Anno 2023

Avviso del 26 agosto 2024

Il DPCM del 23 luglio 2020 disciplina le modalità e i termini per il pagamento e per la comunicazione dei dati necessari ai fini del pagamento del cinque per mille. Per quanto è previsto dall’articolo 14, commi 1 e 3, del DPCM del 23 luglio 2020, gli enti beneficiari devono comunicare entro il 30 settembre 2026 i dati necessari per il pagamento (Iban o Tesoreria per importi inferiori a 1000 euro) delle somme assegnate, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine previsto, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l'esercizio 2023 del cinque per mille, con conseguente riversamento dei relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente.

Per comunicazione all'amministrazione erogatrice dei dati necessari per il pagamento si intende la comunicazione al Ministero, per il tramite del RUNTS, dell'IBAN ovvero delle modalità di pagamento diverse dall'accredito su conto corrente.

Per le ONLUS iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS, la comunicazione delle coordinate bancarie per l’accredito su conto corrente del contributo del 5 per mille è effettuata all’Agenzia delle entrate.


Avviso del 10 luglio 2023

Si pubblicano a seguire l'aggiornamento dell'elenco permanente 2023 e il relativo Decreto di approvazione

D.D. 119 del 7 luglio 2023

Elenco permanente aggiornato


Avviso del 30 maggio 2023

Si pubblicano a seguire l'elenco aggiornato di cui all’articolo 3, comma 4, del DPCM del 23 luglio 2020 e il relativo Decreto di approvazione

D.D. 97 del 29 maggio 2023

Elenco aggiornato degli enti di cui all’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020

Si ricorda che possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli Enti che non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2023), purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250,00 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018).

Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore

L'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che, a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro.

Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell'accreditamento per l'accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2023, gli Enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al RUNTS compilano in sede di presentazione dell'istanza l'apposito campo "Cinque per mille" apponendo il flag su "Accreditamento del 5x1000" e inserendo il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento.
Entro il 20 aprile 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti che risultano iscritti entro la data del 10 aprile 2023 termine ordinario (11 aprile per l'anno solare 2023, in quanto il 10 aprile cade in giorno festivo), ai sensi dell'art. 3 del Dpcm 23 luglio 2020. 

Elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al 5 per mille 2023 entro l'11 aprile 2023

Il legale rappresentante dell'ente, entro il 30 aprile 2023, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione. Il Ministero pubblica, entro il 10 maggio 2023, l'elenco  degli  Enti del Terzo Settore accreditati al contributo del 5x1000 con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.