La Rete dei servizi per il lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali coordina la Rete dei servizi per il lavoro a favore delle persone in cerca di occupazione e ricollocazione, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

I riferimenti normativi sono rappresentati dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 come successivamente modificato dal Decreto Sostegni bis e dalla Legge di Bilancio 2022.
La rete è lo strumento di governance che garantisce i servizi essenziali di politica attiva del lavoro in tutta Italia ed è composta da:

  • le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro (art. 11 del D. Lgs. 150/2015);
  • l’INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
  • l’INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
  • le Agenzie per il lavoro (art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione (art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) e i soggetti accreditati (art. 12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
  • i fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388);
  • i fondi bilaterali (art. 12, comma 4, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
  • Inapp (ex Isfol) per il monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro
  • Anpal Servizi Spa (ex Italia Lavoro Spa);
  • il sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere) per il rafforzamento dei sistemi informativi delle politiche attive del lavoro, in particolare per l'analisi previsionale dei fabbisogni delle imprese;
  • le Università e gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Le strutture territoriali della rete sono organizzate in base ad un modello di cooperazione pubblico-privata tra centri per l’impiego, agenzie per il lavoro e soggetti accreditati alle politiche attive del lavoro.
I Centri per l’impiego sono strutture pubbliche coordinate dalle Regioni o dalle Province Autonome che favoriscono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovono interventi di politica attiva del lavoro.
Svolgono inoltre attività amministrative, come l'iscrizione alle liste di mobilità e agli elenchi delle categorie protette, le cessazioni dei rapporti di lavoro e il rilascio del certificato di disoccupazione.
I servizi si rivolgono a:

  • cittadini disoccupati e occupati in cerca di una nuova posizione lavorativa;
  • lavoratori beneficiari di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio disoccupazione;
  • cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in cerca di nuova occupazione;
  • imprese e altri datori di lavoro in cerca di personale;


Le Agenzie per il lavoro sono operatori privati autorizzati a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro. A seconda dell’attività svolta si distinguono in:

  • Agenzie di somministrazione di tipo generalista che svolgono attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.
  • Agenzie di somministrazione di tipo specialista che possono somministrare lavoratori solo a tempo indeterminato.
  • Agenzie di intermediazione che svolgono attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
  • Agenzie di ricerca e selezione del personale che svolgono attività di consulenza per l'individuazione delle candidature su incarico del committente.
  • Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale che svolgono attività finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro.

Per far parte della Rete e operare nel campo dei servizi per il lavoro è necessario essere iscritti all’Albo nazionale delle Agenzie per il lavoro. L’iscrizione all’Albo certifica l’autorizzazione a operare legittimamente nel mercato e costituisce una tutela per cittadine e cittadini.

I Soggetti accreditati alle politiche attive del lavoro sia a livello nazionale che regionale, secondo i rispettivi sistemi, sono iscritti all’Albo dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

I Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi istituiti per finanziare gli interventi di formazione continua di lavoratrici e lavoratori delle aziende che scelgono di aderirvi; i Fondi bilaterali sono organismi istituiti per finanziare gli interventi formativi per qualificare i lavoratori in somministrazione.

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Criteri di gestione dei Fondi interprofessionali e bilaterali per la formazione continua