Norme obbligatorie in materia di responsabilità e di assicurazione legate alla residenza o all'occupazione in Italia

Le Professioni possono essere di due tipologie:

  • organizzate in ordini o collegi (professioni organizzate o regolamentate);
  • non organizzate in ordini o collegi (professioni non organizzate o non regolamentate).

Nel caso in cui svolgi una professione non organizzata non hai l’obbligo di sottoscrivere una assicurazione RC (Responsabilità Civile) professionale. Per maggiori dettagli puoi consultare la pagina dedicata presente nel sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La sottoscrizione di una polizza assicurativa RC professionale è tuttavia consigliata. L’assicurazione ti consente di tutelare te stesso in caso ti siano avanzate richieste di risarcimento per errori od omissioni occorsi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Stipulando una Polizza Professionale di questo tipo, come assicurato trasferisci alla compagnia assicurativa il rischio di esercizio: la compagnia provvederà a pagare al tuo posto eventuali risarcimenti dovuti, nei casi in cui risulterai civilmente responsabile per danni cagionati a terzi in relazione ad eventi occorsi durante lo svolgimento della tua attività professionale.

A chi si rivolge questa Polizza di Responsabilità Civile Professionale per professioni non organizzate?
La Polizza RC Professionale per professioni non organizzate si rivolge:

  • al singolo libero professionista;
  • agli studi associati;
  • alle associazioni professionali o società di professionisti;
  • ai partner e ai professionisti associati;
  • a tutto lo staff e ai collaboratori.

Amministratori di Condominio, Osteopati, Consulenti, Promotori turistici, Tecnici del controllo della qualità, Traduttori, ne sono degli esempi.

Se svolgi una professione regolamentata, puoi eseguire la tua attività soltanto se sei iscritto a un ordine o a un collegio: per l’iscrizione devi possedere qualifiche professionali specifiche.  
A titolo di esempio, svolgi una professione regolamentata se sei un medico, un avvocato, un dottore commercialista, un ingegnere, un architetto, etc. regolarmente iscritto ad ordine professionale di riferimento. In Italia esistono 26 ordini professionali di riferimento e sono Enti Pubblici non economici autonomi, soggetti alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

Se sei un professionista iscritto ad ordine professionale hai l’obbligo di stipulare un’assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Se non stipuli un'assicurazione sarai colpevole di illecito deontologico sanzionato dall’ordine di appartenenza, fino alla radiazione dallo stesso.

Per quanto riguarda l’esclusione della copertura assicurativa, l'assicuratore non è obbligato per i sinistri causati da dolo o da colpa grave: 

  • del contraente o
  • dell'assicurato o 
  • del beneficiario 

salvo patto contrario per i casi di colpa grave. 

Se sei un professionista iscritto ad ordine professionale, in caso di malattia, infortunio, invalidità etc. , sarai coperto come previsto dalla regolamentazione della Cassa di previdenza dell’ordine stesso.
Se non sei un professionista iscritto ad ordine professionale, in caso di malattia, infortunio, invalidità etc., rientri nella cosiddetta gestione separata INPS. 

Riferimenti normativi

L. 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate

DPR 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento sugli ordini Professionali

L. 8 agosto 1995, n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

Art. 2229 C.C. Esercizio delle professioni intellettuali

Art. 1900 C.C. Sinistri cagionati con Dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti

Ultimo aggiornamento: 05-10-2023