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Dispositivi di Protezione Individuale

REGOLAMENTO (UE) 425/2016

Il D.Lgs. n. 475/92 modificato dal D.Lgs. n. 17/2019 ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 425/2016 sui Dispositivi di protezione Individuale (DPI). Il Regolamento è direttamente applicabile a quei dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza.

Sono esclusi i Dispositivi di Protezione Individuale usati:

  • dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico;
  • per l’autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
  • per l’uso privato per proteggersi da: condizioni atmosferiche non estreme o dall’umidità e dall’acqua durante la rigovernatura;
  • da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
  • per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

I DPI devono rispettare i requisiti essenziali di sicurezza indicati all’Allegato II del Reg. (UE) 425/2016.

All'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'Allegato II. I fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all'Allegato III ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19.

Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 15 e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 16.

I DPI possono essere di I, II e III categoria in base al rischio da cui il dispositivo è destinato a proteggere (Allegato I del Reg. 425/2016/UE):

  • I categoria - Rischi minimi
  • II categoria - Rischi diversi dalla I e III categoria
  • III categoria- Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili.

Le funzioni di Autorità di vigilanza sono svolte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy secondo le rispettive competenze.

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