La Legge di Bilancio 2026 introduce novità significative per l'Assegno di inclusione (ADI).
Le novità introdotte in materia di ISEE, ampliano la platea dei potenziali beneficiari, grazie all’incremento della franchigia relativa alla casa di abitazione (di proprietà) e alle nuove maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei familiari con figli (cfr. articolo 1, comma 208 della legge di bilancio 2026).
La Legge di Bilancio stabilisce modalità più favorevoli di calcolo dell’indicatore ai soli fini dell’accesso all’Assegno di inclusione (ADI), al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), all’Assegno unico e universale per figli a carico (AUU), ai cosiddetti Bonus nido e Bonus nuovi nati.
In primo luogo, in relazione al calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale è previsto un innalzamento della soglia di esclusione della casa di abitazione di proprietà da 52.500 a 91.500 euro, elevata a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane, incrementata nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo (l’identica misura di ulteriore incremento è prevista, nella normativa finora vigente, per ogni figlio convivente successivo al secondo).
In secondo luogo, la manovra ridetermina le maggiorazioni relative alla scala di equivalenza per la presenza di figli nel nucleo familiare, introducendo una maggiorazione specifica anche in caso di nucleo con 2 figli e incrementando ciascuna delle altre maggiorazioni.
Il contributo straordinario previsto per i beneficiari dell’Assegno di inclusione che nel 2025 hanno concluso le prime 18 mensilità di fruizione ADI e percepito la prima mensilità del rinnovo entro dicembre viene riconosciuto anche a chi ha terminato il ciclo dei 18 mesi a novembre (cfr. articolo 1, comma 159), mentre da gennaio 2026 viene eliminato il mese di sospensione previsto dopo la 18esima mensilità e dopo i successivi periodi di 12 mesi di erogazione dell’ADI (cfr. articolo 1, comma 158). Presentando la domanda infatti si potrà fruire del rinnovo dell’ADIper periodi ulteriori di 12 mesi, senza mese di interruzione. L'importo della prima delle 12 mensilità viene riconosciuto nella misura del 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato.
Informazioni di dettaglio saranno fornite dall’INPS.
