Nei contratti collettivi il minimo contrattuale collegato alla qualifica del lavoratore costituisce il principale compenso da considerare per tutti gli istituti contrattuali collegati alla prestazione lavorativa e alle assenze retribuite, oltre a costituire la base per la determinazione di altri compensi, come ad esempio le mensilità aggiuntive.
Il rispetto del minimo contrattuale non è soggetto a deroghe.
In aggiunta ai minimi contrattuali, la retribuzione può essere costituita da altri elementi quali per esempio i “superminimi”, somme pattuite tra le parti nel contratto individuale oppure nell’ambito della contrattazione aziendale.
Il datore di lavoro e il lavoratore sono liberi di determinare superminimi individuali in funzione del tipo di prestazione oppure dei particolari meriti del lavoratore. Il superminimo può essere aggiunto alla retribuzione anche per effetto di un passaggio di qualifica/livello e può assorbire gli scatti di anzianità maturati.
A livello aziendale possono essere riconosciuti a tutti i lavoratori dei superminimi collettivi collegati direttamente alle qualifiche/livelli contrattuali.
