La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Sono previste procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori. Tali procedure, elaborate dalla Commissione consultiva permanente e recepite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2012, possono essere utilizzate anche dai datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori. Le procedure standardizzate sono escluse per le aziende ad alto rischio.
Riferimenti normativi
