La Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce ricorda che Il Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 23, recante "disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014,n.183", all'art. 3 comma 3 dispone che "al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n.604 e successive modificazioni".
In conseguenza di ciò, il datore di lavoro che voglia procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - assunti a partire dal 7 marzo 2015 - non è più tenuto ad esperire la procedura di cui all'art.1, comma 40, della Legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero), che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Ciò precisato, si rende noto che rimane nella disponibilità delle parti esperire il tentativo bonario di conciliazione ex art. 411 c.p.c. e ss. per la definizione di eventuali controversie riguardanti l'intercorso rapporto di lavoro, il cui iter procedurale è subordinato al ricevimento di apposita istanza.
L'Ufficio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
