Procedura per la convalida delle dimissioni lavoratrici madri - lavoratori padri

La Direzione Territoriale del Lavoro di Vicenza informa la gentile utenza che per quanto concerne le dimissioni presentate dalle lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e dalle lavoratrici o dai lavoratori durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni comma 9 art. 54 TU 151/01, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Ispettore di Turno).

A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro (art. 55 co.4 TU 151/01). Nel caso di dimissioni, fino al compimento dell'anno di età del bambino/a, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.

Documentazione necessaria ai fini del rilascio della convalida:

  • ultima o recente busta paga;
  • lettera di dimissioni con il timbro di ricevuta da parte della ditta (o copia della raccomandata);
  • documento di identità / titolo di soggiorno.​