Mezzi di ricorso disponibili contro la discriminazione sul lavoro

Se ritieni di essere vittima di una discriminazione puoi sempre agire per la tutela dei tuoi diritti attraverso:

  • una procedura di conciliazione prevista dal contratto collettivo di riferimento oppure un tentativo di conciliazione in base all’art. 410 c.p.c. che puoi promuovere anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisci oppure, nel caso di discriminazione di genere, tramite la consigliera o il consigliere di parità della provincia o della regione in cui svolgi la tua attività lavorativa;   
  • un’azione individuale dinanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale, competenti per territorio. 

Nel caso di discriminazione di genere puoi promuovere quest’azione direttamente, ma anche delegare un’organizzazione sindacale, un’associazione o un’organizzazione rappresentative del diritto o dell’interesse leso, nonché la consigliera o il consigliere di parità della provincia o della regione in cui svolgi la tua attività lavorativa a farlo per tuo conto. 
Anche se decidi di intraprendere l’azione da solo, puoi comunque chiedere alla consigliera o al consigliere di intervenire per supportarti nel giudizio da te promosso. 
Puoi inoltre attivare, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità, una procedura d’urgenza che permette di ottenere rapidamente, ove il giudice ritenga sussistente la discriminazione, la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti delle discriminazioni accertate, oltre a al risarcimento del danno, nei limiti della prova fornita.
Le consigliere ed i consiglieri di parità possono anche promuovere un’azione collettiva nel caso in cui rilevino discriminazioni di genere che coinvolgono una pluralità di lavoratrici o lavoratori.  

Le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali istituiti presso ciascuna provincia e regione. A livello centrale opera, poi, una consigliera o un consigliere nazionale di parità, i cui contatti sono reperibili al seguente link:  
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/parita-e-pari-opportunita/focus-on/Consigliera-Nazionale-Parita/Pagine/default.aspx

Se ritieni di aver subito una discriminazione per motivi di nazionalità, razza o etnia, orientamento sessuale, disabilità, età, convinzioni religiose e personali, puoi contattare l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui si riportano di seguito i contatti: 

Riferimenti normativi

Articoli 409 e 410 c.p.c.

Articoli 36-38 del decreto legislativo 11 aprile 2006 , n. 198 “Codice delle pari opportunità”

Art. 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.”

Ultimo aggiornamento: 06-10-2023