Procedura di controllo
I decreti interministeriali 29 luglio 2022, n. 5 e 28 marzo 2023, n. 4 prevedono, all’articolo 7, comma 2, l’attivazione di controlli circa la correttezza dei dati reddituali dichiarati in fase di download del voucher.
In particolare, le verifiche in oggetto si riferiscono al possesso del requisito richiesto dall’articolo 2, comma 1, dei succitati decreti n. 5 e n. 4, il quale si differenzia in questi termini:
- con riferimento ai bonus scaricati nell’annualità 2022, era previsto un limite reddituale non superiore, nell'anno di imposta 2021, a 35.000 euro;
- con riferimento ai bonus scaricati nell’annualità 2023, era previsto un limite reddituale non superiore, nell'anno di imposta 2022, a 20.000 euro.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, ha avviato i controlli per la verifica dei citati dati reddituali dichiarati dai richiedenti in fase di proposizione della domanda.
Si comunica che:
- detta procedura di verifica è a cura della divisione III della Direzione generale degli ammortizzatori sociali di questo Ministero;
- il responsabile del procedimento in oggetto è la dott.ssa Francesca Romana Fulvi.
- è possibile esercitare in via telematica i diritti previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di diffida.
- le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite entro 30 giorni dalla richiesta di restituzione.
Si fa presente che chiunque abbia indebitamente fruito del buono in discorso, può procedere a restituire spontaneamente detta somma mediante bonifico, con le specifiche che seguono:
- destinatario: Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il tramite della Tesoreria Centrale della Banca d’Italia, Capitolo 3670/03, Capo 27, del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
- conto IBAN IT71O0100003245BE00000001NK;
- causale: “Restituzione importo bonus trasporti, nome del richiedente, indicazione del codice fiscale, mensilità e annualità interessante”.
La relativa quietanza dovrà essere trasmessa a questa Direzione generale, Divisione III, al seguente indirizzo di posta elettronica restituzionebonus@pec.lavoro.gov.it. Si specifica che tale indirizzo di posta elettronica è attivo esclusivamente per la trasmissione della quietanza di pagamento e non per richieste di informazioni aventi ad oggetto altre tipologie di bonus non gestite dal Ministero del Lavoro.
Il procedimento si svolge come segue:
- Estrazione del campione di riferimento
- Controllo della soglia reddituale in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate
Nel caso di superamento della soglia reddituale:
- Invio di diffida ad adempiere entro 30 giorni, comprensiva delle spese e degli interessi legali.
Nel caso di mancato adempimento nel termine di 30 giorni:
- Invio di un’ordinanza di ingiunzione di pagamento, comprensiva delle spese e degli interessi legali.
Nel caso di mancato pagamento:
- Iscrizione a ruolo presso l’Agenzia delle entrate.
Per informazioni sui ravvedimenti operosi si può fare riferimento alla pagina "Bonus Trasporti".
