In base al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 , il tuo contratto di lavoro può essere:
- a tempo pieno, se ha una durata normale media di 40 ore settimanali (salve diverse previsioni dei contratti collettivi. I CCNL sono consultabili attraverso l'Archivio Nazionale dei contratti collettivi di lavoro del CNEL);
- a tempo parziale (part-time), se il normale orario di lavoro è ridotto. In tal caso, il lavoro può essere distribuito su tutti i giorni della settimana, con una riduzione dell’ordinario orario di lavoro giornaliero (part-time orizzontale) oppure solo su alcuni giorni della settimana durante i quali il lavoratore svolge integralmente l’orario normale (part-time verticale).
Come lavoratore dipendente devi sapere che esistono determinati limiti al tuo orario di lavoro, di seguito riportati:
- orario normale: è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi di lavoro, però, possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. I CCNL sono consultabili attraverso l'Archivio Nazionale dei contratti collettivi di lavoro del CNEL.
- orario massimo: è stabilito dai contratti collettivi di lavoro, ma la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Tale durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, ma i contratti collettivi di lavoro possono elevare detto limite fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi per specifiche ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.
- Riposo giornaliero: è quantificato in 11 ore consecutive, ogni 24 ore. Di conseguenza, l’orario massimo giornaliero è di 13 ore giornaliere. Il riposo giornaliero può essere derogato dai contratti collettivi, a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo.
- Pause: se l'orario di lavoro giornaliero eccede le sei ore, come lavoratore dipendente hai diritto ad una pausa di riposo, per recuperare le energie psico-fisiche e per l’eventuale consumazione del pasto. Le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ma non possono essere inferiori a 10 minuti. Tali intervalli non sono retribuiti e non sono computati come orario di lavoro.
- Riposo settimanale: come lavoratore dipendente, ogni sette giorni hai diritto ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero. Tale periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni. La legge oppure i contratti collettivi possono prevedere eccezioni alla cadenza del riposo settimanale oppure alla sua coincidenza con la domenica in particolari ipotesi o per particolari attività lavorative.
