Anno 2026

1Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore

L'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che, a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il contributo del cinque per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro.

Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell'accreditamento per l'accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2026, gli Enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al RUNTS compilano in sede di presentazione dell'istanza l'apposito campo "Cinque per mille" apponendo il flag su "accreditamento del 5/1000" e inserendo il proprio IBAN.

Possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che si accreditano al cinque per mille entro il termine ordinario del 10 aprile 2026 (art. 3, comma 2, D.P.C.M. 23 luglio 2020).

Entro il 20 aprile 2026 il Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti che risultano iscritti entro la predetta data del 10 aprile 2026, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 23 luglio 2020. 

Possono altresì partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che, pur non avendo tempestivamente effettuato l’accreditamento al contributo entro il sopra indicato termine ordinario, presentano l'istanza di accreditamento al cinque per mille entro il 30 settembre 2026versando un importo pari a 250 euro, a titolo di mora c.d. remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16. Il pagamento può essere effettuato tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018).

2) ETS (già ODV e APS) iscritti al RUNTS tramite trasmigrazione privi di accreditamento

Gli enti che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel RUNTS e che sono già inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del d.P.C.M. 23 luglio 2020 saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2026.

Fermo quanto innanzi precisato si invitano i medesimi enti ad entrare in piattaforma RUNTS, e compilare l’apposita pratica di “Cinque per mille” barrando il campo “Accreditamento del 5/1000” e inserendo l’IBAN per l’accredito al beneficio.

Si segnala l’importanza di tali adempimenti in vista della regolare percezione del beneficio e del popolamento del RUNTS con tutte le informazioni riferite a ciascun ente. In particolare, si rammenta che l’inserimento delle coordinate bancarie sul RUNTS rappresenta condizione indispensabile per l’accredito del beneficio.

3Accreditamento per le Onlus

A partire dal primo gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate è stata soppressa. Le Onlus già iscritte nell’Anagrafe che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), entro e non oltre il 31 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106. Entro il medesimo termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 112/2017. Per tutte le informazioni relative alla modalità di presentazione dell’istanza, all’iscrizione al RUNTS si rimanda all’avviso pubblicato l'11 marzo 2026.

Ai fini della percezione del contributo del cinque per mille sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS, comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento.

Tale adempimento risulta necessario ai fini della regolare percezione del beneficio poiché l’inserimento delle coordinate bancarie sul RUNTS rappresenta condizione indispensabile per l’accredito del beneficio.

Si ricorda che le Onlus che non intendano iscriversi al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. f), del D.lgs n.460/1997, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4) Cooperative sociali e imprese sociali

Si rammenta preliminarmente che non possono accedere al beneficio del cinque per mille le imprese sociali costituite in forma di società (art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 23 luglio 2020).

Le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese e che non siano già incluse nell'elenco permanente di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 potranno accedere al RUNTS e qui valorizzare la voce "Accreditamento al 5x1000". Le stesse potranno accreditarsi al beneficio del cinque per mille con le medesime modalità richiamate al punto 1, ossia entro la data del 10 aprile 2026, termine ordinario, oppure entro il 30 settembre 2026versando un importo pari a 250 euro.

Si precisa che le cooperative sociali e le imprese sociali che sono incluse nell'elenco permanente di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 saranno considerate accreditate al beneficio anche per l'anno 2026 ferma restando la necessità dell’inserimento delle coordinate bancarie sul RUNTS, che rappresenta condizione indispensabile per l’accredito del beneficio.

N.B.: le cooperative sociali e le imprese sociali che non si rinvengano nell'elenco degli enti iscritti al RUNTS (quotidianamente aggiornato e scaricabile da questa pagina) potranno rivolgersi alla Camera di commercio competente per verificare se siano state iscritte alla sezione imprese sociali del Registro imprese. La mancata iscrizione nella sezione imprese sociali non consente la loro visualizzazione nel RUNTS.

5) Elenchi ammessi ed esclusi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica, entro il 31 dicembre 2026, sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti.

Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l'Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi determinati.

6) Come ottenere il pagamento del cinque per mille

L’articolo 1, comma 154, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), ha previsto la stabilizzazione del contributo del cinque per mille dell'IRPEF con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
L’articolo 1, comma 720, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha incrementato di 25 milioni di euro la quota del cinque per mille, secondo un meccanismo progressivo (510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022).
L’articolo 1, comma 24, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha stabilito che a partire dal 2026 lo stanziamento massimo destinato alla liquidazione del cinque per mille passa da 525 milioni di euro a 610 milioni di euro.

Il D.P.C.M. del 23 luglio 2020 disciplina le modalità e i termini per il pagamento e per la comunicazione dei dati necessari ai fini del pagamento del cinque per mille. In particolare, si richiama l'attenzione sull'articolo 14, commi 1 e 3, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, ai sensi del quale gli enti beneficiari devono comunicare entro il 30 settembre 2029 i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine previsto, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l'esercizio 2026 del cinque per mille, con conseguente riversamento dei relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente.

Per comunicazione all'Amministrazione erogatrice dei "dati necessari per il pagamento" si intende la comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite del RUNTS, dell'IBAN.

Per le Onlus provenienti dall’Anagrafe unica, soppressa a partire dal primo gennaio 2026, e iscritte al RUNTS, la comunicazione delle coordinate bancarie per l’accredito sul conto corrente del contributo del cinque per mille è effettuata, a seguito di iscrizione al RUNTS, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il medesimo sistema RUNTS.

Tale adempimento risulta necessario ai fini della regolare percezione del beneficio poiché l’inserimento delle coordinate bancarie sul RUNTS rappresenta condizione indispensabile per l’accredito del beneficio.

Il cinque per mille dell'anno 2026 sarà erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base degli elenchi dal medesimo predisposti relativi ai soggetti che hanno comunicato nel RUNTS le coordinate del conto corrente o postali (IBAN), ovvero, esclusivamente per i contributi inferiori a mille euro, ai soggetti che, in alternativa all’IBAN, hanno indicato nel RUNTS la Provincia dell’Ufficio di Poste Italiane di riferimento dove poter ricevere il pagamento.

Per contributi d'importo pari o superiori ai mille euro, il pagamento potrà avvenire solo tramite coordinate IBAN di: banche; Poste italiane S.p.A.. Tali coordinate e le loro variazioni vanno sempre comunicate accedendo al RUNTS.


Indicazioni per i soggetti che si accreditano per la prima volta al cinque per mille

Fermo restando che ciascun ente dovrà esprimere la volontà di accreditarsi al cinque per mille entro le scadenze e con le modalità più sopra indicate, si precisa che la verifica del possesso del requisito soggettivo di Ente del Terzo Settore richiesto ai fini dell'utile accreditamento sarà compiuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla data del 31 dicembre 2026.

Ne consegue che, ai fini dell'utile accreditamento, occorrerà che l'ente abbia espresso la volontà di accreditarsi entro le date innanzi indicate avendo altresì presentato, non più tardi delle stesse, istanza di iscrizione al RUNTS alla quale faccia seguito il provvedimento di iscrizione al Registro entro il 31 dicembre 2026.

Si precisa che ove pure la volontà di accreditarsi al cinque per mille sia stata o venga espressa dopo il 10 aprile ed entro il 30 settembre 2026, con contestuale versamento dell'importo di euro 250,00, ciò non potrà comunque assicurare all'ente che sarà ammesso al cinque per mille 2026, tenuto conto che a tal fine occorrerà anche che risulti conseguito, entro l'anno, il provvedimento di iscrizione al RUNTS e che i tempi del procedimento di iscrizione restano quelli stabiliti dal D.M. 15 settembre 2020, n. 106.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicherà sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi.

Si segnala sin da ora che una prima pubblicazione del predetto elenco sarà effettuata nel mese di dicembre 2026, con eventuali successivi aggiornamenti.