Interventi a sostegno del reddito e dell’occupazione

TFR

La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali gestisce, a livello contabile e amministrativo, le risorse destinate a finanziarie interventi volti al mantenimento del reddito e, in alcuni casi, a incentivare l'occupazione. 

Le risorse sono principalmente a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione (FSOF) o iscritte in altri capitoli gestiti dalla Direzione Generale.

Tale Fondo è stato istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

All'interno del Fondo è confluito il Fondo per l'occupazione, istituito nel 1993, con l'obiettivo di finanziare misure straordinarie di politica attiva del lavoro per sostenere i livelli occupazionali.

Gli interventi finanziati attraverso tale Fondo riguardano soprattutto contributi economici o sgravi contributivi concessi ai lavoratori per il sostegno al reddito e ai datori di lavoro per la stipula di determinate tipologie contrattuali, volte all'assunzione di specifiche categorie (giovani, donne, disoccupati, soggetti svantaggiati) che si trovano in una condizione di debolezza nel mercato del lavoro o a rischio esclusione sociale.

A carico del FSOF sono comprese anche alcune misure per la tutela di particolari categorie di lavoratori (giornalisti, lavoratori esposti all'amianto, soci di cooperative).

Le tipologie di interventi finanziati con le risorse del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione possono ricondursi a: ammortizzatori sociali in deroga; obbligo formativo e apprendistato; incentivi; LSU e politiche attive; contratti di solidarietà; misure ampliative a favore della CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) e della CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli) a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali; politiche attive del lavoro.

Fondo sociale per occupazione e formazione

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è stato istituito dall'art. 18, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

All'interno del Fondo è confluito il Fondo per l'occupazione, istituito nel 1993, con l'obiettivo di finanziare misure straordinarie di politica attiva del lavoro per sostenere i livelli occupazionali.

Con la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 122 e seguenti), il Fondo è stato incrementato di 321,4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, al fine di finanziare importanti interventi di sostegno al reddito: le indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; l’esonero contributivo per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria secondo le condizioni di legge; la proroga della CIGS e mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell’articolo 22 bis del Decreto Legislativo n. 148/2015; l’integrazione delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del Gruppo Ilva; i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.