Se sei un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro dell’UE e vuoi distaccare temporaneamente uno o più dipendenti in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi, hai l’obbligo di effettuare una dichiarazione preventiva di distacco esclusivamente in via telematica, sul sito www.distaccoue.lavoro.gov.it, compilando il modello UNI_DISTACCO_UE, nella sezione comunicazione obbligatoria, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco, e di comunicare tutte le successive modificazioni entro 5 giornidal verificarsi dell'evento.
Per inviare il modello è necessario accedere alla procedura telematica.
Il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 e i relativi allegati definiscono gli standard operativi e le modalità di trasmissione della comunicazione obbligatoria.
Come datore di lavoro distaccante hai l’obbligo di:
- conservare, predisponendo copia cartacea o elettronica in lingua italiana
- la documentazione in materia di lavoro (contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2, del decreto legislativo n. 152/1997);
- i prospetti paga;
- i prospetti indicanti l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero;
- la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o altro atto equivalente;
- il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (modello A1);
- la comunicazione/registrazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (per tutto il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione);
- designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In mancanza, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi (per tutto il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione);
- designare una persona, non necessariamente coincidente con il referente di cui sopra, che agisca in qualità di rappresentante legale, al fine di mettere in contatto le parti sociali interessate con il prestatore di servizi per una eventuale negoziazione collettiva; tale persona di contatto non ha l'obbligo di essere presente nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa in distacco, ma deve rendersi disponibile in caso di richiesta motivata (per tutto il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione);
- dichiarare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente in via telematica, attraverso la compilazione nel modello UNI_DISTACCO_UE, accedendo alla homepage dell’applicativo attraverso il link https://servizi.lavoro.gov.it nel sito www.distaccoue.lavoro.gov.it.I dati contenuti nel modello sono resi accessibili all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro (INAIL) con le modalità previste dal Codice per l'amministrazione digitale.
La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell'impresa distaccante;
b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;
c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
f) tipologia dei servizi;
g) generalità e domicilio eletto del referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi;
h) generalità del referente designato, per tutto il periodo del distacco, con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali;
i) numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.
Link ai siti web nazionali in cui sono illustrati i termini e le condizioni per il distacco dei lavoratori:
Riferimenti normativi
D. Lgs. 17/07/16 n. 136 - Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);
D.M. 10/08/16 - Comunicazione preventiva di distacco transnazionale;
D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità' e della paternità', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Legge 17/10/67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
D. Lgs. 8/04/03 n. 66 - Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
Costituzione della Repubblica italiana - Art. 36 - in materia di retribuzione;
D. Lgs. 15/06/15 n. 81 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
T.U. Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D- Lvo 9/04/08 n. 81) - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 24.
