La Commissione ritiene che la normativa sopra citata preveda espressamente cosa si intenda per “unità produttiva” ossia lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale e che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. La Commissione fa presente che la medesima normativa precisa, altresì, il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”. Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024
Body:
Anno Interpello:
2024
Numero Interpello:
5
Categoria Interpello:
Data di riferimento:
Destinatario Interpello:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
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Area Tematica:
