richiedente della completezza della documentazione esibita e vengono chieste le eventuali integrazioni.
Entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, previa apposita conferenza di servizi, si provvederà ad emettere decreto motivato.

Scadenze (con l'indicazione anche degli eventuali termini e degli adempimenti endo-procedimentali) e modalità di adempimento del procedimento:
Adozione del decreto direttoriale di riconoscimento o rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo professionale. L’obbligo di pubblicità relativo ai decreti di riconoscimento dei titoli professionali di Consulente del lavoro viene assolto con la pubblicazione sul sito web, che sostituisce la pubblicazione dei decreti in G.U. ai sensi dell’art. 32, co. 1, legge n. 69/2009.
I decreti restano pubblicati 90 giorni.

Riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite nel Regno Unito
Al fine di fornire criteri uniformi nelle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite nel Regno Unito da cittadini dell'Unione europea, a seguito della Brexit, la Commissione ha recentemente fornito indicazioni specifiche per le quali si rimanda alla pagina dedicata sul sito del Dipartimento per gli Affari europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Regolamento dei consigli di disciplina dell'Ordine dei Consulenti del lavoro