Decreto Sostegni: trattamenti CIGO, CIGD, ASO, CISOA legati all’emergenza pandemica

INPS sede1 360x240

Con il Messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l'INPS ha fornito indicazioni sulle domande di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), Cassa integrazione in deroga (CIGD), Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) connessi all'emergenza pandemica, alla luce del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

In particolare, il provvedimento chiarisce che:

  • la CIGO potrà essere richiesta, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Le suddette 13 settimane si aggiungono alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 25 settimane. Peraltro, anche le imprese che, alla data del 23 marzo 2021, hanno in corso un trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), sospeso a causa dell'emergenza epidemiologica, possono accedere alle 13 settimane di CIGO di cui al Decreto Sostegni, per periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2021, se appartenenti ai settori che ne hanno diritto;
  • la CIGD e l'ASO potranno essere richiesti, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Anche tali misure si aggiungono a quelle già disposte dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 40 settimane.

Quanto ai destinatari delle nuove misure, l'Istituto evidenzia che: i trattamenti di CIGO, CIGD e ASO potranno essere fruiti anche dai datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza; i nuovi trattamenti trovano applicazione ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021.

Il Decreto Sostegni prevede anche l'accesso alla CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (previsti dall'art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457). Anche il nuovo periodo di trattamenti CISOA deve ritenersi aggiuntivo rispetto a quello precedentemente disposto dalla Legge di Bilancio 2021.

L'INPS comunica che le istanze di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGS, ASO e CISOA di cui al Decreto Sostegni possono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

Da ultimo, il provvedimento fornisce indicazioni sui trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti dalle imprese del settore aereo e aeroportuale. Al riguardo, l'Istituto precisa che, ai sensi del Decreto Sostegni, potranno essere integrati i trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.


Per tutti i dettagli, consulta il Messaggio.