Tirocinio formativo

Il tirocinio (o stage) nasce per facilitare l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro di talune categorie di soggetti, come giovani, disoccupati, disabili o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Non si qualifica come “rapporto di lavoro” e il tirocinante non è considerato “lavoratore dipendente”.

Esistono due categorie di tirocini:

  1. Tirocini curriculari, disciplinati e previsti nei piani di studio delle Università e degli enti o istituti di formazione
  2. Tirocini extracurriculari, disciplinati dalle singole Regioni e Province autonome finalizzati all’inserimento lavorativo di giovani, disabili, disoccupati ed altre categorie.

I tirocini curriculari sono per intenderci quelli inseriti negli ultimi anni dell’Università e valevoli un certo numero di crediti formativi indispensabili per conseguire la laurea.

I soggetti coinvolti nel tirocinio extra-curriculare sono tre:

  • Tirocinante
  • Soggetto promotore, da intendersi come l'ente che dà impulso al tirocinio, lo progetta e ne controlla lo svolgimento
  • Soggetto ospitante, azienda presso la quale si svolge il tirocinio.

Una figura importante del tirocinio è il tutor. Ne esistono di due tipi:

  1. Tutor individuato dal promotore e che funge da responsabile organizzativo del tirocinio
  2. Tutor individuato dal soggetto ospitante che affianca il tirocinante sul luogo di lavoro.

La durata del tirocinio varia in base alla normativa territoriale e alla tipologia dei soggetti coinvolti. Questa non può essere inferiore ai 2 mesi, eccezion fatta per i tirocini stagionali che possono avere anche durata di un mese, né eccedere l’anno, eccezion fatta per talune ipotesi in cui si arriva fino a 24 mesi.