Il Decreto ministeriale 8 maggio 2018 n. 55, emanato in attuazione dell'art.1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 e ss.mm.ii, individua le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla Legge n. 377/1958, secondo la disciplina previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi della Legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico.
Ai sensi del decreto emanato, tutti i contributi versati per ciascun anno dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo costituiscono il montante individuale contributivo annuale dell'iscritto da trasformare in pensione aggiuntiva al trattamento previsto dall'assicurazione generale obbligatoria.
Tali contributi sono validi anche per la liquidazione della pensione aggiuntiva al trattamento pensionistico anticipato.
Il regime transitorio disciplinato dal decreto dispone che - per tutti i soggetti già iscritti al Fondo di previdenza alla data di entrata in vigore del decreto - la contribuzione già versata, rivalutata ai sensi dell'art. 2, comma 2, dello stesso decreto, concorre alla formazione del montante contributivo individuale.
